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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28685/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 09/01/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la condanna per reati tributari (art. 8 e art. 10 d.lgs. n. 74/2000) commessi quale legale rappresentante della Unione Sportiva Dilettantistica T. Maglie. Il ricorrente deduce: 1) nullità per mancata comunicazione/notifica dell'avviso di deposito della sentenza e richiesta di restituzione del termine per forza maggiore ex art. 175 c.p.p.; 2) estinzione per prescrizione dei reati, anche per l'annualità 2013; 3) assoluzione per insussistenza del fatto in quanto avrebbe rassegnato dimissioni dalla carica e non avrebbe avuto la disponibilità materiale o la volontà di evadere le imposte (assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) la sentenza di appello è stata depositata entro il termine di 90 giorni fissato dal giudice (deposito il 20/03/2023), pertanto non era dovuta la notifica dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548 c.p.p.; di conseguenza la doglianza sulla mancata comunicazione e sulla restituzione del termine è infondata e non consente l'impugnazione; 2) la questione della prescrizione (ultima fattura 11/04/2013) non può essere rilevata in cassazione quando il ricorso è inammissibile e non è stata dedotta né rilevata nel giudizio di merito (principio consolidato ex art. 129 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità); 3) la censura di merito che chiede una rivalutazione fattuale (dimissioni, presenza di amministratore di fatto, mancanza di dolo) è inammissibile in cassazione perché comporta sindacato di fatto e non di diritto; la Corte territoriale aveva inoltre valutato e respinto le prove addotte (assenza di riscontro alle missive di dimissioni, mancanza in atti della lettera del 02/10/2012, fatture e contratti a firma del ricorrente dal 01/09/2011, carenze documentali relative al 2012-2013). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Rilevato come fattispecie contestata: emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere imposte; la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità per gli anni indicati, fatta salva la prescrizione per alcune annualità come deciso in appello.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Riferito al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili; la Corte di merito ha confermato la condanna sulla base dell'assenza dell'intero impianto contabile per gli anni 2012-2013.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava la causa di forza maggiore per la mancata impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché non sussisteva obbligo di notifica dell'avviso di deposito essendo la sentenza depositata nei termini, quindi la causa invocata non poteva giustificare la restituzione del termine.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui i termini di impugnazione decorrono dalla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza o dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito quando prevista; la Corte ha applicato tale normativa per escludere la nullità prospettata.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di notificazione dell'avviso di deposito quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o altro termine indicato; la Corte ha ritenuto che non si applicasse nel caso di specie perché il deposito è avvenuto entro il termine di 90 giorni fissato dal giudice.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini per il deposito della motivazione; la Corte ha valutato il rispetto del termine indicato dal giudice per considerare dovuta o meno la comunicazione dell'avviso di deposito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la dichiarazione di cause di non punibilità, incluse la prescrizione, è preclusa in cassazione se il ricorso è inammissibile e la questione non era stata dedotta o rilevata nel giudizio di merito; applicato per escludere la valutazione della prescrizione in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha ordinato il versamento di € 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza di elementi contrari è stata comunque applicata la sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza è depositata entro il termine fissato dal giudice, non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito; conseguentemente non si applica la regola che fa decorrere i termini di impugnazione dalla notificazione dell'avviso.
  • La Corte di Cassazione non può decidere questioni di fatto o rivalutare la prova: i mezzi che impongono una rinnovata valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La prescrizione deve essere dedotta e/o rilevata nel giudizio di merito; se non lo è e il ricorso per cassazione è inammissibile, la Corte di Cassazione è preclusa dal dichiarare la non punibilità per prescrizione.
  • Le dimissioni dalla carica di legale rappresentante richiedono prova adeguata della effettiva cessazione dei poteri e del subentro di un nuovo legale rappresentante; mere lettere non riscontrate e non seguite da atti formali possono risultare insufficienti.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare oneri a carico del ricorrente, inclusi il pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda, salvo prova che l'inammissibilità sia dipesa da causa non imputabile alla parte.

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