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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-573/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2025. — B contro Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA). — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Nozione di “aventi diritto” – Cittadino di un paese terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato la sua libertà di circolazione – Inapplicabilità – Irricevibilità. — Causa C-573/24

Giurisprudenza europea62024CJ0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la domanda proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg nell’ambito del diniego di abilitazione all’esercizio della professione medica in Germania a una cittadina serba con titolo medico riconosciuto in Austria. Ha stabilito che, poiché il cittadino dell’Unione con cui la ricorrente è coniugata non ha mai esercitato la libera circolazione, né la direttiva 2004/38 né la direttiva 2005/36 sono invocabili per fondare il diritto richiesto. La domanda pregiudiziale è quindi stata dichiarata irricevibile.

Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile: un cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato la libera circolazione, non può invocare la direttiva 2004/38 né la direttiva 2005/36 per ottenere il riconoscimento automatico dei titoli medici in uno Stato membro di cui il coniuge ha la cittadinanza.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un titolo di formazione medica rilasciato in un paese terzo e la certificazione di tre anni di esperienza professionale in tale Stato membro rendano quel titolo equivalente ai titoli elencati nell’allegato V, punto 5.1.1, con conseguente applicazione del riconoscimento automatico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 anche in uno Stato membro diverso; in via preliminare, se una cittadina di un paese terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato la libera circolazione possa invocare la direttiva 2004/38 per rientrare nell’ambito personale della direttiva 2005/36.

Principio di diritto

La Corte dichiara irricevibile il rinvio: la direttiva 2005/36 si applica, per espressa previsione dell’articolo 2, paragrafo 1, solo ai cittadini di uno Stato membro; un cittadino di paese terzo non può estendere tale ambito personale facendo leva sulla qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione quando quest’ultimo non ha esercitato la libera circolazione e non è quindi un "avente diritto" ai sensi della direttiva 2004/38. In assenza di applicabilità ratione personae della direttiva 2005/36, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’allegato V, punto 5.1.1, non è necessaria per decidere la controversia principale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE, articoli 2, 3 e 24
  • Direttiva 2005/36/CE, articoli 2, 3 e 21
  • Direttiva 2005/36/CE, allegato V, punto 5.1.1
  • Bundesärzteordnung (BÄO)
  • Approbationsordnung für Ärzte

Riconoscimento delle qualifiche professionali e cittadino di paese terzo coniuge di cittadino dell’Unione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Oldenburg in una controversia tra una cittadina serba e l’autorità tedesca competente al rilascio dell’abilitazione medica. La questione nasce dal rifiuto di riconoscere in Germania un titolo di formazione medica conseguito in Serbia e successivamente riconosciuto in Austria, con invocazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Fatti e procedimento principale

B, cittadina serba coniugata con un cittadino tedesco, aveva conseguito in Serbia un diploma di Stato in medicina e un dottorato in medicina, e aveva lavorato come assistente medico. In Germania la sua domanda di abilitazione all’esercizio della professione di medico era stata respinta perché il suo livello di formazione era stato ritenuto non equivalente e perché non aveva superato il controllo delle conoscenze previsto dal diritto tedesco; il mancato superamento era poi divenuto definitivo dopo tre tentativi. Successivamente, in Austria, il suo titolo era stato riconosciuto come equipollente al diploma austriaco, e B sosteneva di aver maturato in Austria un’esperienza professionale di almeno tre anni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2004/38/CE, articoli 2, 3 e 24;
  • la direttiva 2005/36/CE, articoli 2, 3 e 21, nonché l’allegato V, punto 5.1.1;
  • l’articolo 267 TFUE. A livello nazionale sono menzionati la Bundesärzteordnung (BÄO) e l’Approbationsordnung für Ärzte, che disciplinano in Germania l’abilitazione e le prove per i titoli esteri.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un titolo medico rilasciato in un paese terzo, unito alla certificazione di tre anni di esperienza professionale nello stesso Stato membro, dovesse essere considerato equivalente ai titoli elencati nell’allegato V della direttiva 2005/36, con conseguente applicazione del riconoscimento automatico di cui all’articolo 21, paragrafo 1. In sostanza, il giudice nazionale presumeva che B potesse rientrare nel perimetro della direttiva 2005/36 grazie alla direttiva 2004/38 e alla sua qualità di coniuge di un cittadino tedesco.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 limita espressamente il suo ambito di applicazione ai cittadini di uno Stato membro. I cittadini di paesi terzi non vi rientrano, salvo ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso di specie.

La Corte esamina poi l’argomento fondato sulla direttiva 2004/38. Ricorda che il beneficio di tale direttiva spetta ai cittadini dell’Unione che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e ai loro familiari che li accompagnino o raggiungano. Tuttavia, quando il cittadino dell’Unione non ha mai esercitato la libera circolazione e ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui è cittadino, egli non è un "avente diritto" ai sensi della direttiva 2004/38; di conseguenza, neppure il familiare cittadino di paese terzo può derivarne diritti.

La Corte precisa quindi che B, coniuge di un cittadino tedesco che non ha esercitato la libera circolazione, non può invocare l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 per beneficiare della parità di trattamento nello Stato membro di cittadinanza del coniuge. Di riflesso, la direttiva 2004/38 non può essere usata come base per rendere applicabile la direttiva 2005/36 alla controversia principale.

Infine, la Corte rileva che il giudice del rinvio non ha indicato altre disposizioni di diritto dell’Unione né un elemento di estraneità sufficiente a radicare l’applicazione della direttiva 2005/36; inoltre, la domanda non menziona un rinvio del diritto nazionale al contenuto della direttiva tale da giustificare un controllo della Corte.

Decisione e dispositivo

Poiché la direttiva 2005/36 non è applicabile ratione personae alla situazione di B, l’interpretazione delle disposizioni invocate non è necessaria per la soluzione della controversia principale. La Corte dichiara pertanto la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile.

Principio desumibile

Un cittadino di un paese terzo, anche se coniuge di un cittadino dell’Unione, non può invocare la direttiva 2004/38 per entrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36 quando il cittadino dell’Unione non ha esercitato la libera circolazione e la controversia riguarda lo Stato membro di cittadinanza di quest’ultimo. In tali condizioni, non sussiste una base di diritto dell’Unione idonea a imporre il riconoscimento automatico del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionaliprofessioni sanitarielibera circolazione dei cittadini dell’unionecittadini di paesi terziirricevibilità del rinvio pregiudiziale

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