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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-533/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2024. — SC Adient Ltd & Co.Kg contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Luogo delle prestazioni di servizi – Nozione di “stabile organizzazione” – Idoneità, in termini di mezzi umani e tecnici, a ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze – Servizi di fabbricazione di coprisedili per autoveicoli effettuati da una società per conto di un’altra società, appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un altro Stato membro. — Causa C-533/22

Giurisprudenza europea62022CJ0533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i presupposti della stabile organizzazione ai fini del luogo di tassazione IVA dei servizi. In una situazione di lavorazioni rese da una società romena a favore di una società tedesca del medesimo gruppo, ha escluso che bastino l’appartenenza al gruppo, il contratto di servizi o la partecipazione della struttura locale alle vendite dei prodotti finiti. Ha inoltre precisato che le attività amministrative o preparatorie non sono sufficienti e che le norme su stabile organizzazione rilevanti per il debitore d’imposta non si applicano alla diversa questione del luogo della prestazione dei servizi.

Nozione di stabile organizzazione ai fini IVA: una società destinataria di servizi non ha una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore per il solo fatto di appartenere allo stesso gruppo o di avere un contratto di servizi; irrilevante anche la partecipazione a cessioni di beni o lo svolgimento di sole attività ausiliarie.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA e degli articoli 11 e 53 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, una società destinataria di servizi disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore solo perché appartiene al medesimo gruppo o è legata da un contratto di prestazione di servizi; se possano rilevare la partecipazione della struttura locale alla cessione dei prodotti finiti, il fatto che tali vendite avvengano prevalentemente fuori dallo Stato membro, e se attività come ricezione, stoccaggio, gestione ordini e controlli qualità siano sufficienti o solo ausiliarie; inoltre, se e come incidano gli articoli 192 bis della direttiva IVA e 53 del regolamento sulla qualificazione del soggetto come stabilito nello Stato membro.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA, una stabile organizzazione del destinatario dei servizi nello Stato membro del prestatore non può essere desunta automaticamente dalla mera appartenenza delle due società a un gruppo, né dal contratto di servizi che le vincola. Occorre invece una struttura distinta, con sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici propri, messa a disposizione del destinatario per ricevere e utilizzare i servizi; non rilevano, a tal fine, la sola partecipazione della struttura locale alle cessioni dei beni del destinatario né il fatto che i mezzi svolgano solo funzioni preparatorie o ausiliarie. Gli articoli 192 bis e 53 riguardano la determinazione del debitore dell’IVA e non possono essere usati per qualificare come stabile organizzazione, ai fini dell’articolo 44, una struttura che sia soltanto destinataria dei servizi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva (UE) 2018/1695
  • Articolo 44 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 192 bis direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 10 regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 11 regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 53 regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

Nozione di stabile organizzazione ai fini IVA nella causa Adient

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Argeș (Romania) in materia di IVA e luogo delle prestazioni di servizi, con particolare riferimento alla nozione di "stabile organizzazione" ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e degli articoli 11 e 53 del regolamento di esecuzione n. 282/2011. La controversia oppone la SC Adient Ltd & Co. KG, società tedesca del gruppo Adient, all’amministrazione tributaria rumena, che aveva disposto la registrazione fiscale d’ufficio della società in Romania ritenendo che essa disponesse in tale Stato di una stabile organizzazione.

Fatti e procedimento principale

La Adient Germania aveva concluso con la Adient Romania un contratto per servizi di lavorazione di componenti di tappezzeria e servizi ausiliari relativi alla fabbricazione di coprisedili per autoveicoli. La società tedesca rimaneva proprietaria delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. L’amministrazione tributaria ha considerato che la Adient Germania disponesse in Romania di una stabile organizzazione costituita da succursali della Adient Romania a Pitești e Ploiești, ritenendo che tali strutture partecipassero alle cessioni di beni della società tedesca e giustificando così sia la registrazione ai fini IVA in Romania sia l’imputazione dell’IVA sulle prestazioni fatturate dalla società romena.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha posto otto questioni, riconducibili a tre nuclei principali:

  • se la stabile organizzazione possa essere dedotta dal solo fatto che le due società appartengano allo stesso gruppo o siano legate da un contratto di servizi;
  • se possano rilevare, per la stabile organizzazione del destinatario dei servizi, i mezzi umani e tecnici della struttura locale che partecipa alla cessione dei beni finiti o svolge attività amministrative connesse;
  • se le disposizioni dell’articolo 192 bis della direttiva IVA e dell’articolo 53 del regolamento di esecuzione incidano sulla qualificazione della società come stabilita in Romania.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, che fissa la regola generale sul luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi;
  • l’articolo 192 bis della direttiva IVA, relativo alla determinazione del debitore dell’imposta quando il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro d’imposizione;
  • gli articoli 10, 11 e 53 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, che definiscono la sede dell’attività economica e la stabile organizzazione, distinguendo la situazione in cui la struttura riceve servizi da quella in cui li fornisce.

