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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26841/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera condominiale del 25 settembre 2012, con cui l'assemblea aveva approvato il consuntivo di spesa per il periodo 31 maggio 2010-1 giugno 2012, modificato alcune tabelle millesimali e ratificato il mandato conferito a un legale per un giudizio di appello. La condomina chiedeva la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento della delibera, in particolare per il punto relativo al riparto delle spese di riscaldamento, sostenendo che il condominio avesse applicato criteri diversi da quelli previsti dal regolamento e che fosse stata utilizzata una tabella millesimale non approvata. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando la nullità limitatamente all'approvazione della tabella A1. La Corte d'appello, invece, aveva rigettato nel resto l'impugnazione, rilevando che dal consuntivo risultavano distinte le spese ordinarie di riscaldamento, ripartite secondo la tabella H, e quelle straordinarie, ripartite secondo la tabella I, e che, in ogni caso, l'applicazione della tabella H modificata avrebbe comportato per l'attrice un esborso maggiore, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione. Con il primo motivo di ricorso la condomina denunciava violazione dell'art. 26 del regolamento condominiale, degli artt. 345, 347 e 167 c.p.c., degli artt. 112, 101 e 111 Cost., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo a fatti non allegati, avesse ricostruito la vicenda contabile oltre i limiti del devolutum e avesse riesaminato il merito della controversia. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 100, 1137, 1123 c.c. e 86 disp. att. c.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità per motivazione apparente, sostenendo che l'interesse ad agire sussistesse comunque perché la delibera avrebbe applicato criteri diversi da quelli legali e regolamentari e che la motivazione della sentenza fosse contraddittoria e solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini prospettati, richiamando il principio per cui tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente o incomprensibile, osservando che il ragionamento del giudice di merito era comunque percepibile e riferibile al caso concreto. Ha infine osservato che restava insuperato il rilievo secondo cui l'applicazione del criterio contestato avrebbe arrecato uno svantaggio economico alla ricorrente, escludendo in radice un interesse concreto all'impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 regolamento condominiale

    richiamato dalla ricorrente come criterio di riparto delle spese di riscaldamento; la Corte di merito ha ritenuto che il consuntivo fosse conforme alle tabelle di riferimento

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare l'introduzione di fatti o eccezioni nuove in appello

  • art. 347 c.p.c.

    invocato insieme agli artt. 345 e 167 c.p.c. nel censurare il thema decidendum in appello

  • art. 167 c.p.c.

    invocato per sostenere che il condominio avesse introdotto deduzioni non consentite

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 101 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica applicazione autonoma nel ragionamento della Corte

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e alla motivazione della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a regola diversa; non basta contestare la mera valutazione del materiale istruttorio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la Corte richiama il filtro di inammissibilità per i motivi non conformi a orientamenti giurisprudenziali consolidati

  • art. 348 ter, co. 5, c.p.c.

    richiamato per il regime di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle ragioni di fatto

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire

  • art. 1137 c.c.

    invocato in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali

  • art. 1123 c.c.

    richiamato in relazione al criterio legale di riparto delle spese condominiali

  • art. 86 disp. att. c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle tabelle millesimali

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato in relazione all'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo scrutinio del merito né la rivalutazione del compendio probatorio, salvo i limiti rigorosi del vizio di motivazione oggi residualmente deducibile.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggior credito ad alcune risultanze piuttosto che ad altre.
  • La censura di motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisionale non sia percepibile o non sia riferibile al caso concreto; non è sufficiente la mera contestazione della sufficienza o della condivisibilità della motivazione.
  • Nell'impugnazione delle deliberazioni condominiali, l'interesse ad agire va escluso quando la parte non dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'adozione del criterio di riparto contestato, anche se la doglianza è formulata in astratto come violazione delle regole di ripartizione.
  • La violazione di un regolamento condominiale non può essere dedotta apoditticamente come violazione di legge, ma deve essere specificamente articolata in termini di errore ermeneutico o di falsa applicazione delle regole interpretative del negozio.
  • Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sotto il profilo fattuale, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente circoscritto dai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 348 ter, co. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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