Cassazione Penale, Ordinanza n. 10693/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto qualificato come estorsione. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, quindi, la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo di estorsione. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la dosimetria della pena. Con il terzo motivo ha contestato anche le statuizioni civili, in particolare la prova del danno risarcibile e l'ammontare della provvisionale. La Corte ha ritenuto i motivi generici, reiterativi rispetto all'appello e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura sull'elemento soggettivo del reato era priva di specificità e meramente riproduttiva delle doglianze di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era logica e immune da vizi manifesti. Quanto al secondo motivo, ha osservato che le scelte in tema di pena e bilanciamento delle circostanze appartengono al merito e sono sindacabili solo se manifestamente illogiche o arbitrarie; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla congruità della pena e sull'equivalenza tra circostanze. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto non impugnabile in cassazione la statuizione sulla provvisionale, che è una decisione discrezionale e meramente delibativa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma richiamata per identificare il reato contestato e, nel ricorso, per contestarne l'elemento soggettivo; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto generico e reiterativo.
art. 581 c.p.p.
Richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono avere specificità, pena l'inammissibilità.
art. 69 c.p.
Richiamato in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la motivazione è ritenuta sufficiente se il giudice di merito esplicita la ragione dell'equivalenza.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro valutativo per la commisurazione della pena; non occorre una motivazione analitica se la pena è adeguatamente giustificata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di appello è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si indichino specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato non può risolversi in una contestazione astratta o meramente assertiva, ma deve misurarsi con le ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione di merito.
- Le valutazioni sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se sorrette da motivazione mancante, manifestamente illogica o arbitraria.
- La motivazione sulla dosimetria della pena può essere sintetica, specie quando la sanzione irrogata sia contenuta e comunque giustificata dagli indici di gravità del fatto.
- La statuizione sulla provvisionale è discrezionale, meramente delibativa e non è in sé impugnabile per cassazione sotto il profilo del quantum se la censura non evidenzia specifici vizi consentiti.
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