Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5203/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Pompei prot. n. -OMISSIS- del 7 gennaio 2026, con la quale è stata denegata l’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente il 14 novembre 2025 in relazione alle convenzioni stipulate dall’amministrazione comunale con la ditta Parking Plinio di -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente a tutti gli atti oggetto di istanza.

Giustizia amministrativa202601083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale alle convenzioni stipulate dal Comune di Pompei con la ditta Parking Plinio e alla contabilità relativa ai pagamenti degli oneri di deposito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale del Comune di Pompei del 7 gennaio 2026, con cui era stata respinta l'istanza di accesso documentale presentata il 14 novembre 2025 e integrata il 3 dicembre 2025. La richiesta riguardava tutte le convenzioni stipulate dal Comune con la ditta Parking Plinio dal 1991 al 2025 e la contabilità comunale, almeno dell'ultimo decennio, relativa ai pagamenti effettuati in favore della ditta, compreso il conguaglio corrisposto nel 2025. Il ricorrente sosteneva di avere conferito nel 1991 una procura institoria al fratello e di voler verificare la gestione dell'attività imprenditoriale e i pagamenti ricevuti durante il periodo in cui era detenuto, in assenza di una rendicontazione. Il Comune aveva negato l'accesso ritenendo insussistente un interesse diretto e attuale, ravvisando una richiesta di controllo generalizzato sull'attività amministrativa e contestando la mancata dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra documenti richiesti e tutela di una situazione giuridica. Il ricorrente contestava tali valutazioni e chiedeva l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il giudizio ex art. 116 c.p.a. ha ad oggetto l'accertamento della spettanza del diritto di accesso e dei suoi limiti, non la sola verifica dei vizi dell'atto di diniego; il giudice può quindi rilevare anche ragioni ostative non esplicitate dall'amministrazione. Nel merito, ha ritenuto insussistente un interesse personale, diretto e attuale del ricorrente, poiché l'azienda e il rapporto convenzionale erano stati ceduti al fratello sin dal 31 dicembre 1991, con successivo formale subentro nel 1993. La procura institoria invocata non era idonea a fondare l'interesse ostensivo, avendo perso rilevanza rispetto a un complesso aziendale ormai fuoriuscito dal patrimonio del ricorrente. La richiesta è stata inoltre giudicata generica, massiva ed esplorativa, in quanto riferita a una mole indeterminata di convenzioni e documenti contabili distribuiti su un arco temporale ultratrentennale, tale da tradursi in un controllo generalizzato sull'attività comunale. È stato ritenuto carente anche il nesso di strumentalità necessaria richiesto per l'accesso difensivo: le esigenze di verifica contabile della gestione del fratello erano state enunciate in modo generico e non collegate a specifiche responsabilità o iniziative giudiziarie. L'eventuale deduzione, formulata soltanto nel ricorso, della simulazione della cessione aziendale e della conseguente possibile azione giudiziaria non poteva essere valorizzata, perché estranea all'istanza e successiva al diniego; la legittimità del provvedimento va valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento della sua adozione. Spese integralmente compensate; contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    l'istanza di accesso documentale deve fondarsi su un interesse diretto, concreto ed attuale e riferirsi a documenti specificamente individuati

    Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse personale, concreto e attuale, la precisa individuazione dei documenti e non può essere utilizzato per ottenere un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi solo quando sia dimostrato, con rigore, il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.

  • art. 116 c.p.a.

    sussistendone i presupposti

    Il giudizio in materia di accesso è diretto ad accertare la sussistenza del diritto e dei relativi limiti; il giudice può fondare la decisione anche su ragioni ostative individuate sulla base delle allegazioni processuali, indipendentemente dalla completezza della motivazione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate dall'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso documentale il giudice amministrativo accerta direttamente la spettanza del diritto e l'eventuale operatività dei suoi limiti, senza essere vincolato alla sola verifica dei vizi dedotti contro il provvedimento di diniego; può quindi considerare anche ragioni ostative emergenti dalle allegazioni delle parti, sebbene non esplicitate dall'amministrazione.
  • L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, riferibile personalmente all'istante e non meramente ipotetico; tale requisito non sussiste quando la documentazione riguarda esclusivamente rapporti giuridici e attività di un soggetto terzo, ormai estranei alla sfera patrimoniale e giuridica del richiedente.
  • La richiesta di accesso deve individuare documenti determinati o determinabili con sufficiente precisione e non può estendersi a una massa indeterminata di atti distribuiti su un ampio arco temporale, quando tale ampiezza renda l'istanza esplorativa e idonea a trasformarsi in un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
  • Nell'accesso difensivo il richiedente deve dimostrare uno specifico e rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; il generico richiamo a esigenze di verifica, prova o futura difesa non è sufficiente a superare la riservatezza del controinteressato.
  • La legittimità del diniego di accesso deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell'adozione del provvedimento; fatti, finalità difensive o iniziative giudiziarie prospettati per la prima volta nel ricorso non possono sanare retroattivamente l'originaria carenza dei presupposti dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.