Corte di giustizia, Sentenza C-369/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 ottobre 2025. — MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. e Global NRG ROM SRL contro Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Regolamento (UE) 2017/460 – Rete di trasporto del gas naturale – Metodologia dei prezzi di riferimento – Articolo 35, paragrafo 1 – Esenzione per i contratti, conclusi prima del 6 aprile 2017, che non prevedono cambiamenti nei livelli delle tariffe di trasporto a parte l’indicizzazione – Nozione di “indicizzazione”. — Causa C-369/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’esenzione prevista per i contratti preesistenti nel regolamento (UE) 2017/460 sulle strutture tariffarie del trasporto gas. L’eccezione tutela solo i contratti anteriori al 6 aprile 2017 nei quali le variazioni tariffarie derivano unicamente dall’indicizzazione. Se il livello tariffario è influenzato anche da una tariffa regolamentata o da altri elementi, il nuovo regime si applica.
Interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460: l’esenzione per i contratti anteriori al 6 aprile 2017 opera solo se le variazioni tariffarie dipendono esclusivamente dall’indicizzazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460, alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione si estende anche a contratti di prenotazione di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017 nei quali la tariffa di trasporto non varia solo in base a una clausola di indicizzazione, ma è influenzata anche da una tariffa regolamentata e da altri fattori di determinazione tariffaria.
Principio di diritto
L’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460 va interpretato restrittivamente nel senso che l’esenzione per i contratti conclusi prima del 6 aprile 2017 si applica solo se i livelli delle tariffe di trasporto possono variare esclusivamente per effetto dell’indicizzazione, in particolare collegata all’indice dei prezzi al consumo. Se la variazione tariffaria dipende anche da altri fattori, inclusa l’applicazione di una tariffa regolamentata, l’esenzione non opera, anche se tali fattori derivano da norme imperative nazionali o da accordi contrattuali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 715/2009
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009
- Regolamento (UE) 2017/460
- Articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2017/460
- Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/460
- Articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/460
Interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460
La Corte di giustizia, nella causa C-369/24, è stata investita di un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) relativo al regime tariffario applicabile a contratti di lungo periodo per il trasporto di gas naturale conclusi prima del 6 aprile 2017. Il nodo interpretativo riguardava la nozione di "indicizzazione" contenuta nell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460 e, in particolare, l’ambito dell’esenzione prevista per i contratti esistenti.
Fatti e procedimento principale
Le società MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. e Global NRG ROM SRL avevano concluso nel 2008 con FGSZ Földgázszállító Zrt. contratti a lungo termine per prenotazione di capacità, trasporto e gestione della rete, relativi al collegamento Ungheria-Romania. I contratti prevedevano un meccanismo di indicizzazione annuale basato sull’indice dei prezzi al consumo, ma nella prassi la tariffa applicabile veniva anche confrontata con la tariffa regolamentata fissata dalla MEKH, che fungeva da tetto massimo e, se inferiore, veniva applicata in luogo della tariffa contrattuale.
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/460 il 6 aprile 2017, la metodologia dei prezzi di riferimento è divenuta uniforme per tutti i punti di entrata e uscita del sistema di trasporto. La MEKH, con decisione del 25 ottobre 2022, ha ritenuto che l’esenzione dell’articolo 35, paragrafo 1, non si applicasse ai contratti HOT, poiché le variazioni tariffarie non dipendevano solo dall’indicizzazione ma anche dalla tariffa regolamentata e da ulteriori fattori.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se l’articolo 35, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione si estende anche a contratti pre-2017 nei quali la tariffa di trasporto:
- è indicizzata secondo una formula basata sull’indice dei prezzi al consumo;
- ma è altresì sostituita, quando inferiore, da una tariffa regolamentata imposta dal diritto nazionale;
- e tale tariffa regolamentata è calcolata tenendo conto non solo dell’indicizzazione, ma anche di nuovi contratti di breve termine, dei relativi ricavi e del tasso di rendimento interno.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato il quadro del terzo pacchetto energia e, in particolare, il regolamento (CE) n. 715/2009, i suoi considerando 7 e 19 e l’articolo 13, che impongono tariffe non discriminatorie, determinate separatamente per i punti di entrata e uscita e non basate sui flussi contrattuali. Ha poi considerato il regolamento (UE) 2017/460, in particolare:
- l’articolo 3, punto 1, che definisce il "prezzo di riferimento";
- l’articolo 6, paragrafo 3, che impone, in linea di principio, la stessa metodologia dei prezzi di riferimento a tutti i punti di entrata e di uscita di un sistema entrata-uscita;
- l’articolo 35, paragrafi 1 e 2, che disciplina i "contratti esistenti" e l’eccezione transitoria.
Ragionamento della Corte
La Corte ha osservato innanzitutto che l’articolo 35, paragrafo 1, introduce una deroga al principio generale dell’applicazione uniforme della metodologia tariffaria, e come tale deve essere interpretato restrittivamente. Dal tenore della disposizione emerge che l’esenzione richiede cumulativamente che il contratto sia stato concluso prima del 6 aprile 2017 e che non preveda variazioni tariffarie diverse dall’eventuale indicizzazione.
Quanto alla nozione di indicizzazione, la Corte ha rilevato che il regolamento non la definisce; secondo il senso comune, si tratta di un meccanismo che fa variare automaticamente un valore in funzione di un indice di riferimento. Nel caso di specie, però, la tariffa non dipendeva soltanto da tale meccanismo: la decisione di rinvio mostrava che, per effetto di una norma imperativa nazionale, poteva essere sostituita dalla tariffa regolamentata, e che quest’ultima era a sua volta costruita tenendo conto di fattori ulteriori rispetto all’indice dei prezzi al consumo.
La Corte ha inoltre valorizzato il contesto sistematico e teleologico: il regolamento 2017/460 persegue l’armonizzazione delle strutture tariffarie e la neutralità rispetto all’itinerario di trasporto, in coerenza con il regolamento n. 715/2009. Una lettura estensiva dell’esenzione avrebbe compromesso l’obiettivo di uniformare la metodologia tariffaria e di evitare discriminazioni tra punti della rete. I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non impongono una diversa conclusione, poiché gli operatori economici non possono nutrire un affidamento legittimo sulla permanenza di un regime suscettibile di modifica nell’ambito della disciplina dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha stabilito che l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione si applica solo ai contratti a lungo termine conclusi prima del 6 aprile 2017 nei quali i livelli delle tariffe di trasporto variano esclusivamente in base a un meccanismo di indicizzazione, in particolare collegato all’indice dei prezzi al consumo. L’esenzione non si applica se le variazioni tariffarie dipendono anche da altri fattori, inclusa l’applicazione di una tariffa regolamentata, anche quando ciò avvenga per effetto di norme nazionali imperative o di accordi tra le parti.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che le deroghe ai regimi armonizzati del mercato interno del gas vanno interpretate in modo restrittivo. Inoltre, chiarisce che la nozione di "indicizzazione" è limitata a un adeguamento automatico fondato su un indice di riferimento e non comprende meccanismi tariffari ibridi in cui intervengono ulteriori variabili regolatorie o economiche.
Come è indicizzato
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