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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 889/2024, depositata e resa pubblica il 14.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3668/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 08.10.2025.

Giustizia amministrativa202501029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 889/2024, che aveva ordinato l'accredito della Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 889/2024, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero all'emissione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo da eseguire. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il TAR ha invece respinto la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo di esecuzione e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e la pluralità delle fasi amministrative necessarie per attivare la Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti esterni, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza al giudicato; il TAR ne ha applicato i presupposti per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato e, ai sensi del comma 4, lett. e), di disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, anche in relazione alla complessità dell'adempimento e agli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice del lavoro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un nuovo termine congruo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare solo in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione alla scadenza del termine assegnato, precisandone poteri, facoltà di delega e termine per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle Amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri già un rimedio esecutivo adeguato o ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutabili in concreto alla luce della complessità dell'adempimento, dei vincoli organizzativi e finanziari e degli interessi pubblici coinvolti.
  • L'astreinte può essere esclusa quando il ritardo nell'esecuzione sia principalmente riconducibile alla complessità di un procedimento articolato in più fasi e al coinvolgimento di una pluralità di strutture e soggetti, nonché alla natura non essenziale del beneficio da attribuire al creditore.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione obbligata, il commissario ad acta può ricorrere, per dare esecuzione al giudicato, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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