Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20890/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente pronuncia di legittimità che aveva cassato la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito alla procedura gli accessori del credito senza verificare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., se la banca, al momento della percezione di somme non dovute in esecuzione di un riparto parziale, fosse in buona o mala fede. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha ritenuto che l'istituto di credito fosse in buona fede al momento dell'incasso, osservando che l'indebito era emerso solo successivamente e che la procedura non aveva provato né allegato la conoscenza dell'accollo liberatorio già alla data del pagamento; ha quindi escluso la debenza di interessi e rivalutazione, poiché la restituzione era avvenuta prima della domanda giudiziale. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che le circostanze valorizzate dalla corte d'appello non dimostravano la buona fede della banca, che sarebbe stata consapevole dell'intenzione di accollo già al momento del pagamento, e che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto irrilevante la mala fede sopravvenuta; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, riproponendo le stesse doglianze in fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la valutazione dello stato soggettivo dell'accipiens al momento del pagamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Nel caso concreto tale vizio non sussiste perché la corte d'appello aveva comunque esaminato i fatti rilevanti e dato conto delle ragioni del proprio convincimento; inoltre, una eventuale svista sulla mancata prova o allegazione della conoscenza dell'accollo integrerebbe semmai un vizio revocatorio. La Corte ha anche osservato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    In tema di indebito oggettivo, la buona fede o mala fede dell'accipiens al momento della ricezione della somma è decisiva ai fini della decorrenza degli interessi; la ricostruzione di tale stato soggettivo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 395 c.p.c.

    L'eventuale errore percettivo sulla mancata considerazione di un fatto o documento non integra un vizio denunciabile in cassazione come error in iudicando o vizio motivazionale, ma può al più assumere rilievo come errore revocatorio.

  • art. 13 comma 1 quater d PR 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito, la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire dipende dallo stato soggettivo dell'accipiens al momento del pagamento: se il percettore è in buona fede, gli interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale; se è in mala fede, dalla percezione.
  • La valutazione della buona o mala fede dell'accipiens è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto storico decisivo e abbia dato conto, anche sinteticamente, degli elementi posti a fondamento della decisione; non è necessario confutare singolarmente tutte le risultanze istruttorie contrarie.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame del fatto storico decisivo, se quest'ultimo è stato comunque considerato dal giudice.
  • L'eventuale errore consistito nel ritenere non provata o non allegata una circostanza già emergente dagli atti non va denunciato come vizio di legittimità ordinario, ma può integrare errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.