Cassazione Penale, Ordinanza n. 11556/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo deduce, in sostanza, una diversa lettura delle prove e l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che l'atto dei pubblici ufficiali sarebbe stato arbitrario. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, valorizzando la pregressa conoscenza dell'imputato da parte delle forze dell'ordine. Il terzo motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguatamente valutati i profili soggettivi e del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo come mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione di merito logica e coerente che escludeva l'applicabilità dell'art. 393-bis c.p. per mancanza di arbitrarietà dell'atto d'ufficio e per la condotta aggressiva dell'imputato. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo sulla configurabilità del reato, perché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto irrilevante che l'imputato fosse già noto alle forze dell'ordine e aveva valorizzato le concrete modalità aggressive della condotta. Ha infine escluso vizi nel diniego delle attenuanti generiche, poiché la decisione impugnata aveva considerato i numerosi precedenti penali e le modalità complessive dell'azione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione della condotta resistiva.
La causa di giustificazione non è applicabile quando l'atto dei pubblici ufficiali non sia arbitrario; la Corte valorizza la legittimità dell'intervento e l'atteggiamento aggressivo dell'imputato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando precedenti penali e modalità complessive dell'azione.
Massime di principio
- La censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa delle prove è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e completa.
- La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. richiede che l'atto del pubblico ufficiale sia effettivamente arbitrario; se l'intervento è legittimo e reattivo rispetto a una condotta aggressiva dell'agente, la scriminante non opera.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, non è decisivo che l'imputato fosse già conosciuto dalle forze dell'ordine, se la decisione di merito accerta concrete modalità aggressive della condotta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto di precedenti penali significativi e delle modalità dell'azione, senza necessità di ulteriori formule sacramentali.
Come è indicizzato
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