Cassazione Civile, Ordinanza n. 03725/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda origina dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato lo stato di insolvenza di una società cooperativa. La Corte d'appello di Roma aveva respinto il reclamo proposto avverso tale dichiarazione dalla medesima persona fisica, sia in proprio sia quale legale rappresentante della società, ai sensi delle norme della legge fallimentare richiamate nel provvedimento. Avverso la sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, poiché la Corte si arresta a una questione preliminare di ammissibilità. La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata risultava comunicata via PEC il 17 novembre 2021, data indicata anche nel ricorso e nella procura, mentre la procura speciale era stata rilasciata solo il 20 novembre 2021; richiamando la giurisprudenza sul punto, afferma che la comunicazione integrale del provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento fa decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso in cassazione. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 17 gennaio 2022, esso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito, perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Stabilisce che la comunicazione integrale della sentenza d'appello, effettuata dal cancelliere via PEC, era idonea a far decorrere il termine breve ex art. 18, comma 14, l. fall.; essendo il ricorso notificato oltre trenta giorni dopo tale comunicazione, l'impugnazione è dichiarata inammissibile. Non vengono liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; viene inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 14, l. fall.
La comunicazione integrale del provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
artt. 202, comma 2, 195, comma 5, e 18 l. fall.
Sono richiamati come base del reclamo avverso la dichiarazione di insolvenza, ma la decisione di legittimità non entra nel merito di tali disposizioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento concorsuale, la comunicazione integrale via PEC della sentenza che definisce il reclamo è equiparata, quanto alla decorrenza del termine breve d'impugnazione, alla notificazione del provvedimento.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza che rigetta il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione legale del provvedimento, indipendentemente dalla data di rilascio della procura speciale se quest'ultima è successiva alla comunicazione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato, la Corte può rilevare d'ufficio la tardività e dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
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