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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44707/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato continuato di estorsione aggravata. I motivi principali erano: 1) vizio di valutazione del materiale indiziario e violazione di legge (riferimento agli artt. 273 e 289 c.p.p., nonché agli artt. 393 e 629 c.p.), con contestata mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; 2) errata qualificazione giuridica dei fatti (la difesa sosteneva la riconduzione alla fattispecie di cui all'art. 393 c.p.); 3) insufficiente motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.); 4) con motivi nuovi si deduceva incompetenza territoriale e mancanza del requisito dell'urgenza (artt. 22 e 291, comma 2, c.p.p.), allegando la sentenza del G.U.P. che aveva poi dichiarato l'incompetenza territoriale in favore di Alessandria e segnalando l'epoca dei fatti (2019) come prova dell'assenza di urgenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il ragionamento decisivo è stato che la sentenza di merito (del G.U.P.) che ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano rende impossibile l'esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame (non ancora definitiva) e che non era stato emesso, nei termini di legge (art. 27 c.p.p.), un nuovo titolo cautelare dall'autorità dichiarata competente. Per tali ragioni l'ordinanza cautelare non poteva né divenire esecutiva né essere utilmente annullata con rinvio ad un giudice ormai incompetente; conseguentemente la Corte ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle censure sulla valutazione degli atti e degli indizi; la Corte non è entrata nel merito probatorio perché ha deciso per incompetenza territoriale e assenza di titolo esecutivo.

  • art. 289 c.p.p.

    Censurato insieme all'art. 273 c.p.p. dalla difesa per profili procedurali relativi alla motivazione e alla valutazione degli elementi indiziari; non valutato nel merito a causa della prevalente questione di incompetenza.

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa ricostruzione giuridica dei fatti; la Corte non ha risolto la questione di qualificazione sostanziale perché ha disposto l'annullamento per ragioni processuali (incompetenza territoriale).

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale contestata (estorsione) oggetto della misura cautelare; la Corte non ha esaminato la fondatezza delle accuse sostanziali avendo deciso per questioni di competenza ed esecutività del provvedimento.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Riferiti dalla difesa in ordine alla mancanza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha evitato un esame di merito di tali profili in ragione dell'impedimento procedurale derivante dalla incompetenza territoriale.

  • art. 22 c.p.p.

    Richiamato nei motivi nuovi relativi alla incompetenza territoriale; la Corte ha dato rilievo alla statuizione di incompetenza emessa in sede di udienza preliminare che ha impedito l'esecuzione dell'ordinanza del riesame.

  • art. 291, comma 2, c.p.p.

    In relazione al requisito dell'urgenza per l'adozione provvisoria delle misure: la difesa ha censurato l'assenza di urgenza, e la Corte ha ritenuto che la combinazione dell'incompetenza dichiarata e della mancata emissione di un nuovo titolo cautelare rendesse inapplicabile l'ordinanza impugnata.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per sottolineare l'obbligo di emissione di un nuovo titolo cautelare nei termini previsti; la mancata emissione di tale titolo ha reso impossibile l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale della libertà.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, Molinaro, Rv. 259448 - 01)

    La Corte ha citato il precedente per affermare il principio secondo cui la sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale in sede di merito esclude la possibilità che un'ordinanza cautelare non definitiva, emessa dal Tribunale della libertà, diventi esecutiva.

Massime di principio

  • Se, nel giudizio di merito, viene dichiarata l'incompetenza territoriale dell'autorità che ha adottato o convalidato una misura cautelare, l'ordinanza cautelare non ancora divenuta definitiva non può trovare esecuzione e può essere annullata senza rinvio quando non sia stato emesso un nuovo titolo cautelare dall'autorità competente entro i termini di legge.
  • La questione della competenza territoriale, se decisa in senso sfavorevole all'autorità che ha emesso la misura, può prevalere su qualsiasi censura di merito sugli elementi indiziari o sulla qualificazione giuridica dei fatti, rendendo ininfluente un riesame del merito fintanto che non esista un nuovo provvedimento emesso dall'autorità competente.
  • La mancata emissione di un nuovo provvedimento cautelare nei termini previsti dall'art. 27 c.p.p. priva di efficacia esecutiva l'ordinanza del Tribunale della libertà; dunque in situazioni analoghe è determinante verificare immediatamente l'esistenza di un titolo cautelare sostitutivo.
  • Motivi nuovi che deducano incompetenza o assenza di urgenza possono essere decisivi anche se proposti successivamente, specie quando intervenga una pronuncia del giudice di merito che renda impossibile l'esecuzione della misura.
  • In casi di misure cautelari disposte o confermate da un giudice ritenuto poi incompetente, la soluzione processuale più prudente per la difesa è chiedere l'annullamento senza rinvio quando sia evidente che il giudice dichiarato competente non ha rilasciato un nuovo titolo esecutivo.

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