Corte di giustizia, Sentenza C-123/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2024. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Accesso effettivo – Procedura di frontiera – Garanzie procedurali – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono una domanda di protezione internazionale – Diritto di rimanere nel territorio – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Carattere proporzionato e dissuasivo – Somma forfettaria – Penalità. — Causa C-123/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ha accertato che l’Ungheria non aveva eseguito pienamente la sentenza Commissione/Ungheria del 2020 in materia di asilo e rimpatrio. Ha ritenuto che, alla scadenza del termine della lettera di diffida, permangessero ostacoli all’accesso alla procedura di protezione internazionale, allontanamenti contrari alla direttiva rimpatri e una disciplina nazionale insufficiente sul diritto di rimanere nel territorio. Per questo ha condannato l’Ungheria al pagamento di una somma forfettaria di EUR 200 milioni e di due penalità giornaliere distinte fino alla completa esecuzione della precedente sentenza.
Inadempimento dell’Ungheria per mancata esecuzione della sentenza Commissione/Ungheria del 2020 in materia di accesso alla procedura di asilo, rimpatrio e diritto di rimanere nel territorio, con irrogazione di somma forfettaria e penalità ex articolo 260 TFUE
La questione giuridica
Se l’Ungheria abbia adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (C‑808/18), in particolare per quanto riguarda: 1) l’accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale; 2) l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 3) il diritto dei richiedenti protezione internazionale di rimanere nel territorio in attesa del ricorso; e, in caso negativo, quali sanzioni pecuniarie debbano essere applicate ai sensi dell’articolo 260 TFUE.
Principio di diritto
Uno Stato membro che, dopo una sentenza di condanna per inadempimento, non adotta le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte viola l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE; la chiusura di strutture materiali o l’adozione di norme incompatibili con il diritto dell’Unione non equivalgono a esecuzione della sentenza. Nel caso di specie, l’Ungheria non ha dato piena attuazione alla sentenza Commissione/Ungheria del 2020 quanto all’accesso effettivo alla procedura di asilo, alle garanzie in materia di rimpatrio e al diritto di rimanere nel territorio, per cui la Corte le impone una somma forfettaria di EUR 200000000 e due penalità giornaliere, rispettivamente di EUR 900000 e EUR 100000, fino a completa esecuzione.
Norme richiamate
- Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6 della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 43 della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 78 TFUE
- Articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE
- Articolo 80 TFUE
Inadempimento dell’Ungheria per mancata esecuzione della sentenza Commissione/Ungheria del 2020
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo alla mancata esecuzione della precedente sentenza Commissione/Ungheria del 17 dicembre 2020 (C‑808/18). La controversia attiene al sistema ungherese di accesso alla protezione internazionale, alle modalità di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente e al diritto dei richiedenti asilo di rimanere nel territorio in attesa del ricorso.
Contesto normativo essenziale
La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specie gli articoli 5, 6, 12 e 13, e la direttiva 2013/32/UE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, in particolare gli articoli 6, 24, paragrafo 3, 43 e 46, paragrafi 5 e 6. Vengono inoltre richiamati l’articolo 260 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e diversi articoli della Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 18, 19 e 47.
Origine della controversia e sentenza del 2020
Nella sentenza Commissione/Ungheria del 2020 la Corte aveva già accertato quattro violazioni: accesso troppo restrittivo alla procedura di asilo tramite le zone di transito di Röszke e Tompa; trattenimento generalizzato dei richiedenti nelle zone di transito; allontanamento dei cittadini di paesi terzi irregolari senza rispettare le garanzie della direttiva 2008/115; e limitazioni illecite al diritto di rimanere nel territorio durante il ricorso. Nel procedimento odierno la Commissione ha contestato che l’Ungheria non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi a quella sentenza.
Difese dell’Ungheria
L’Ungheria ha sostenuto, in sintesi, che la chiusura delle zone di transito aveva reso superate alcune delle constatazioni del 2020; che la materia dell’accesso alla procedura di asilo era stata oggetto di un altro procedimento concluso con la sentenza Commissione/Ungheria del 2023; che l’articolo 5, paragrafo 1 ter, della legge sulle frontiere dello Stato continuava a giustificare gli allontanamenti; e che, quanto al diritto di rimanere nel territorio, la normativa nazionale era in pratica applicata in modo conforme al diritto dell’Unione.
