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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-535/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 ottobre 2025. — « Svilosa » AD contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Articolo 24, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Articolo 26, paragrafo 1, lettera b) – Prestazione di servizi a titolo gratuito assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso – Recupero del credito – Recupero del credito a favore di un terzo». — Causa C-535/24

Giurisprudenza europea62024CJ0535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale in materia IVA, ha escluso che le attività svolte da un creditore per recuperare somme dovute, senza incarico del debitore, possano essere tassate come prestazioni di servizi rese al debitore. Ha anche negato che tali attività rientrino tra le prestazioni gratuite assimilate a operazioni imponibili, poiché sono svolte nell’interesse dell’impresa del creditore. La pronuncia chiarisce così i limiti oggettivi dell’imponibilità IVA in presenza di iniziative unilaterali di recupero crediti.

IVA: gli atti di recupero del credito compiuti dal creditore senza incarico o mandato del debitore non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso né prestazioni gratuite assimilate ex direttiva 2006/112/CE.

La questione giuridica

Se atti giuridici e materiali compiuti da un soggetto passivo, in assenza di incarico o mandato del debitore, per recuperare un credito verso un terzo e soddisfare indirettamente il proprio diritto di credito verso il debitore, rientrino nella nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, oppure siano assimilabili a una prestazione gratuita ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

Principio di diritto

Gli atti compiuti da un creditore per recuperare il proprio credito, quando siano eseguiti in assenza di un incarico o di un mandato del debitore, non integrano una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, perché manca un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo; inoltre non sono assimilabili a una prestazione gratuita ex articolo 26, paragrafo 1, lettera b), poiché non sono compiuti per fini estranei all’impresa, ma nell’interesse dell’attività del creditore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE

IVA e recupero del credito senza mandato del debitore

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo nell’ambito di una controversia tra la società "Svilosa" AD e l’autorità fiscale bulgara. Il tema è la qualificazione, ai fini IVA, di attività svolte dal creditore per recuperare somme connesse a un proprio credito, in assenza di incarico o mandato da parte del debitore.

Fatti e procedimento principale

La Svilosa, holding bulgara, era stata sottoposta a verifica IVA per vari periodi d’imposta. L’amministrazione ha contestato la detrazione dell’IVA relativa a servizi legali resi da studi statunitensi, utilizzati per recuperare somme versate nell’ambito di un prestito concesso dalla Svilosa a una fondazione per l’organizzazione di un concerto benefico poi non realizzato.

Secondo il Direktor, la società avrebbe fornito alla fondazione prestazioni di servizi a titolo gratuito, avendo finanziato i servizi legali senza essere remunerata. La Svilosa ha impugnato l’avviso di accertamento, sostenendo che non vi era stata alcuna prestazione di servizi imponibile nei rapporti con la fondazione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se rientrino nella nozione di:

  • prestazione di servizi a titolo oneroso ex articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA;
  • prestazione di servizi a titolo gratuito assimilata a una prestazione onerosa ex articolo 26, paragrafo 1, lettera b),

gli atti compiuti da un creditore per recuperare un credito presso un terzo, quando tali atti siano stati compiuti senza incarico o mandato del debitore.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, che definisce la prestazione di servizi come ogni operazione che non costituisce cessione di beni;
  • l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), che assimila a prestazioni onerose alcuni servizi gratuiti resi per uso privato o per fini estranei all’impresa;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla prestazione a titolo oneroso

La Corte ricorda che una prestazione è imponibile solo se sussiste un rapporto giuridico tra prestatore e destinatario nel quale avvenga uno scambio di prestazioni reciproche e un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Nel caso concreto:

  • gli atti di recupero del credito non erano oggetto di alcun accordo o rapporto giuridico con la fondazione in relazione specifica a tali attività;
  • la Svilosa non riceveva dalla fondazione alcun compenso per tali atti;
  • il fatto che una parte delle somme recuperate sia poi rientrata nella sfera patrimoniale della società non equivale a un corrispettivo per il servizio reso.

La Corte aggiunge che è irrilevante la qualificazione che il diritto civile nazionale possa attribuire alla situazione: la nozione di operazione imponibile va interpretata in modo autonomo nel sistema comune IVA.

Ragionamento sulla prestazione gratuita assimilata

Quanto all’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), la Corte osserva che tale disposizione mira a evitare disparità tra il soggetto passivo che utilizza servizi per fini privati o estranei all’impresa e il consumatore finale.

Gli atti della Svilosa erano invece diretti al recupero di un proprio credito e quindi erano compiuti per le esigenze e nell’interesse dell’impresa. Il vantaggio eventualmente tratto dalla fondazione era solo una conseguenza indiretta dell’attività di recupero, non la sua finalità.

Per questo motivo, la Corte esclude anche l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b).

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che gli atti compiuti da un creditore per il recupero del proprio credito, in assenza di incarico o mandato del debitore, non rientrano nella nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso e non sono assimilabili a una prestazione gratuita imponibile ai sensi della direttiva IVA.

Impatto pratico

La pronuncia è utile in materia di IVA per distinguere le attività unilaterali di recupero crediti dalle prestazioni di servizi imponibili. In particolare, un creditore che sostenga costi per azioni giudiziarie o stragiudiziali dirette a recuperare somme dovute non presta, per ciò solo, un servizio al debitore soggetto a IVA.

Come è indicizzato

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