Ragionamento della Corte: appartenenza al gruppo e contratto di servizi

La Corte ricorda che, per il luogo delle prestazioni di servizi, il collegamento prioritario è la sede dell’attività economica del destinatario; il ricorso alla stabile organizzazione è eccezionale e subordinato a condizioni rigorose. In base all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 282/2011, la stabile organizzazione deve avere un sufficiente grado di permanenza e una struttura idonea, in termini di mezzi umani e tecnici, a ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze.

Sulla base della propria giurisprudenza, la Corte afferma che:

  • la mera appartenenza di due società allo stesso gruppo non basta a dimostrare l’esistenza di una stabile organizzazione del destinatario dei servizi nello Stato del prestatore;
  • anche un contratto di prestazione di servizi esclusivo non è, di per sé, sufficiente;
  • occorre dimostrare che, in concreto, i mezzi del prestatore siano stati messi a disposizione del destinatario come se fossero propri, con sufficiente permanenza.

Ragionamento della Corte: partecipazione alle cessioni di beni e luogo di consumo

La Corte esclude che, ai fini dell’articolo 44, sia rilevante la circostanza che la struttura locale partecipi alle cessioni dei prodotti finiti realizzati a valle dei servizi di lavorazione. Per determinare il luogo della prestazione dei servizi occorre guardare ai mezzi utilizzati per ricevere tali servizi, non a quelli impiegati per l’attività di vendita dei beni risultanti dalla lavorazione.

Inoltre, è irrilevante che le cessioni siano effettuate per la maggior parte fuori dalla Romania o che quelle effettuate in Romania siano assoggettate a IVA: tali elementi attengono all’attività di cessione dei beni e non alla stabile organizzazione rilevante per la ricezione dei servizi di lavorazione.

Ragionamento della Corte: articolo 192 bis e articolo 53 del regolamento

La Corte chiarisce che l’articolo 192 bis della direttiva IVA e l’articolo 53 del regolamento n. 282/2011 servono a individuare il debitore dell’IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo in uno Stato membro, quando vi sia o meno partecipazione di una stabile organizzazione. Tuttavia, queste disposizioni non sono decisive nella controversia principale, che riguarda solo il luogo delle prestazioni di servizi rese alla Adient Germania.

In ogni caso, la stabile organizzazione considerata da tali norme è quella che fornisce i servizi o partecipa alla cessione in quanto struttura del soggetto passivo che effettua l’operazione, non quella che li riceve. Ne deriva che una eventuale stabile organizzazione destinataria dei servizi non può far scattare, da sola, il regime dell’articolo 192 bis.

Ragionamento della Corte: attività preparatorie o ausiliarie

La Corte aggiunge che attività come ricezione, stoccaggio, inventario, gestione ordini, supporto ai controlli di qualità o altre funzioni amministrative connesse sono, in linea di principio, attività preparatorie o ausiliarie. Tali attività non sono sufficienti a integrare una stabile organizzazione ai fini dell’articolo 44 se non esiste una struttura autonoma, distinta da quella del prestatore, capace di ricevere e utilizzare i servizi.

La Corte richiama anche il principio secondo cui gli stessi mezzi non possono essere contemporaneamente utilizzati dal prestatore e dal destinatario per fondare una doppia imputazione della stessa struttura. Se i mezzi locali coincidono con quelli con cui il servizio è materialmente prestato, manca la necessaria distinzione tra prestatore e destinatario.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • non si può ritenere esistente una stabile organizzazione del destinatario dei servizi per il solo fatto che le società appartengano allo stesso gruppo o siano collegate da un contratto di prestazione di servizi;
  • non sono rilevanti, ai fini dell’articolo 44, né la partecipazione della struttura locale alla cessione dei prodotti finiti né la circostanza che tali cessioni avvengano prevalentemente fuori dallo Stato membro o siano ivi assoggettate a IVA;
  • una società destinataria di servizi non possiede una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore se i mezzi umani e tecnici in quel territorio non sono distinti da quelli mediante i quali i servizi le sono prestati, oppure se tali mezzi svolgono soltanto attività preparatorie o ausiliarie.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori IVA, la sentenza conferma che la stabile organizzazione non può essere desunta in modo automatico da strutture infragruppo o da funzioni logistiche/amministrative svolte localmente. La verifica resta fattuale e richiede la prova di mezzi propri, permanenti e distinti, utilizzati dal destinatario per ricevere e sfruttare i servizi. Questo rilievo è centrale anche per valutare la corretta fatturazione, l’autofatturazione e gli obblighi di registrazione IVA nei rapporti tra società appartenenti a gruppi multinazionali.

Come è indicizzato

Materieivaluogo delle prestazioni di servizistabile organizzazionerapporti infragruppodebito d'imposta

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