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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36842/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva soltanto rimodulato il trattamento sanzionatorio per il delitto di danneggiamento, riconoscendo l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62 n. 4 c.p. equivalente alla recidiva contestata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la doglianza mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle dichiarazioni dell'imputato e dei testi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo incongruo il diniego nonostante la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio dichiarativo e dell'attendibilità dei soggetti escussi, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da manifeste illogicità. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva escluso correttamente la particolare tenuità del fatto valorizzando l'abitualità ostativa derivante da numerose precedenti condanne, anche per reati della stessa indole, nonché l'assenza di concrete iniziative risarcitorie. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da elementi negativi quali i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi apprezzabili; inoltre, non vi è contraddizione tra il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e il diniego delle attenuanti generiche, avendo tali istituti diverso fondamento giuridico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale può essere riconosciuta anche in presenza di recidiva, ma non impedisce di per sé il diniego delle attenuanti generiche, se il quadro complessivo è negativo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando risulti l'abitualità del comportamento, desunta anche da numerose precedenti condanne, e può essere valorizzata l'assenza di condotte risarcitorie.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Il riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale è compatibile con la valutazione di abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto e con il diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, né contestare la scelta del giudice di merito tra versioni divergenti o l'attendibilità di imputato e testimoni, salvo che la motivazione presenti vizi logici manifesti o travisamenti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la motivazione dia conto di una situazione di abitualità ostativa, desunta da plurimi precedenti penali, specie se omogenei o della stessa indole.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare negativamente i precedenti penali e la mancanza di elementi positivi di segno favorevole, senza essere contraddetto dal riconoscimento di una diversa attenuante che ha autonomo presupposto.
  • Tra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale e il diniego delle attenuanti generiche non vi è contraddizione necessaria, perché si tratta di istituti fondati su presupposti diversi e valutazioni differenti.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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