Sentenza n. 188/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. n. 46430 del 3 settembre 2025; - degli artt. 4, 6 e 9 del “Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 31 dell’11 luglio 2025 (“Regolamento Impianti 2025”), unitamente ai documenti allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inammissibile la terza istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2023 per l'installazione di un'antenna, ritenendola reiterativa e carente di asseverazione tecnica e SCIA edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione della domanda come reiterata e la conseguente omissione dell'esame nel merito, evidenziando le differenze progettuali e documentali rispetto alle precedenti istanze, nonché gli effetti delle sentenze che avevano annullato la disciplina comunale sulla localizzazione degli impianti. Con il secondo motivo ha sostenuto che la relazione tecnica asseverata prodotta era sufficiente, riferendosi alla normativa statale e regionale applicabile, e che il riferimento alla precedente istanza costituiva un mero errore materiale; ha inoltre contestato che l'art. 18 l.r. FVG n. 3/2011 imponesse il contenuto indicato dal Comune. Con il terzo motivo ha negato la necessità di una distinta SCIA edilizia, poiché l'autorizzazione unica prevista dalla normativa sulle telecomunicazioni può assorbire i profili edilizi. In via subordinata ha dedotto l'incompetenza del Comune a introdurre un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti mediante i regolamenti comunali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ordinando al Comune di avviare, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, l'esame dell'istanza del 9 luglio 2025, svolgere la necessaria istruttoria, acquisire eventuali integrazioni e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha ritenuto infondate entrambe le autonome rationes decidendi del diniego. Quanto al preteso bis in idem procedimentale, il precedente diniego del 2023 riguardava carenze documentali emendabili mediante una nuova istanza e non poteva comunque fondarsi sulla disciplina comunale ormai annullata con effetti erga omnes; il diniego relativo alla seconda istanza non aveva comportato alcun esame di merito né prodotto effetti preclusivi. Quanto al bis in idem processuale, la sentenza TAR n. 28/2023 aveva deciso soltanto sulla mancata formazione del silenzio-assenso e aveva lasciato fermo l'obbligo del Comune di concludere il procedimento, senza fissare un vincolo sostanziale definitivo sull'idoneità o conformità del progetto. La relazione tecnica non poteva essere disconosciuta per il riferimento alla precedente istanza, trattandosi di errore materiale riconoscibile o comunque superabile mediante contraddittorio. Il Comune non poteva inoltre arrestare il procedimento per la sola mancanza di una SCIA edilizia senza verificare se l'autorizzazione unica potesse assorbire i profili edilizi. Infine, in assenza della disciplina regolamentare comunale annullata, la relazione asseverata poteva correttamente riferirsi alla normativa statale e regionale; l'art. 18 l.r. FVG n. 3/2011 non imponeva l'elencazione dei parametri tecnico-normativi pretesa dal Comune. Il diniego era altresì generico e motivato in modo insufficiente, impedendo un utile contraddittorio e l'eventuale integrazione documentale. Il quarto motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2023
istanza per l'autorizzazione ex art. 44
L'autorizzazione unica per l'installazione di impianti di telefonia mobile costituisce il procedimento da avviare ed esaminare nel merito; essa può assorbire i profili edilizi ove ne ricorrano i requisiti sostanziali.
art. 18 l.r. FVG n. 3/2011
mancanza dell'asseverazione tecnica ai sensi dell'art. 18 L.R. FVG n. 3/2011
La relazione tecnica asseverata deve dimostrare il rispetto della normativa applicabile; in assenza di una disciplina regolamentare comunale valida, può riferirsi alla normativa statale e regionale. La disposizione non impone necessariamente l'elencazione dei parametri tecnico-normativi verificati nel modo preteso dal Comune.
art. 16 l.r. FVG n. 3/2011
l'art. 16 della l.r. n. 3/2011 non disciplina il contenuto della relazione tecnica nel senso indicato dal Comune
La norma non legittima la pretesa comunale di un contenuto ulteriore e specifico della relazione asseverata rispetto a quello necessario a comprovare la conformità dell'impianto.
art. 7 del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile
ha annullato, con effetti erga omnes, l’art. 7
L'annullamento giudiziale della disposizione comunale sulla localizzazione impedisce di fondare nuovi dinieghi sulla disciplina annullata e rende non preclusiva la precedente valutazione basata su tale disciplina.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem procedimentale non impedisce in assoluto la presentazione di una nuova istanza amministrativa: la preclusione deve essere ricavata dal contenuto effettivamente decisionale del precedente atto e non opera quando il precedente diniego riguardi carenze documentali emendabili o non abbia comportato un esame sostanziale della nuova domanda.
- Una precedente sentenza amministrativa produce effetti preclusivi sulla successiva attività dell'amministrazione soltanto nei limiti dell'effettivo oggetto e contenuto decisorio del giudicato; una pronuncia sulla mancata formazione del silenzio-assenso, che lasci espressamente fermo l'obbligo di concludere il procedimento, non definisce in modo vincolante la conformità sostanziale del progetto né impedisce la presentazione e l'esame di una nuova istanza.
- Quando una relazione tecnica contiene un riferimento errato a una precedente istanza, l'amministrazione non può automaticamente considerarla inidonea se l'errore è riconoscibile e superabile; deve, ove necessario, attivare il contraddittorio procedimentale e consentire la chiarificazione o l'integrazione della documentazione.
- La mancanza di una distinta SCIA edilizia non consente di arrestare automaticamente il procedimento di autorizzazione per un impianto di telecomunicazioni: l'amministrazione deve verificare se l'autorizzazione unica prevista dalla normativa di settore sia idonea ad assorbire i profili edilizi dell'intervento.
- In assenza di una disciplina regolamentare comunale validamente vigente sulla localizzazione degli impianti, la relazione tecnica asseverata può attestare la conformità alla normativa statale e regionale applicabile; il Comune non può esigere contenuti documentali ulteriori senza indicare puntualmente la relativa base normativa e le specifiche carenze riscontrate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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