Sentenza n. 162/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di divieto di detenzioni armi protocollo n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2021; - del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del divieto di detenzione armi protocollo n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2023; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente; ... e per la condanna ... dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e rigetto dell'istanza di revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato il 29 ottobre 2021 e il successivo rigetto dell'istanza di revoca del 12 ottobre 2023, chiedendone anche la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni. Il divieto traeva origine dall'omessa denuncia del trasferimento delle armi e dal conseguente rigetto del rinnovo del porto di fucile. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 39 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato senza rinvio la precedente condanna penale perché il fatto non sussiste, né avrebbe correttamente interpretato la ricostruzione delle denunce di detenzione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità per genericità della procura e hanno chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescindo dall'esame dell'eccezione preliminare, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha qualificato il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. come discrezionale e finalizzato alla prevenzione del pericolo di abuso delle armi. Tale potere può essere esercitato sulla base di una prognosi concreta di inaffidabilità formulata secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità del grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale. L'omessa denuncia del trasferimento delle armi e l'incertezza sulla corrispondenza tra il luogo dichiarato e quello effettivo di custodia costituiscono elementi idonei a compromettere il monitoraggio da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. La sentenza penale assolutoria della Corte di cassazione, pur escludendo la rilevanza penale del fatto per insufficienza di certezza sulla movimentazione delle armi, non elimina automaticamente la rilevanza amministrativa degli stessi elementi ai fini preventivi e cautelari. È stata quindi ritenuta legittima anche la decisione di non revocare il divieto, ferma la possibilità per l'interessato di chiedere un riesame in considerazione del tempo trascorso. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un potere discrezionale, cautelare e preventivo, esercitabile quando una valutazione concreta consenta di formulare una prognosi di possibile abuso delle armi.
art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ... non può provare la sua buona condotta.
Distingue i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale in materia di autorizzazioni di polizia.
art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Consente la valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente e del rischio di abuso delle armi.
art. 38 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
La denuncia delle armi e l'indicazione del luogo di detenzione costituiscono strumenti essenziali per i controlli dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 3 l. 241/1990
Rilevante in relazione alla contestata motivazione del provvedimento; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio prognostico di inaffidabilità.
art. 10 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente tra le norme sul procedimento, senza autonoma accoglienza della censura.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente tra le norme sul procedimento, senza autonoma accoglienza della censura.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. costituisce espressione di potere discrezionale, cautelare e preventivo, esercitabile sulla base di una prognosi concreta di possibile abuso delle armi.
- La prognosi di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione di armi deve essere formulata secondo il criterio del "più probabile che non" e non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell'accertamento penale.
- L'omessa denuncia del trasferimento delle armi e l'incertezza sulla corrispondenza tra il luogo indicato nella denuncia e quello di effettiva custodia possono costituire elementi oggettivi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, perché impediscono o rendono meno efficace il monitoraggio dell'autorità di pubblica sicurezza.
- L'assoluzione penale, anche quando escluda la sussistenza del fatto per insufficienza di certezza ai fini della responsabilità penale, non elimina necessariamente la rilevanza amministrativa e preventiva dei medesimi elementi ai fini del divieto di detenzione delle armi.
- In materia di armi, la corrispondenza tra luogo denunciato e luogo effettivo di custodia non è un adempimento meramente formale, ma uno strumento sostanziale di prevenzione e controllo dei rischi per la pubblica incolumità.
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