Ordinanza n. 3788/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento reiettivo dell’08.06.2026 prot. mpi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0129520, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero (SPAGNA), ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – cod. meccanografico ADSS (cfr. doc. all. sub lett. A); - nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente; e per l'adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell'8 giugno 2026, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio della professione docente nella specializzazione di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa al percorso formativo estero, incluso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Sono state inoltre censurate le argomentazioni relative alla pretesa natura non abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, ritenute non rigorose e potenzialmente lesive delle regole europee sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego, rappresentando anche di essere titolare di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento di diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento. Il giudice ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo svolto all'estero e l'esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, sottolineando che la motivazione sulle differenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Le eventuali differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il collegio ha valorizzato la titolarità del contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato. La tutela è stata concessa con efficacia limitata alla data di cessazione del contratto. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 16 giugno 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando il fumus boni iuris e il periculum in mora risultano sufficientemente presenti nella fase sommaria.
Adunanza plenaria nn. 18-22/2022
Le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo estero sono indicate dal giudice come già risolte dalle pronunce dell'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare integralmente la documentazione relativa al percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, insieme all'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione degli obblighi derivanti dal sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali e degli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra il percorso estero e quello nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento, con efficacia temporalmente limitata alla durata del rapporto di insegnamento.
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