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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-284/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2025. — LD contro Criminal Injuries Compensation Tribunal e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Indennizzo equo e adeguato – Normativa nazionale che esclude il risarcimento per il dolore e la sofferenza patiti. — Causa C-284/24

Giurisprudenza europea62024CJ0284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dalla High Court irlandese, ha chiarito che la direttiva 2004/80/CE non consente un regime nazionale che escluda in via assoluta il ristoro del dolore e della sofferenza patiti dalle vittime di reati intenzionali violenti. L’indennizzo equo e adeguato può essere inferiore al pieno risarcimento civilistico, ma deve comunque tenere conto della gravità delle conseguenze del reato e includere, se del caso, il danno morale. Il sistema irlandese va quindi verificato dal giudice nazionale alla luce di tali criteri.

Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti: incompatibilità con la direttiva 2004/80/CE di un sistema nazionale che escluda in via generale il ristoro del dolore e della sofferenza patiti a titolo di danno morale.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE imponga che il sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti consenta anche il ristoro del danno morale, in particolare del dolore e della sofferenza patiti, oppure se sia compatibile con la direttiva un regime che lo escluda in via di principio; e, in via correlata, quali criteri debbano guidare la quantificazione dell’indennizzo equo e adeguato.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che escluda, per principio, qualsiasi ristoro del dolore e della sofferenza patiti a titolo di danno morale. Pur potendo gli Stati membri mantenere un ampio margine di discrezionalità e non essendo tenuti a prevedere un risarcimento integrale equivalente a quello dovuto dall’autore del reato, l’indennizzo deve costituire un contributo effettivo, equo e adeguato, proporzionato alla gravità delle conseguenze del reato per la vittima e tale da poter comprendere anche il pregiudizio morale, inclusi dolore e sofferenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 1 direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 12, paragrafo 2, direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 18, paragrafo 2, direttiva 2004/80/CE
  • Direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2012/29/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3, paragrafo 1, Carta

Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti e danno morale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court (Irlanda) sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo delle vittime di reato. La controversia nasce dall’esclusione, nel regime irlandese di indennizzo, di qualsiasi compensazione per il dolore e la sofferenza patiti a titolo di danno morale.

Fatti e procedimento principale

LD, residente in Irlanda e vittima nel 2015 di una violenta aggressione a Dublino, aveva presentato domanda di indennizzo al Criminal Injuries Compensation Tribunal. Gli era stata riconosciuta solo una somma limitata per spese vive direttamente sostenute dopo il reato, mentre il sistema nazionale non prevede, dal 1986, alcun ristoro per i danni generici, inclusi dolore e sofferenza.

LD ha quindi adito la High Court chiedendo una dichiarazione di incompatibilità del sistema irlandese con la direttiva 2004/80/CE e con la Carta, nonché il riconoscimento del diritto a un indennizzo per il danno morale subito. Il giudice del rinvio ha sottoposto più quesiti, sostanzialmente volti a stabilire se l’indennizzo equo e adeguato richiesto dal diritto dell’Unione debba includere anche il dolore e la sofferenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri di prevedere un sistema di indennizzo che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti;
  • l’articolo 1 della stessa direttiva, sul diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza in caso di situazione transfrontaliera;
  • l’articolo 18, paragrafo 2, sulla possibilità di applicare le misure di attuazione solo ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005;
  • la direttiva 2012/29/UE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che definisce la vittima come la persona fisica che abbia subito un danno anche fisico, mentale o emotivo;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, della Carta, sull’integrità della persona.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2004/80/CE istituisce un regime di indennizzo sussidiario rispetto al risarcimento che la vittima potrebbe ottenere dall’autore del reato. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’importo e delle modalità, anche in considerazione della sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali; perciò, l’indennizzo UE non deve necessariamente coincidere con il risarcimento integrale del danno materiale e morale.

Tuttavia, tale margine non è illimitato: un sistema nazionale non può prevedere un indennizzo puramente simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità delle conseguenze del reato. L’indennizzo deve rappresentare un contributo appropriato al ristoro del pregiudizio subito e deve tener conto delle sofferenze alle quali la vittima è stata esposta.

Quanto al danno morale, la Corte osserva che l’articolo 12, paragrafo 2, non lo menziona espressamente, ma la sua formulazione ampia non consente di escluderlo. La definizione di "vittima" nella direttiva 2012/29/UE conferma che il diritto dell’Unione considera rilevanti anche i danni mentali ed emotivi, e quindi il dolore e la sofferenza. Inoltre, il richiamo alla protezione dell’integrità personale e alla Carta rafforza una lettura comprensiva del danno morale.

La Corte respinge quindi l’idea che si possa operare una distinzione rigida tra danni materiali e morali tale da consentire l’esclusione in principio del dolore e della sofferenza. Per essere equo e adeguato, l’indennizzo deve poter tener conto anche di tali pregiudizi, salvo che il giudice nazionale, verificando il sistema concreto, accerti che la somma riconosciuta sia comunque proporzionata e compatibile con la gravità delle conseguenze del reato.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che escluda, per principio, ogni compensazione per il dolore e la sofferenza patiti dalle vittime a titolo di danno morale.

La Corte precisa però che gli Stati membri non sono tenuti a garantire un ristoro completo del danno subito, materiale e morale; resta loro un margine di apprezzamento, ma l’indennizzo deve essere equo e adeguato, cioè deve tenere conto della gravità delle conseguenze del reato e del risarcimento eventualmente ottenibile dall’autore del fatto illecito. Il giudice nazionale deve quindi verificare se, nel caso concreto, l’indennizzo riconosciuto soddisfi tali requisiti.

Come è indicizzato

Materieindennizzo delle vittime di reatocooperazione giudiziaria in materia penaledanno moralediritti delle vittimelibera circolazione e tutela dell’integrità personale

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