Sentenza n. 641/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Cassino n. 194/2025 pubbl. il 20/02/2025 RG n. 2841/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 194/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 194/2025, notificata al Ministero il 2 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva eseguito quanto stabilito dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cassino era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero, il quale non aveva fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha previsto l'intervento sostitutivo, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o di un funzionario delegato, da insediare su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e disponendo, in caso di persistente inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede il beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, attuato mediante la carta elettronica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamato con riguardo alla notificazione della sentenza all'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente portata a conoscenza dell'amministrazione, non sia stata eseguita e l'amministrazione non dimostri l'esistenza di elementi ostativi all'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e predeterminare il subentro di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con previsione dell'insediamento su sollecitazione della parte vittoriosa una volta inutilmente decorso il termine assegnato all'amministrazione.
- Le spese e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
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