Ricevibilità del ricorso
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità. Precisa che gli argomenti ungheresi relativi alla chiusura delle zone di transito e alla sopravvenuta disciplina legislativa riguardano il merito, non l’ammissibilità. Respinge anche l’eccezione fondata sul preteso pregiudizio ai diritti della difesa derivante dalla parallela causa sfociata nella sentenza del 2023, poiché tale sentenza è divenuta definitiva e ha autorità di cosa giudicata. Inoltre, ritiene sufficientemente chiaro l’atto introduttivo della Commissione, che indicava le misure contestate e il contenuto essenziale della normativa rilevante.
Valutazione nel merito: mancata esecuzione della sentenza del 2020
La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento è la scadenza del termine indicato nella lettera di diffida. A tale data l’Ungheria doveva avere adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza del 2020.
Per l’accesso alla procedura di protezione internazionale, la Corte osserva che la sentenza del 2020 richiedeva un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura, anche alle frontiere. La chiusura delle zone di transito non bastava, perché il regime applicabile continuava a essere quello della legge del 2020, che subordinava l’accesso alla presentazione preventiva di una dichiarazione d’intenti presso un’ambasciata ungherese in un paese terzo. Tale disciplina è stata poi dichiarata incompatibile con l’articolo 6 della direttiva 2013/32 nella sentenza Commissione/Ungheria del 2023, e quindi non poteva costituire una valida esecuzione della sentenza del 2020.
Per gli allontanamenti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Corte constata che l’articolo 5, paragrafo 1 ter, della legge sulle frontiere dello Stato era ancora in vigore alla scadenza del termine della diffida. Ribadisce che difficoltà pratiche, amministrative, finanziarie o interne non possono giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
Per il diritto di rimanere nel territorio in attesa del ricorso, la Corte conferma che la normativa ungherese non definiva in modo sufficientemente chiaro e preciso le condizioni di esercizio di tale diritto, come già rilevato nella sentenza del 2020. La prassi amministrativa invocata dall’Ungheria non poteva supplire alla mancanza di una base normativa chiara, poiché le mere prassi non sono un valido adempimento degli obblighi UE.
Sanzioni pecuniarie: somma forfettaria
La Corte ritiene opportuno imporre sia una somma forfettaria sia penalità giornaliere, considerando la gravità eccezionale dell’inadempimento, la sua durata e la necessità di dissuadere future violazioni. Sottolinea che l’Ungheria non ha solo omesso di eseguire una precedente sentenza, ma ha anche mantenuto un assetto normativo e amministrativo che sottrae in modo sistematico l’ordinamento nazionale all’applicazione della politica comune in materia di asilo e delle norme dell’Unione sul rimpatrio.
La Corte valorizza in particolare l’impatto sull’interesse pubblico e sui diritti individuali, il pregiudizio al principio di solidarietà e alla ripartizione equa delle responsabilità tra Stati membri, nonché il carattere deliberato della mancata cooperazione con la Commissione. Fissa quindi la somma forfettaria in EUR 200000000.
Sanzioni pecuniarie: penalità giornaliere
Poiché l’inadempimento perdurava al momento dell’esame della causa, la Corte ritiene giustificata anche una penalità giornaliera. La distingue in due importi, in ragione delle differenti disposizioni coinvolte: EUR 900000 al giorno fino alla piena esecuzione della sentenza del 2020 nella parte relativa all’articolo 6 e all’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32; EUR 100000 al giorno fino alla piena esecuzione nella parte relativa agli articoli 5, 6, 12 e 13 della direttiva 2008/115.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’Ungheria, non avendo adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza del 17 dicembre 2020, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. La condanna anche al pagamento della somma forfettaria di EUR 200000000 e delle due penalità giornaliere sopra indicate, oltre alle spese.
Principi applicati
La pronuncia ribadisce che:
- l’esecuzione di una sentenza per inadempimento richiede misure normative e pratiche compatibili con il diritto dell’Unione;
- una semplice chiusura di strutture o una prassi amministrativa non equivalgono, da sole, a piena esecuzione;
- uno Stato membro non può invocare difficoltà interne o disposizioni costituzionali per sottrarsi agli obblighi UE;
- la mancata esecuzione sistematica e deliberata di norme fondamentali in materia di asilo e rimpatrio può giustificare sanzioni pecuniarie particolarmente elevate.
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