Ordinanza n. 653/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego, trasmesso a mezzo e-mail in data 23.02.2026, all’istanza di rinuncia agli studi presentata il 20.02.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, dell’art. 13 del Regolamento Studenti – Corsi di Laurea, adottato dalla Università Telematica e-Campus, laddove subordina la ammissibilità della istanza di rinuncia agli studi di uno studente ad uno stringente vincolo temporale e ad oneri economici illogicamente gravosi ed ingiustificati, i quali vengono pretesi anche in relazione a prestazioni di cui il richiedente non intende fruire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di rinuncia agli studi, motivato dalla presenza di pendenze debitorie, nonché le disposizioni regolamentari relative ai termini e agli oneri economici della rinuncia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego, comunicato via e-mail, con cui l'Università ha respinto la domanda di rinuncia agli studi presentata pochi giorni prima, in ragione di pendenze debitorie. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego e, ove occorresse, dell'art. 13 del Regolamento Studenti – Corsi di Laurea, contestando la previsione di un vincolo temporale stringente e di oneri economici ritenuti illogicamente gravosi, pretesi anche per prestazioni delle quali non intendeva usufruire. Nel corso del giudizio la ricorrente ha pagato la retta relativa all'anno in corso; è rimasta, secondo quanto risultante dagli atti, debitrice della somma di € 600,00 per diritti di segreteria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur dando atto del pagamento medio tempore della retta annuale, ha ritenuto non comprovato il danno grave e irreparabile derivante dall'obbligo di versare € 600,00 per diritti di segreteria, unica somma risultante ancora dovuta. La pronuncia è limitata alla fase cautelare e non definisce nel merito la legittimità del diniego né della disposizione regolamentare contestata. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Università intimata non si è costituita in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale; il giudice ha respinto la sospensione per mancata prova del danno grave e irreparabile.
art. 13 del Regolamento Studenti – Corsi di Laurea dell'Università Telematica e-Campus
laddove subordina la ammissibilità della istanza di rinuncia agli studi di uno studente ad uno stringente vincolo temporale e ad oneri economici illogicamente gravosi ed ingiustificati
La disposizione regolamentare è stata impugnata, ma l'ordinanza non ne esamina la legittimità nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera debenza di una somma di denaro, ove non sia provata una specifica irreparabilità del pregiudizio, non è sufficiente.
- Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio può incidere sulla valutazione dell'urgenza cautelare, ma non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di sospensione se residua soltanto un'obbligazione pecuniaria non assistita da prova di danno grave e irreparabile.
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