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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-737/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2024. — Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S contro BibMedia A/S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18 – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Articolo 46 – Suddivisione di un appalto in lotti – Possibilità per l’offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa di aggiudicarsi un lotto alle condizioni dell’offerta economicamente più vantaggiosa. — Causa C-737/22

Giurisprudenza europea62022CJ0737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio e ha chiarito che una modalità di aggiudicazione in lotti, predisposta nei documenti di gara, può prevedere l’assegnazione di un lotto al secondo classificato se questi accetta il prezzo del primo classificato. In tal caso non vi è trattativa vietata, poiché nessuna offerta viene modificata dopo la scadenza del termine e la graduatoria resta determinata dalle offerte presentate. Il meccanismo è compatibile con i principi di parità di trattamento e trasparenza della direttiva 2014/24.

Appalto pubblico suddiviso in lotti: è conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza assegnare un lotto al secondo classificato se accetta il prezzo del primo classificato?

La questione giuridica

Se l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, che sancisce i principi di parità di trattamento, trasparenza e il divieto di negoziazione, osti a che, in una procedura aperta suddivisa in lotti ai sensi dell’articolo 46, il capitolato preveda che il lotto più piccolo possa essere aggiudicato all’offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione che accetti di eseguire quel lotto allo stesso prezzo dell’offerta migliore presentata per l’altro lotto, più consistente.

Principio di diritto

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non osta a una clausola di gara, previamente e chiaramente prevista nei documenti di gara, che in un appalto suddiviso in lotti consenta di attribuire un lotto all’offerente classificatosi secondo, purché questi accetti di eseguire il lotto alle stesse condizioni economiche offerte dal primo classificato per l’altro lotto: tale meccanismo non integra trattativa, perché non modifica le offerte dopo il termine di presentazione, non altera la graduatoria e si fonda su criteri oggettivi e trasparenti definiti ex ante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 18 della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 27 della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 28 della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 46 della direttiva 2014/24/UE
  • Udbudsloven (legge danese sugli appalti pubblici), articolo 2
  • Udbudsloven, articolo 49, paragrafo 3
  • Udbudsloven, articolo 56

Appalto pubblico suddiviso in lotti e assegnazione del lotto al secondo classificato al prezzo del primo classificato

La Corte di giustizia, in rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca), è stata chiamata a interpretare la direttiva 2014/24/UE in relazione a un appalto per la fornitura di materiale per biblioteche e servizi preparatori, suddiviso in lotti.

Fatti e procedimento principale

La SKI, centrale di acquisti danese, aveva bandito una gara per un accordo quadro suddiviso in otto lotti. I lotti 1 e 2, relativi ai libri e spartiti danesi per Est e Ovest, erano disciplinati da una clausola specifica: il lotto 2 sarebbe stato aggiudicato all’offerente con l’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il lotto 1 sarebbe stato attribuito al secondo classificato, purché accettasse di fornire allo stesso prezzo proposto dal primo classificato per l’altro lotto.

Alla gara avevano partecipato, tra gli altri, BibMedia A/S e Audio Visionary Music A/S (AVM). La SKI aveva attribuito a BibMedia il lotto 2 e aveva proposto ad AVM il lotto 1 alle condizioni economiche di BibMedia. AVM aveva accettato, ma la Commissione per i ricorsi danese aveva ritenuto che tale meccanismo violasse i principi di parità di trattamento e trasparenza, perché consentiva una modifica della propria offerta dopo la scadenza del termine di presentazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, in una procedura aperta suddivisa in lotti, i principi di cui all’articolo 18 della direttiva 2014/24 e il divieto di negoziazione ostassero a che un offerente classificatosi secondo potesse ottenere un lotto accettando il prezzo del primo classificato per l’altro lotto.

Ricevibilità

La Corte ha anzitutto ritenuto ricevibile la domanda. Pur essendo emerso che la procedura originaria non era stata ripresa, il giudice del rinvio aveva confermato l’esistenza, secondo il diritto nazionale, di un interesse attuale alla soluzione della controversia, sicché la questione non era ipotetica.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che:

  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti siano posti sullo stesso piano sia nella preparazione sia nella valutazione delle offerte;
  • il principio di trasparenza richiede regole chiare, precise e univoche nei documenti di gara;
  • in linea di principio, i principi di cui all’articolo 18 ostano a qualsiasi trattativa e vietano la modifica di un’offerta dopo il deposito.

Tuttavia, il meccanismo previsto dalla SKI non è stato qualificato come trattativa. La Corte ha osservato che:

  • la graduatoria è determinata esclusivamente dai prezzi offerti prima della scadenza del termine;
  • l’offerente secondo classificato non modifica la propria offerta, ma si limita ad accettare, o meno, una condizione già prevista nei documenti di gara;
  • se il secondo classificato rifiuta, si procede in ordine di graduatoria fino a esaurimento degli offerenti;
  • nessun offerente può cambiare la propria posizione in graduatoria o il prezzo risultante dalla propria offerta.

Per la Corte, dunque, il meccanismo è compatibile con l’articolo 46 della direttiva 2014/24, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di suddividere l’appalto in lotti e di indicare nei documenti di gara i criteri oggettivi e non discriminatori applicabili all’aggiudicazione.

La circostanza che la procedura fosse aperta, ai sensi dell’articolo 27, è stata ritenuta irrilevante, poiché il medesimo ragionamento varrebbe anche in una procedura ristretta una volta presentate le offerte.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che i principi di parità di trattamento e trasparenza non ostano a che, in un appalto suddiviso in lotti, il lotto sia aggiudicato al secondo classificato se questi accetta di eseguire il lotto allo stesso prezzo offerto dal primo classificato per l’altro lotto, purché tale meccanismo sia stabilito previamente e chiaramente nei documenti di gara.

Principio affermato

La sentenza conferma che non vi è trattativa vietata quando la lex specialis, in modo trasparente e oggettivo, preveda un meccanismo di assegnazione dei lotti fondato sulla graduatoria delle offerte e sull’accettazione ex ante di condizioni economiche prestabilite, senza possibilità di modificare le offerte dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciprocedure di garaprincipio di parità di trattamentoprincipio di trasparenzasuddivisione in lotti

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