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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34092/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non sarebbe mai stato notificato o comunicato alla Procura; che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; e che il direttore amministrativo dell’ufficio aveva attestato l’assenza di comunicazioni, telematiche o cartacee, da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorrente contestava la decorrenza del termine di opposizione e la valutazione del giudice di merito circa la conoscenza del provvedimento, sostenendo che non fosse stata dimostrata una comunicazione idonea a far decorrere il termine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza di un’esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato, nel merito, che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità della Procura, e aveva inoltre accertato che l’opposizione era stata proposta quasi due anni dopo, quindi oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha anche escluso la condanna alle spese, dato che il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale e perché l’intimato non aveva svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio.

  • art. 136 c.p.c.

    È richiamato, in combinato con l’art. 702-bis c.p.c., come base del regime ordinario di comunicazione del provvedimento, ma la Corte ammette forme equipollenti purché vi sia effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per la comunicazione del provvedimento; la Corte ammette equipollenti idonei a portare l’atto a conoscenza del destinatario.

  • art. 327 c.p.c.

    È ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche in difetto di comunicazione o notificazione, con decorrenza dal deposito/pubblicazione; nel caso concreto l’opposizione è comunque tardiva rispetto al termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra causa autonoma di inammissibilità.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente eseguita anche mediante modalità equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché risulti in concreto assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
  • Se il giudice di merito accerta che il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità della parte, il termine per impugnare decorre da quel momento; deduzioni meramente organizzative o interne all’ufficio non bastano a escludere la decorrenza del termine.
  • L’opposizione o impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile; inoltre, per i provvedimenti a contenuto decisorio opera anche il termine lungo ex art. 327 c.p.c. quando manchi comunicazione o notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
  • Quando il ricorso è proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese nonostante la soccombenza; resta però applicabile l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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