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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17165/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 10/05/2024 della Corte d'Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva: aumentato la pena di TOMMASO REGA riconoscendo la continuazione con precedenti condanne e confermando per lui la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis); rideterminato e omologato il concordato in appello per ANTONIO ESPOSITO e MAURIZIO IANNUCCI. I ricorrenti deducono, tra l'altro, vizio di motivazione per eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni; errata applicazione e qualificazione delle aggravanti (recidiva, associazione armata); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; violazioni di norme processuali relative al patteggiamento in appello e alla continuazione (possibile effetto di reformatio in peius in sede esecutiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I ricorsi di ESPOSITO e IANNUCCI sono stati dichiarati inammissibili perché nei rispettivi giudizi di appello gli imputati avevano concordato la pena e rinunciato a tutti i motivi di gravame (patteggiamento in appello), perciò le doglianze sul trattamento sanzionatorio erano precluse. Il ricorso di REGA è stato dichiarato inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto correttamente valutate in fatto le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, non ravvisando vizi di diritto tali da superare il sindacato di legittimità. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per riconoscere l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (clan REGA) e, nel quarto comma, l'aggravante del carattere armato dell'associazione; la Corte territoriale ha ritenuto che intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori documentassero condotte armate e scontri con clan rivali.

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento in appello)

    Richiamato il principio secondo cui, accogliendo il concordato in appello e con la rinuncia ai motivi, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati e le doglianze relative a motivi abbandonati risultano inammissibili in cassazione; il potere dispositivo della parte preclude il sindacato in ordine alle questioni rinunciate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, in caso di concordato, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in ordine ad un presunto effetto di reformatio in peius derivante dal riconoscimento della continuazione; la Corte ha osservato che la questione attiene alla fase esecutiva e potrà essere sollevata con apposito incidente.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nelle doglianze per la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili per i ricorrenti che avevano concordato la pena e rinunciato ai motivi d'impugnazione.

  • art. 3 Cost.; art. 27 Cost.

    Citate dalle difese come parametro costituzionale in relazione alla proporzionalità ed eccessività della pena; la Corte ha escluso profili di incostituzionalità deducibili nel giudizio di legittimità rispetto ai motivi dedotti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norme richiamate in relazione alla reintroduzione e disciplina del patteggiamento in appello e alle modifiche normative richiamate dalla giurisprudenza.

  • art. 421-bis cod. pen.

    Menzionato come riferimento alle 'stese' e condotte armate citate nella motivazione della Corte d'appello; utilizzato nella ricostruzione fattuale a sostegno dell'aggravante dell'associazione armata.

Massime di principio

  • Se in appello si concorda la pena (patteggiamento in appello) e si rinunciano ai motivi di gravame, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti risultano in massima parte precluse in Cassazione; sono ammissibili solo censure sulla validità della formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, su vizi formali della pronuncia o su questioni come la prescrizione maturata anteriormente.
  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e dell'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il ricorso per cassazione può intervenire soltanto per vizi di motivazione evidenti, specifici e non generici.
  • Per contestare l'aggravante dell'associazione 'armata' occorre un contraddittorio motivato che affronti specificamente le emergenze fattuali (es. intercettazioni, episodi di 'stese', scontri armati); affermazioni generiche non superano la soglia di ammissibilità in Cassazione.
  • Questioni attinenti agli effetti della continuazione sulla fase esecutiva (possibile reformatio in peius) vanno sollevate in sede di esecuzione mediante gli strumenti processuali idonei (incidente esecutivo), non sono sempre proponibili in sede di legittimità.
  • Ricorrere in Cassazione dopo che il giudice di merito ha ritenuto un accordo in appello valido comporta il concreto rischio di declaratoria di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; valutare attentamente la strategia difensiva prima di rinunciare a motivi d'appello.

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