Cassazione Penale, Sentenza n. 101/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 08/07/2021 che aveva confermato misure cautelari (custodia in carcere per Martorana Antonino; arresti domiciliari per Martorana Roberto, Chiavi Marco e Pietrafitta Christian) in relazione a plurime imputazioni: associazione per delinquere finalizzata a numerosi furti aggravati di piante (art.416 c.p.), vari furti aggravati in concorso, furto di energia elettrica, minacce a pubblico ufficiale (art.336 c.p.) e violazione di prescrizioni della sorveglianza speciale. I motivi di impugnazione contestavano: 1) l'erronea attribuzione della recidiva infraquinquennale a Pietrafitta (basata su una sentenza non passata in giudicato); 2) la contraddittorietà e aspecificità della motivazione quanto alla possibilità materiale di asportare il presunto quantitativo di piante (discrepanze temporali dal segnale GPS e durata delle soste); 3) l'erronea qualificazione della condotta come associazione per delinquere, per mancanza di "pactum sceleris", di struttura organizzata e di stabile compartecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Primo motivo: inammissibile (la disamina sulle esigenze cautelari risultava adeguatamente motivata dal Tribunale del riesame e l'eventuale errata considerazione del passato penale non risultava decisiva per la legittimità della misura). Secondo motivo: inammissibile per aspecificità; il Tribunale del riesame aveva fornito spiegazioni puntuali ritenute congrue con riferimento a elementi quali fotografie, intercettazioni, videoriprese, comportamenti degli indagati e risultanze peritali/GPS. Terzo motivo: infondato; la gravità indiziaria e l'esistenza di una struttura associativa sono state valutate congruamente richiamando molteplici elementi indiziari e le regole giurisprudenziali sulla nozione di associazione per delinquere. Conseguenze pratiche: conferma delle misure cautelari, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di associazione per delinquere sulla base della valutazione degli indizi che evidenziavano ruoli distinti, stabilità di programma criminoso e operatività coordinata; la qualificazione compete al giudice di merito e la Cassazione verifica solo la logica e la completezza della motivazione
art. 336 cod. pen.
Contestazione del reato di minaccia a pubblico ufficiale (per Martorana Antonino) richiamata fra i capi d'imputazione; la decisione sulle esigenze cautelari ha tenuto conto anche di tale contestazione come elemento nel quadro indiziario
artt. 81, comma 2 c.p. e 75, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
Richiamati nei capi d'imputazione relativi alle violazioni con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e alle aggravanti previste dal codice delle misure di prevenzione; la Corte non è entrata nel merito della valutazione probatoria sostanziale, limitandosi a ritenere congrua la motivazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti, applicata dalla Corte a seguito del rigetto
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti dovuti dal direttore dell'istituto penitenziario in relazione al provvedimento; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore competente
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non rivede il merito e gli elementi probatori materiali: il controllo è limitato alla verifica della correttezza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito
- Le censure generiche o aspecifiche sulla mancanza di indizi o sulla incompatibilità dei tempi/azioni sono spesso inammissibili se il giudice di merito ha fornito una motivazione articolata che integra le risultanze investigative (es. GPS, intercettazioni, videoriprese, perquisizioni)
- Una contestazione della recidiva deve dimostrare la decisività dell'eventuale errore sul giudizio cautelare: se la recidiva non è posta come elemento decisivo, la sua esclusione non determina automaticamente l'illegittimità della misura
- Per qualificare l'associazione per delinquere è necessario valutare la presenza di elementi quali stabilità, ruoli distinti, circolarità di informazioni e programmazione comune; concrete e ripetute condotte riconducibili a un progetto comune, anche se dimostrate per via indiziaria, possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito
- Quando il giudice del riesame richiama e integra la motivazione del giudice di primo grado (ordinanza genetica), il ricorso in cassazione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con tali argomentazioni per essere efficace
- In sede cautelare rilevano anche gli elementi organizzativi e comportamentali successivi (es. frenetici tentativi di occultamento, attività di invasamento, recupero di piante) che possono corroborare il quadro indiziario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36/2022 del 05/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →