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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8212/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva dichiarato estinte per prescrizione le condotte relative all'hashish e rideterminato le pene per le condotte relative alla cocaina; Finocchiaro contestava inoltre la qualificazione associativa (art. 74 d.P.R. 309/1990). Le censure principali riguardavano: carenza e vuoto argomentativo in ordine alla prova che alcune condotte riguardassero la cocaina (mancanza di elementi probatori che lo attestino), travisamento o insufficiente valutazione delle intercettazioni e della documentazione difensiva, omissione di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere (organizzazione, apporto non episodico, stabilità del sodalizio) e richieste di riqualificazione delle fattispecie ex art. 73 (commi 4 e 5).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi in più punti: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Finocchiaro, Annaro e Giaquinta relativamente al capo Si) e nei confronti di Finocchiaro anche per il capo T), perché "il fatto non sussiste" (mancanza di elementi probatori che colleghino le condotte alla cocaina). Ha inoltre annullato la dichiarazione di responsabilità di Finocchiaro per il capo S) (associazione) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su tale capo, rilevando carenza motivazionale circa gli elementi costitutivi dell'associazione e la partecipazione stabile di Finocchiaro. Per effetto di ciò, le condanne relative alla cocaina sono state ritenute non provate e cancellate; la vicenda relativa all'associazione è stata rimessa ad un nuovo esame in appello.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama i requisiti per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: esistenza di un gruppo organizzato e stabile, organizzazione di attività e mezzi per il fine illecito, apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. In mancanza di motivazione specifica su tali elementi la dichiarazione di responsabilità non regge e occorre annullamento con rinvio per nuovo esame.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1, 4 e 5)

    Rilevata la necessità di indicare con chiarezza il tipo di riqualificazione (es. art.73 comma 5 per acquisti occasionali) e di motivare adeguatamente la ricostruzione della condotta e la sua natura (occasionale o funzionale all'organizzazione). La Corte sottolinea che la mera massima di esperienza non può sostituire prova specifica quando si decide la riqualificazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per l'aumento di pena per la continuazione; la Corte osserva che l'incertezza su tempo e luogo degli episodi rende incerto il calcolo dell'aumento e richiede adeguata indicazione dei fatti.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in dottrina comparativa con l'associazione (concorso di persone) per distinguere l'ipotesi associativa ex art.74 dall'ipotesi del concorso semplice; la Corte ribadisce il discrimine basato sulla stabilità e sull'organizzazione del sodalizio.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Citando il vizio di travisamento delle prove, la Corte valuta la correttezza della motivazione sulle prove indiziarie: se la motivazione è logica e congrua non opera il vizio, ma la sentenza di merito qui presenta lacune tali da non poter sostenere la condanna.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione indica più tipi di sostanza (es. hashish e cocaina), il giudice deve esplicitare e motivare con elementi probatori specifici quale sostanza si riferisce a ciascuna condotta; l'assenza di tali elementi porta all'annullamento per inesistenza del fatto in relazione alla sostanza non provata.
  • Per configurare l'associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) occorrono elementi che dimostrino l'organizzazione stabile e l'apporto non episodico dei partecipanti: contatti continuativi, ruoli, basi logistiche, frequenti approvvigionamenti sono facta concludentia tipici. La mera frequentazione o contatti sporadici non sono sufficienti.
  • Le intercettazioni criptiche o riferimenti ambigui in conversazioni richiedono riscontri probatori convergenti per l'identificazione certa del soggetto e del tipo di sostanza; l'attribuzione basata solo su interpretazioni indimostrate è insufficiente.
  • La Corte di cassazione annulla senza rinvio quando la carenza probatoria è tale che non può essere sanata da un nuovo esame di merito; invece rinvia quando è necessario compiere ulteriori accertamenti o valutazioni non sostituibili in sede di legittimità.
  • Per la riqualificazione dell'ipotesi a norma dell'art.73 (comma 5 o 4) il giudice deve motivare con riferimento a circostanze concrete (occasionalità, quantità, modalità): la sola circostanza di un viaggio non è automaticamente idonea a fondare il giudizio di rifornimento sistematico.
  • Ai fini dell'aumento per continuazione (art.81 c.p.) è necessaria la precisione delle circostanze di tempo e luogo; l'incertezza su tali elementi può rendere illegittimo il calcolo dell'aumento.

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