Cassazione Civile, Ordinanza n. 34613/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, proposta da un fallimento, di un credito di oltre 5 milioni di euro per corrispettivi asseritamente dovuti da un'altra procedura fallimentare in relazione a servizi di logistica (deposito, movimentazione e distribuzione merci). Il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione; l’opposizione ex art. 98 l. fall. era stata a sua volta respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto non provato l’effettivo svolgimento delle specifiche prestazioni fatturate. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato che alcune fatture erano state parzialmente pagate e che il prezzo comprendeva anche una quota fissa mensile, nonché lamentando il mancato esame della prova testimoniale; 2) falsa applicazione di varie norme civilistiche e processuali, insistendo sul valore probatorio di verbali di conciliazione, pagamenti eseguiti da una parte per conto dell'altra, documenti di trasporto, fatture e contratti di lavoro collegati all’appalto, nonché sulla mancata valutazione del privilegio richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Inoltre ha osservato che le circostanze invocate (parziali pagamenti, quota fissa del corrispettivo) non risultavano specificamente allegate come oggetto di discussione nei gradi di merito e non erano quindi deducibili come omesso esame di fatti decisivi; analogamente, la censura sulla prova testimoniale era generica e sollecitava una rivalutazione di merito. La questione sul privilegio è stata ritenuta assorbita dall’inammissibilità delle doglianze relative all’an del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
richiama il rimedio dell’opposizione allo stato passivo nel procedimento di verifica del passivo fallimentare
art. 360 c.p.c.
le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la deduzione di violazione di legge deve essere accompagnata da specifiche argomentazioni giuridiche coerenti con la censura
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è necessario indicare il fatto decisivo omesso, storico e discusso tra le parti, non potendo la Corte sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura si è risolta in un dissenso sulla valutazione delle prove
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo, ma senza specifica correlazione con una reale violazione processuale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
evocato per difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso che la censura fosse specificamente articolata
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione documentale, senza che la Corte ravvisasse una censura ammissibile
art. 1362 c.c.
invocato in relazione all’interpretazione dei rapporti e dei documenti, ma senza una specifica critica ammissibile alla decisione di merito
art. 1559 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro dell’asserito contratto di somministrazione/appalto di servizi, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità
art. 1655 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro del rapporto contrattuale allegato, senza che la Corte entrasse nel merito della qualificazione
art. 2697 c.c.
la Corte osserva che il motivo non sviluppa un’effettiva censura sul riparto dell’onere della prova; la doglianza resta una contestazione della valutazione del materiale probatorio
art. 98 l. fall.
norma procedurale alla base dell’opposizione allo stato passivo; il rigetto dell’opposizione ha determinato la successiva impugnazione in cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per il deposito di memoria nel procedimento camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di diritto, si richiede in realtà una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, il cui omesso esame abbia inciso sul decisum; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La contestazione del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. deve essere svolta in modo specifico, indicando perché il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata; in difetto, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle prove.
- La censura di mancata ammissione o valutazione della prova testimoniale è inammissibile se generica e se non spiega in che modo i singoli capitoli avrebbero riguardato fatti decisivi e specificamente controversi.
- In sede di legittimità, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto e nella ponderazione comparativa di documenti, fatture, DDT e altri elementi istruttori.
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