Corte di giustizia, Sentenza C-86/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2025. — CS STEEL a.s. contro Generální ředitelství cel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Determinazione dell’origine delle merci – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci – Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio – Validità della norma di origine applicabile ai tubi di acciaio – Tubi rifiniti a caldo, successivamente ridotti a freddo. — Causa C-86/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in rinvio pregiudiziale, ha esaminato la validità della norma di origine non preferenziale applicabile ai tubi in acciaio inox della sottovoce 730441 SA. Ha ritenuto che la sola riduzione a freddo di tubi già classificati nella sottovoce 730411 non impone di riconoscere l’origine del paese di trasformazione, perché la differenza di trattamento rispetto ai prodotti della sottovoce 730449 è oggettivamente giustificata. La regola contestata è quindi stata dichiarata valida.
Validità della regola di origine non preferenziale per i tubi in acciaio inox della sottovoce 730441 SA: la riduzione a freddo di tubi della sottovoce 730411 non basta a far acquisire l’origine del paese di trasformazione.
La questione giuridica
Se la regola primaria di origine non preferenziale prevista dall’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per i prodotti della sottovoce 730441 SA sia valida nella parte in cui esclude che la sola trasformazione a freddo (riduzione a freddo) di tubi rifiniti a caldo della sottovoce 730411 SA, conformi alla norma ASTM A312, sia sufficiente a conferire a tali tubi l’origine del paese in cui la trasformazione ha avuto luogo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria dell’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per la sottovoce 730441 SA: la Commissione, nell’esercizio della delega dell’articolo 62 del codice doganale dell’Unione, poteva legittimamente distinguere tra la riduzione a freddo di tubi della sottovoce 730411 e quella di prodotti della sottovoce 730449, poiché la diversa disciplina è oggettivamente giustificata e non integra un errore manifesto di valutazione rispetto al criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 60, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 62, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 284, regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2018/330
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
Validità della regola di origine per la sottovoce 730441 SA
La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale proposto dal Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci nell’ambito di una controversia tra CS STEEL a.s. e l’autorità doganale ceca in materia di rettifica di dazi doganali. La Corte è stata chiamata a valutare la validità della regola primaria di origine non preferenziale prevista dall’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per i tubi senza saldatura di acciaio inossidabile della sottovoce 730441 SA.
Contesto fattuale e procedimento principale
CS STEEL aveva importato nell’Unione tubi dichiarati di origine indiana, derivanti da tubi rifiniti a caldo provenienti dalla Cina e successivamente sottoposti in India a riduzione a freddo, laminazione, decapaggio, passivazione, riscaldamento, spianatura e taglio. L’autorità doganale ceca, a seguito di verifica, ha ritenuto che l’origine dovesse restare cinese e ha rettificato i dazi, anche in relazione al dazio antidumping definitivo previsto dal regolamento (UE) 2018/330.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), secondo cui le merci ottenute in più paesi sono originarie del paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo. Richiama inoltre l’articolo 62 dello stesso regolamento, che abilita la Commissione ad adottare atti delegati per stabilire le norme di origine non preferenziale, e l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che contiene le regole primarie per le varie sottovoci SA.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio domandava se fosse valida la regola primaria per la sottovoce 730441 SA nella parte in cui esclude che la sola riduzione a freddo di tubi rientranti nella sottovoce 730411 SA, conformi alla norma ASTM A312, consenta di attribuire a tali tubi l’origine del paese in cui la trasformazione è avvenuta. Il dubbio nasceva dal raffronto con la situazione dei tubi della sottovoce 730449 SA, per i quali la regola contestata ammette il cambio di origine in caso di riduzione a freddo.
Ragionamento della Corte
La Corte, in continuità con la sentenza Stappert Deutschland del 21 settembre 2023, ricorda che gli atti delegati in materia di origine devono concretizzare il criterio dell’“ultima trasformazione o lavorazione sostanziale” e che la loro legittimità va verificata in rapporto all’assenza di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione. Se la disciplina tratta in modo diverso trasformazioni simili, la Commissione deve fornire una giustificazione oggettiva.
Nel caso di specie, la Corte osserva che i tubi delle sottovoci 730411 e 730441 hanno caratteristiche diverse: i primi sono tubi senza saldatura dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i secondi sono altri tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo. La trasformazione a freddo di tubi 730411 può modificare in modo importante le loro proprietà, ma non comporta di per sé una modifica della destinazione e della composizione iniziali tali da farli considerare un prodotto sostanzialmente nuovo.
La Corte valorizza inoltre il fatto che, dopo la trasformazione, i tubi restano conformi alla norma ASTM A312, elemento che conferma la loro utilizzabilità come condotte per il trasporto di petrolio o gas. Per questo motivo, la distinzione operata dalla regola primaria rispetto ai prodotti della sottovoce 730449 è stata ritenuta oggettivamente giustificata e non frutto di errore manifesto di valutazione.
Decisione
La Corte conclude che dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabile alla sottovoce 730441 SA prevista dall’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. In sostanza, la sola riduzione a freddo di tubi rifiniti a caldo della sottovoce 730411 SA non basta, in base a tale regola, a determinare l’acquisizione dell’origine del paese di trasformazione, e tale esito è stato giudicato conforme al codice doganale dell’Unione.
Indicazioni operative
Per gli operatori doganali e fiscali, la pronuncia conferma che la verifica dell’origine non preferenziale richiede di confrontare la natura del prodotto prima e dopo la lavorazione, senza assumere che ogni lavorazione a freddo comporti automaticamente un’ultima trasformazione sostanziale. In presenza di regole specifiche dell’allegato 22-01, la Commissione dispone di un margine di valutazione, purché la differenza di trattamento sia oggettivamente motivata e coerente con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale.
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