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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 3524 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IN GENERE Aggio per l'attività di riscossione - Natura retributiva - Conseguenze - Violazione dell'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella limitatamente ai compensi di riscossione, sostenendo che l’aggio introdotto o modificato dal D.L. n. 262 del 2006 avesse natura sanzionatoria e non potesse quindi applicarsi a un’imposta riferita all’anno 2003. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, come modificato nel 2006, per asserita violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’aggio ha natura retributiva, quale compenso per il servizio di riscossione, e non natura sanzionatoria o tributaria. Pertanto, esso deve essere determinato secondo la disciplina vigente al momento della formazione e dell’attività di riscossione della cartella, non secondo la normativa vigente nell’anno cui si riferisce il tributo. Poiché la cartella era stata formata nel 2008, era applicabile la disciplina introdotta nel 2006, anche se il debito riguardava il 2003. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 3.500 euro oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norma relativa ai compensi spettanti al concessionario o agente della riscossione.

    La disposizione disciplina un compenso per l’attività esattoriale. La sua applicazione dipende dalla disciplina vigente al momento dell’attività di riscossione e della formazione della cartella, non dall’anno d’imposta cui si riferisce il tributo.

  • Art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    Modifica della disciplina dei compensi di riscossione.

    La modifica del 2006 può applicarsi alle cartelle formate e notificate successivamente alla sua entrata in vigore, anche quando il tributo riguarda annualità precedenti, poiché l’aggio non è una sanzione.

  • Art. 3 della Costituzione

    La diversa disciplina applicabile alle cartelle anteriori e successive alla modifica normativa rientra nella normale evoluzione legislativa e non viola l’uguaglianza, salvo irragionevolezza intrinseca, non ravvisata nel caso concreto.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio della capacità contributiva non si applica all’aggio, poiché esso ha natura retributiva e non tributaria.

  • Art. 97 della Costituzione

    La previsione di una quota fissa a carico del contribuente, anche quando l’attività dell’agente si sia limitata alla notifica della cartella, non incide sul buon andamento o sull’imparzialità della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’aggio o compenso di riscossione deve essere considerato, in linea generale, il corrispettivo del servizio svolto dall’agente della riscossione e non una sanzione per l’inadempimento del contribuente.
  • Per stabilire quale disciplina applicare non rileva necessariamente l’anno d’imposta cui si riferisce il debito: assume rilievo il momento in cui la cartella viene formata e l’attività di riscossione viene svolta.
  • Una modifica normativa sui compensi di riscossione può quindi applicarsi a cartelle emesse dopo la sua entrata in vigore anche se riguardano imposte relative ad anni precedenti.
  • La contestazione dell’aggio non può fondarsi automaticamente sul principio di irretroattività delle sanzioni, perché l’aggio non ha natura sanzionatoria.
  • La natura retributiva dell’aggio rende, di regola, non pertinente il parametro della capacità contributiva previsto dall’art. 53 Cost.; resta comunque possibile contestare eventuali vizi specifici della cartella, del calcolo o dell’applicazione della disciplina vigente.
  • La mera previsione di una quota di compenso a carico del contribuente, anche in caso di pagamento entro il termine ordinario, non è di per sé incostituzionale secondo l’orientamento espresso dalla sentenza.

Testo integrale

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