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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2048/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2021 che ha respinto la richiesta di restituzione e ha confermato la convalida del sequestro probatorio del 10/12/2020 di due pistole ad aria compressa (repliche Dan Wesson e CZ ASG). Il ricorrente deduce nullità per errata valutazione della documentazione e sostiene che le armi erano in fase di trasloco dello studio legale e non erano sulla sua persona in luoghi esterni; propone una versione alternativa dei fatti tramite denunzia contro gli operanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sufficientemente motivata, correttamente ancorata agli atti di indagine e che le questioni di fatto prospettate dal ricorrente siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione. Ha confermato la legittimità del sequestro probatorio (finalizzato ad accertare la capacità offensiva degli oggetti). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    L'art. 4 è stato richiamato in quanto norma che sanziona il porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere; il giudice ha ritenuto sussistente il fumus del reato in relazione alle caratteristiche oggettive delle repliche sequestrate.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; contestazioni relative alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti sono, di norma, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
  • Una decisione di convalida del sequestro probatorio è legittima quando risulta motivata e ancorata agli atti di indagine; la mancanza di adesione del giudice a una versione alternativa proposta dal ricorrente non costituisce di per sé vizio di legittimità.
  • Il fatto che strumenti simili siano commerciabili non esclude automaticamente il sequestro probatorio: il giudice può disporre il sequestro per accertare la capacità offensiva concreta degli oggetti.
  • Per ottenere la restituzione in sede cautelare/incidentale è necessario dimostrare vizi di diritto o gravi carenze motivazionali del provvedimento; dichiarazioni alternative o denunce contro gli agenti devono essere valutate nel merito del procedimento principale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende salvo che dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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