Cassazione Civile, Ordinanza n. 21285/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, inquadrato come impiegato, ha dedotto di avere percepito per anni una retribuzione complessiva composta da una quota in busta paga e da una quota mensile corrisposta "fuori busta". Dopo un controllo della Guardia di Finanza, la società avrebbe cessato di pagare tale quota extra. Il lavoratore ha quindi agito per ottenere le differenze retributive maturate dal momento della soppressione del pagamento, ricalcolando anche straordinari, tredicesima, ferie e permessi, nonché il rimborso di una sanzione fiscale che assumeva derivata dalla condotta datoriale. In cassazione ha dedotto: (i) violazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la somma "fuori busta" fosse parte della retribuzione irriducibile e non una indennità di rischio; (ii) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2730 ss. c.c., per mancata considerazione delle ammissioni della società e dell'avviso di accertamento con allegato verbale della G.d.F.; (iii) violazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., 356 e 437 c.p.c. per il rigetto dell'istanza di esibizione dei verbali della Guardia di Finanza, ritenuti dal giudice di merito generici ed esplorativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti valorizzato non solo la qualificazione del pagamento extra come indennità di rischio, ma soprattutto l'accertamento che la somma era corrisposta per remunerare un compito ulteriore e specifico, legato alla gestione di ordini non presenti nella contabilità ufficiale, compito venuto meno dopo l'ispezione; il ricorrente non aveva censurato tale autonoma ratio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, anche a voler considerare ammessa la percezione del "fuori busta", restava fermo che esso era collegato a uno specifico compito ulteriore e temporaneo, non rientrante nella garanzia di irriducibilità della retribuzione quando viene meno la giustificazione causale. Ha inoltre ritenuto irrilevante il preteso travisamento delle prove. Ha infine giudicato infondato il terzo motivo, perché i verbali richiesti in esibizione non erano indispensabili: avrebbero dimostrato solo l'esistenza degli importi corrisposti "fuori busta", fatto non contestato, e non il titolo giustificativo di tali somme, che era il profilo decisivo.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 2103 c.c.
la garanzia di irriducibilità della retribuzione non si estende a emolumenti corrisposti per compiti specifici e temporanei, la cui giustificazione causale venga meno
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre un preteso errore nella valutazione delle allegazioni e ammissioni di controparte
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 2730 ss. c.c.
richiamati dal ricorrente in relazione alle dichiarazioni e ammissioni della società
art. 244 c.p.c.
le prove testimoniali furono ritenute inammissibili perché non capitolate né articolate per punti
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che spettasse al lavoratore provare il mancato mutamento delle mansioni
art. 24 Cost.
richiamato nel terzo motivo a sostegno del diritto di difesa nell'istanza di esibizione
art. 356 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di poteri istruttori in appello
art. 437 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di ammissione dei mezzi istruttori nel rito del lavoro
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Non ogni emolumento corrisposto al lavoratore integra retribuzione assistita dalla garanzia di irriducibilità: ne restano esclusi i pagamenti collegati a compiti ulteriori, specifici e temporanei, quando venga meno la relativa giustificazione causale.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes, altrimenti l'impugnazione è inammissibile o comunque improduttiva di effetti.
- In presenza di una somma extra-corresponsa legata a una particolare modalità di svolgimento della prestazione, spetta al lavoratore che invochi la tutela dell'art. 2103 c.c. dimostrare che tale titolo non sia cessato o che il compenso sia parte stabile della retribuzione.
- L'istanza di esibizione documentale è infondata se il documento richiesto non è indispensabile ai fini della decisione e serve soltanto a provare un fatto già pacifico, anziché il fatto decisivo controverso.
- Il vizio di travisamento o di cattiva lettura delle prove non conduce alla cassazione quando la ragione decisiva della sentenza resta comunque sorretta da un autonomo accertamento di fatto non specificamente censurato.
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