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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30445/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente, addetto presso un ufficio del Giudice di pace, aveva presentato domanda di mobilità orizzontale ai sensi dell'art. 20 del c.c.n.i. del Ministero della giustizia, chiedendo il passaggio dalla qualifica B2 (assistente giudiziario) alla B3 (cancelliere). A sostegno dell'istanza produceva un'attestazione del Giudice di pace coordinatore circa lo svolgimento di mansioni proprie del cancelliere sin dall'11 gennaio 2008. L'amministrazione respingeva la domanda, sostenendo che non fosse ancora determinato il numero dei posti B3 disponibili, che il passaggio interno riguardasse soltanto le mansioni assegnate con ordine di servizio successivo al 30 luglio 2010 e che l'attività di assistenza del magistrato in udienza o nell'istruttoria potesse essere svolta anche dall'assistente giudiziario e non integrasse mansioni proprie del cancelliere. Il ricorrente adiva il tribunale, che accoglieva la domanda; la corte d'appello riformava però la decisione, escludendo ogni automatismo e affermando che le progressioni all'interno della stessa area richiedono selettività, verifica dei requisiti e comparazione tra aspiranti. In cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 16 del c.c.n.l. e dell'art. 20 del c.c.n.i., sostenendo che il principio di selettività non escludesse la disciplina collettiva e che l'equivalenza delle mansioni dovesse dipendere dalla riconduzione delle mansioni alla medesima qualifica da parte del contratto collettivo; lamentava anche vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di corretta deduzione della censura, la parte in cui veniva contestata l'erronea applicazione del contratto integrativo, richiamando gli oneri di specificazione e allegazione e la necessità di indicare i criteri ermeneutici asseritamente violati. Nel merito ha poi ritenuto infondata la doglianza, affermando che il passaggio tra B2 e B3 avveniva all'interno della stessa area funzionale e che l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 impone comunque un principio di selettività per le progressioni interne. La disciplina contrattuale collettiva richiamata non consente un automatismo fondato sul solo svolgimento di mansioni del profilo superiore, perché richiede limiti di dotazione organica, esigenze di servizio, verifica delle capacità professionali e, in caso di più domande, valutazione dei titoli. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato il diritto al passaggio automatico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai fini del contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività"

    La disposizione è fonte diretta del principio di selettività anche per le progressioni interne alla medesima area; tale principio impedisce di configurare un automatismo basato sul solo svolgimento di mansioni del profilo superiore.

  • art. 16 del c.c.n.l. di categoria

    "All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi ... previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste"

    Il contratto collettivo consente il passaggio interno solo entro i limiti della dotazione organica e delle esigenze di servizio, con verifica delle capacità professionali e valutazione comparativa dei titoli in caso di più domande.

  • art. 20 del c.c.i.n. di categoria

    Il contratto integrativo è richiamato come disciplina applicativa delle progressioni interne, ma non può essere interpretato in senso tale da eliminare il carattere selettivo imposto dalla legge e dal contratto nazionale.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001

    Per i contratti collettivi di diritto pubblico la conoscibilità è assicurata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; il mancato deposito in giudizio del contratto collettivo pubblico non determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Per i contratti integrativi, non assistiti dal regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali, valgono gli oneri di specificazione e allegazione propri del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La mancata produzione del contratto collettivo pubblico non comporta improcedibilità; la regola opera invece, secondo la Corte, per i contratti di diritto comune, non per quelli pubblici pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione o falsa applicazione di legge richiamato dal ricorrente.

  • art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per evidenziare che la contrattazione collettiva deve rispettare i limiti fissati dalla legge, non potendo derogare al principio di selettività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le progressioni economiche o professionali all'interno della stessa area del pubblico impiego privatizzato non sono automatiche: la legge impone un criterio di selettività fondato su qualità, esperienza e risultati del dipendente.
  • La contrattazione collettiva può disciplinare i passaggi interni solo entro il perimetro tracciato dalla legge, e deve prevedere verifiche professionali, limiti di dotazione organica ed esigenze di servizio.
  • Il mero svolgimento di mansioni riconducibili al profilo superiore non basta, di per sé, a fondare un diritto al passaggio o all'inquadramento superiore in assenza di una procedura selettiva prevista dalla disciplina applicabile.
  • Le censure in cassazione contro un contratto integrativo devono indicare con precisione il testo applicabile e i canoni ermeneutici violati; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Per i contratti collettivi di diritto pubblico la mancata produzione in giudizio non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, perché la loro conoscibilità è assicurata dalla pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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