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Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno in merito all’istanza presentata in data 30/09/2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; del conseguente obbligo delle Prefettura di Salerno di provvedere, ordinando alla Prefettura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a sessanta giorni, disponendo sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito.

Giustizia amministrativa202401967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Prefettura di Salerno sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia in seguito a nulla osta all'assunzione per lavoro stagionale, aveva chiesto la convocazione per accertare l'indisponibilità del datore di lavoro originario e ottenere, almeno, un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A fronte dell'inerzia della Prefettura di Salerno sull'istanza del 30 settembre 2024, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di provvedere entro sessanta giorni e la preventiva nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha comunicato che la Prefettura aveva adottato, il 18 giugno 2025, un provvedimento espresso di diniego del permesso richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel giudizio contro il silenzio, l'interesse azionato consiste nell'ottenere una manifestazione espressa della volontà amministrativa, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, in applicazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento e di esprimersi. Poiché, nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso di diniego, l'interesse alla decisione sull'inerzia è stato soddisfatto per fatto dell'amministrazione. Il giudice ha quindi applicato la pronuncia di merito prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere senza esaminare la legittimità sostanziale del diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, volto a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato come eccezione alla regola secondo cui, nel giudizio sul silenzio, l'interesse riguarda l'ottenimento di una manifestazione espressa dell'amministrazione; il testo non sviluppa ulteriormente tale eccezione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la pronuncia di merito in caso di sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato, posta a fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di manifestazione espressa della volontà amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenimento di una manifestazione espressa dell'amministrazione sull'istanza, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento.
  • L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisca il procedimento determina il soddisfacimento dell'interesse azionato per fatto dell'amministrazione e comporta la cessazione della materia del contendere, senza necessità di valutare la legittimità sostanziale del provvedimento sopravvenuto.
  • L'obbligo di provvedere tempestivamente deriva dall'art. 2 l. 241/1990 e impone all'amministrazione il dovere di concludere il procedimento con una formale manifestazione di volontà, in ossequio al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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