Cassazione Penale, Sentenza n. 7882/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della confisca per equivalente di €88.173,12 disposta in primo grado in relazione al reato di omesso versamento IVA (periodo 2007). Contestava la motivazione della Corte d'appello che non avrebbe tenuto conto delle prove dei pagamenti effettuati in forza di una rateizzazione concordata con l'Agenzia delle Entrate (ricevute/quietanze per complessivi €67.171,02 e precedenti rimborsi), denunciando contraddittorietà e illogicità della decisione; deduceva altresì la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 (esclusione della confisca per la parte effettivamente versata all'Erario) e richiamava un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di mantenere la confisca per equivalente quando la declaratoria di estinzione del reato avviene per prescrizione in sede di appello o cassazione, in relazione all'applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dopo aver affrontato il profilo giuridico centrale (natura e portata dell'art. 578-bis c.p.p. e problema della retroattività), la Corte ha stabilito che, pur essendo l'art. 578-bis applicabile alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n.74/2000, la confisca per equivalente non può essere mantenuta con riguardo a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della disposizione processuale (6 aprile 2018), dato il carattere afflittivo/sanzionatorio della confisca di valore e i principi di prevedibilità e divieto di retroattività in malam partem sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ne consegue la declaratoria di fondatezza del ricorso e l'inapplicabilità dell'art. 578-bis nella parte che consentirebbe la conferma della confisca per equivalente relativa a fatti anteriori alla sua entrata in vigore (con conseguente annullamento/ricaduta sulla statuizione ablativa confermata in appello rispetto a quei fatti).
Norme richiamate
art. 578-bis, cod. proc. pen.
Disposizione processuale che impone al giudice d'appello o alla Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o amnistia, di decidere sull'impugnazione "ai soli effetti della confisca", previo accertamento della responsabilità; la Corte ne riconosce l'applicabilità alla confisca tributaria ma ne esclude l'effetto rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore se la confisca è per equivalente, per motivi di retroattività sfavorevole
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina la confisca tributaria (anche per equivalente); la Corte la considera ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 578-bis ma sottolinea la natura afflittiva della confisca per equivalente prevista da questa disposizione
art. 322-ter, cod. pen.
Riferimento normativo richiamato dall'art. 578-bis e citato dalla giurisprudenza come esempio di confisca di valore applicabile in sede di impugnazione se accertata la responsabilità
art. 240-bis, cod. pen.
Previsto come richiamo nell'ambito dell'art. 578-bis (confisca nei casi particolari); utile per distinguere forme di confisca diretta (misure di sicurezza) da confisca per equivalente
art. 25 Cost.
Principio costituzionale di legalità e divieto di retroattività in malam partem delle leggi penali; utilizzato per argomentare contro l'applicazione retroattiva di norme processuali con effetti sanzionatori
art. 7 CEDU
Divieto convenzionale di applicare retroattivamente norme che aggravano la pena; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU sulla nozione di "pena" e sulla prevedibilità dell'effetto sanzionatorio
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art.1, comma 143)
art. 1, comma 143, L. n. 244/2007
Norma che aveva introdotto la confisca tributaria per equivalente; rilevante per stabilire che la confisca tributaria aveva fondamento sostanziale anteriore ai fatti del 2008
L. 9 gennaio 2019, n. 3 (modifica art. 578-bis)
L. n. 3/2019, art. 1, comma 4, lett. f)
Modifica che ha esplicitamente richiamato anche l'art. 322-ter c.p. nell'art. 578-bis; la Corte valuta tale intervento legislativo ma ritiene comunque che l'applicazione retroattiva sul modello "per equivalente" per fatti anteriori non sia ammessa
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (entrata in vigore 6/4/2018)
D.Lgs. n. 21/2018 (entrata in vigore 6 aprile 2018)
Atto che ha inserito l'art. 578-bis nel codice di procedura penale; la Corte usa la data di entrata in vigore per delimitare la non retroattività dell'applicazione della confisca per equivalente ai fatti anteriori
Massime di principio
- L'art. 578-bis c.p.p. è norma processuale che regola l'intervento del giudice di impugnazione "ai soli effetti della confisca" quando il reato si estingue per prescrizione, ma la sua applicazione ha effetti sostanziali: pertanto la sua operatività non è automaticamente estendibile ai fatti maturati prima della sua entrata in vigore quando la confisca è di natura sanzionatoria (per equivalente).
- La confisca per equivalente (confisca di valore) ha natura eminentemente sanzionatoria/afflittiva: per tale ragione l'applicazione in senso peggiorativo di norme processuali che la rendono possibile in sede di impugnazione è incompatibile con il divieto di retroattività in malam partem per fatti commessi anteriormente alla disciplina che ha introdotto tale rischio non prevedibile.
- Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis (6/4/2018) non è possibile mantenere una confisca per equivalente alla luce dei principi costituzionali e convenzionali sulla prevedibilità delle conseguenze penali; se la confisca venne disposta per fatti successivi alla modifica normativa, l'art. 578-bis può trovare applicazione.
- In procedimenti tributari è fondamentale documentare tempestivamente e con causale chiara i pagamenti effettuati (quietanze, ricevute con causale e riferimenti alla rateizzazione/accordo con l'Agenzia delle Entrate) giacché la prova documentale può incidere sia sulla soglia confiscabile che sull'applicazione dell'art.12-bis.
- In situazioni analoghe: - verificare la data dei fatti e l'entrata in vigore delle norme processuali/sostanziali rilevanti; - se i fatti sono anteriori alla nuova norma che amplia la possibilità di ablazione patrimoniale, invocare il divieto di retroattività e art.7 CEDU; - se i fatti sono successivi, predisporre istruttoria probatoria completa sul punto della responsabilità sostanziale e sulla quantificazione del profitto/versamenti per evitare duplicazioni (doppi prelievi).
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