Cassazione Penale, Sentenza n. 38783/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni. Denuncia: violazione dell'art. 4 lett. a) D.Lgs. n. 159/2011 per carenza dei presupposti, contestando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento solo alle pregresse condanne (in particolare per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.) e non a elementi recenti idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità sociale; non avrebbe considerato lo stato di detenzione e la possibile dissociazione. Con secondo motivo censura la durata della misura, ritenuta non adeguatamente motivata e sproporzionata rispetto alla pericolosità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e mera reiterazione di censure già esaminate dalla Corte territoriale, la quale aveva invece valutato elementi probatori acquisiti nel processo penale (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia) che delineano il ruolo attivo e qualificato del ricorrente nell'associazione mafiosa, l'organizzazione del summit del 29/05/2018 e la mancanza di segnali di dissociazione. Pertanto è stata ritenuta rispettata l'autonomia del procedimento di prevenzione e l'attualità della pericolosità. Il secondo motivo sulla durata è stato ritenuto anch'esso generico: la Corte d'appello aveva motivato la proporzionalità della misura a quattro anni in relazione allo spessore dell'inserimento associativo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
La norma individua i presupposti per l'applicazione delle misure personali di prevenzione; il giudice può inquadrare come pericoloso chi risulti rvinculato ad associazioni mafiose sulla base di elementi probatori idonei, non limitandosi alla mera presa d'atto delle condanne
D. Lgs. 159/2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; rientra qui anche la motivazione inesistente o meramente apparente
Codice penale
Definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la condanna per tale reato è elemento qualificante ai fini della valutazione della pericolosità sociale
Codice penale
Riferimento alle aggravanti inerenti reati commessi in contesto di associazione mafiosa; utilizzato per qualificare ulteriormente le condanne per estorsione aggravata
Codice di procedura penale
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, tra cui la condanna alle spese processuali
Giurisprudenza costituzionale
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione al principio che non sussistono ragioni di esonero dall'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice può avvalersi degli elementi probatori emersi nel processo penale per ricostruire la figura del proposto; ciò non contrasta con il principio di autonomia fra procedimento penale e procedimento di prevenzione purché sia valutata l'attualità della pericolosità
- L'attualità della pericolosità sociale, soprattutto per condannati per associazione mafiosa, va valutata considerando tre indicatori principali: livello di coinvolgimento del proposto, persistenza della capacità operativa del gruppo e segni di dissociazione o di abbandono delle logiche criminali
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meri reiterati di doglianze già affrontate in sede territoriale; il sindacato è ristretto a violazioni di legge e a vizi gravi della motivazione (inesistenza o apparente)
- La durata della misura di prevenzione va motivata in relazione alla pericolosità accertata e sarà sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione risulti del tutto assente o manifestamente apparente
- La persistenza di legami con esponenti dell'organizzazione e l'assenza di elementi concreti di dissociazione rafforzano la presunzione dell'attualità della pericolosità
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