Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 101/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 08/07/2021 che aveva confermato misure cautelari (custodia in carcere per Martorana Antonino; arresti domiciliari per Martorana Roberto, Chiavi Marco e Pietrafitta Christian) in relazione a plurime imputazioni: associazione per delinquere finalizzata a numerosi furti aggravati di piante (art.416 c.p.), vari furti aggravati in concorso, furto di energia elettrica, minacce a pubblico ufficiale (art.336 c.p.) e violazione di prescrizioni della sorveglianza speciale. I motivi di impugnazione contestavano: 1) l'erronea attribuzione della recidiva infraquinquennale a Pietrafitta (basata su una sentenza non passata in giudicato); 2) la contraddittorietà e aspecificità della motivazione quanto alla possibilità materiale di asportare il presunto quantitativo di piante (discrepanze temporali dal segnale GPS e durata delle soste); 3) l'erronea qualificazione della condotta come associazione per delinquere, per mancanza di "pactum sceleris", di struttura organizzata e di stabile compartecipazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Primo motivo: inammissibile (la disamina sulle esigenze cautelari risultava adeguatamente motivata dal Tribunale del riesame e l'eventuale errata considerazione del passato penale non risultava decisiva per la legittimità della misura). Secondo motivo: inammissibile per aspecificità; il Tribunale del riesame aveva fornito spiegazioni puntuali ritenute congrue con riferimento a elementi quali fotografie, intercettazioni, videoriprese, comportamenti degli indagati e risultanze peritali/GPS. Terzo motivo: infondato; la gravità indiziaria e l'esistenza di una struttura associativa sono state valutate congruamente richiamando molteplici elementi indiziari e le regole giurisprudenziali sulla nozione di associazione per delinquere. Conseguenze pratiche: conferma delle misure cautelari, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di associazione per delinquere sulla base della valutazione degli indizi che evidenziavano ruoli distinti, stabilità di programma criminoso e operatività coordinata; la qualificazione compete al giudice di merito e la Cassazione verifica solo la logica e la completezza della motivazione

  • art. 336 cod. pen.

    Contestazione del reato di minaccia a pubblico ufficiale (per Martorana Antonino) richiamata fra i capi d'imputazione; la decisione sulle esigenze cautelari ha tenuto conto anche di tale contestazione come elemento nel quadro indiziario

  • artt. 81, comma 2 c.p. e 75, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159

    Richiamati nei capi d'imputazione relativi alle violazioni con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e alle aggravanti previste dal codice delle misure di prevenzione; la Corte non è entrata nel merito della valutazione probatoria sostanziale, limitandosi a ritenere congrua la motivazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti, applicata dalla Corte a seguito del rigetto

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti dovuti dal direttore dell'istituto penitenziario in relazione al provvedimento; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore competente

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione non rivede il merito e gli elementi probatori materiali: il controllo è limitato alla verifica della correttezza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito
  • Le censure generiche o aspecifiche sulla mancanza di indizi o sulla incompatibilità dei tempi/azioni sono spesso inammissibili se il giudice di merito ha fornito una motivazione articolata che integra le risultanze investigative (es. GPS, intercettazioni, videoriprese, perquisizioni)
  • Una contestazione della recidiva deve dimostrare la decisività dell'eventuale errore sul giudizio cautelare: se la recidiva non è posta come elemento decisivo, la sua esclusione non determina automaticamente l'illegittimità della misura
  • Per qualificare l'associazione per delinquere è necessario valutare la presenza di elementi quali stabilità, ruoli distinti, circolarità di informazioni e programmazione comune; concrete e ripetute condotte riconducibili a un progetto comune, anche se dimostrate per via indiziaria, possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito
  • Quando il giudice del riesame richiama e integra la motivazione del giudice di primo grado (ordinanza genetica), il ricorso in cassazione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con tali argomentazioni per essere efficace
  • In sede cautelare rilevano anche gli elementi organizzativi e comportamentali successivi (es. frenetici tentativi di occultamento, attività di invasamento, recupero di piante) che possono corroborare il quadro indiziario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.