Corte di giustizia, Sentenza C-391/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 ottobre 2025. — Procedimento penale a carico di LZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a una terapia con ricovero in un istituto di custodia – Misura privativa della libertà – Obbligo di riconoscimento e di esecuzione. — Causa C-391/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la linea di demarcazione tra le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2008/909/GAI. Una misura di libertà vigilata con obbligo di terapia con ricovero in istituto di custodia è considerata privativa della libertà e quindi esclusa dal campo di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI. Il riconoscimento e l’esecuzione, in ipotesi, devono essere valutati alla luce della decisione quadro 2008/909/GAI.
Ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI: esclusione della libertà vigilata subordinata a terapia con ricovero in istituto di custodia, perché misura privativa della libertà rientrante nella decisione quadro 2008/909/GAI.
La questione giuridica
Se la decisione quadro 2008/947/GAI obblighi lo Stato di esecuzione a riconoscere ed eseguire una sentenza che dispone la libertà vigilata, corredata della condizione particolare di sottoporsi a una terapia con ricovero in un istituto di custodia, anche quando tale misura comporti il trasferimento del condannato dal carcere a una struttura custodiale.
Principio di diritto
La decisione quadro 2008/947/GAI si applica solo alle sentenze e decisioni di sospensione condizionale che impongono misure non privative della libertà; pertanto, una libertà vigilata subordinata a una terapia con ricovero in un istituto di custodia, che comporta una privazione della libertà personale, non rientra nel suo ambito di applicazione ma in quello della decisione quadro 2008/909/GAI. Di conseguenza, lo Stato di esecuzione non è tenuto, sulla base della decisione quadro 2008/947/GAI, a riconoscere ed eseguire una siffatta sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2008/947/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 1 decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 2 decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 4 decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 9 decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 11 decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 1 decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 3 decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 8 decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 9 decisione quadro 2008/909/GAI
Libertà vigilata con terapia con ricovero in istituto di custodia e ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI
La Corte di giustizia, in rinvio pregiudiziale dal giudice dell’esecuzione penale di Bruxelles, ha affrontato la qualificazione di una misura di libertà vigilata subordinata a una terapia con ricovero in un istituto di custodia. La questione riguardava se tale misura dovesse essere riconosciuta ed eseguita nei Paesi Bassi ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni di sospensione condizionale.
Fatti e procedimento principale
LZ, cittadino dei Paesi Bassi, era stato condannato in Belgio a otto anni di reclusione per gravi reati sessuali e altri reati connessi, nonché a una misura di messa alla prova del tribunale dell’esecuzione penale per dieci anni. Terminata la pena detentiva, il giudice belga doveva pronunciarsi sulla libertà vigilata o sulla continuazione della privazione della libertà ai sensi della normativa belga (WERV).
Il giudice del rinvio ha rilevato, sulla base di una relazione psicosociale, un elevato rischio di recidiva e la necessità di una terapia con ricovero di lungo termine per i disturbi psichici dell’interessato. Tuttavia, nei Paesi Bassi le autorità competenti hanno ritenuto che tale misura fosse una sanzione privativa della libertà e che non potesse essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI. Da qui il rinvio pregiudiziale.
Quadro normativo dell’Unione richiamato
La Corte ha ricordato la struttura complementare ma distinta delle decisioni quadro:
- la decisione quadro 2008/947/GAI riguarda il riconoscimento di sentenze e decisioni di sospensione condizionale, la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- la decisione quadro 2008/909/GAI disciplina invece il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
In particolare, la decisione quadro 2008/947/GAI, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), menziona l’obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico tra le misure potenzialmente ricomprese nel suo ambito, ma l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), consente il rifiuto quando la misura medico-terapeutica non può essere sorvegliata dallo Stato di esecuzione. La decisione quadro 2008/909/GAI, invece, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), contempla il caso di misure di trattamento medico o psichiatrico che siano misure privative della libertà.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che il rinvio pregiudiziale presuppone una controversia ancora pendente dinanzi al giudice nazionale; ciò era soddisfatto, poiché il giudice belga aveva solo rinviato il riesame della domanda di LZ dopo la risposta della Corte.
Nel merito, la Corte ha interpretato sistematicamente la decisione quadro 2008/947/GAI, rilevando che essa si applica alle sole misure non privative della libertà. Ne è prova la sua esclusione espressa delle sentenze che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà, le quali rientrano nella decisione quadro 2008/909/GAI.
La Corte ha quindi distinto le misure sanitarie in base alla loro natura:
- se la misura sanitaria non è privativa della libertà, può rientrare nella decisione quadro 2008/947/GAI;
- se invece la misura sanitaria è privativa della libertà, rientra nella decisione quadro 2008/909/GAI.
Applicando tale criterio, ha qualificato la terapia con ricovero in un istituto di custodia come misura che, per sua natura, priva l’interessato della libertà personale. Di conseguenza, una sentenza che disponga la libertà vigilata con tale condizione non è riconoscibile ed eseguibile sulla base della decisione quadro 2008/947/GAI.
Soluzione adottata
La Corte ha risposto che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza con cui è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata della condizione di sottoporsi a una terapia con ricovero in un istituto di custodia, non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI. Pertanto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere ed eseguire tale sentenza sulla base di detta decisione quadro.
Principio di diritto affermato
La decisione quadro 2008/947/GAI riguarda solo il reciproco riconoscimento di decisioni di sospensione condizionale e misure alternative non privative della libertà; una misura di libertà vigilata che imponga un ricovero in istituto di custodia per terapia psichiatrica costituisce invece una misura privativa della libertà e va ricondotta, se del caso, alla decisione quadro 2008/909/GAI.
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