Ordinanza n. 1282/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Guidonia Montecelio (rm) in ordine all'Istanza Id. 757 - prot. Suap REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0072236 del 24/05/2025 (avente ad oggetto la “Richiesta autorizzazione unica per il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti gassosi per uso pubblico (GPL) con l'aggiunta di carburanti liquidi (Benzina super senza piombo/Gasolio/Gasolio HVOlution), ubicato su suolo di proprietà privata, sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), in fregio alla Via Palombarese Km. 18+900 - Frazione Marco Simone), e nello specifico sia per la mancata convocazione della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis l. 241/1990 (oppure, in alternativa, per la mancata convocazione della conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter l. 241/1990) e, in ogni caso, per il silenzio formatosi avverso la proposizione dell'istanza da parte della ricorrente, e quindi con condanna del Comune di Guidonia Montecelio (rm) all'indizione della Conferenza Servizi semplificata ex art. 14-bis o, in subordine, all'indizione della Conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, in entrambi i casi entro un termine non superiore a 30 giorni. in ulteriore subordine con condanna del Comune di Guidonia Montecelio (rm) di provvedere in ordine alla mentovata Istanza formulata dalla ricorrente, nel suo complesso, entro un termine non superiore a 30 giorni. in ogni caso con annessa richiesta di provvedere alla nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 22908/2025, chiedendo di integrare il dispositivo con la previsione della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La richiesta è stata fondata sul fatto che il ricorso introduttivo conteneva già, nelle conclusioni, la domanda di distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente. Il Comune non si è opposto alla correzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, rilevando che la richiesta di distrazione delle spese risultava già formulata nel ricorso introduttivo e che la sua omissione nel dispositivo della sentenza costituiva un errore materiale. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 22908/2025, aggiungendo, dopo il riferimento a IVA, CPA e contributo unificato, le parole: "da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente". Le spese della fase di correzione sono state compensate, poiché la parte soccombente non si è opposta.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel ricorso originario in relazione alla richiesta di nomina di un commissario ad acta nel giudizio sul silenzio; non costituisce il fondamento specificamente esaminato per la correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- È correggibile come errore materiale l'omissione, nel dispositivo di una sentenza, della distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario quando la relativa richiesta risulti già espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso.
- La correzione di errore materiale può integrare il dispositivo della sentenza mediante l'inserimento della distrazione delle spese in favore del difensore, senza modificare la decisione sostanziale sulle spese né introdurre una domanda nuova.
- Le spese della fase di correzione possono essere compensate quando la parte interessata alla correzione non vi si opponga.
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