Cassazione Penale, Sentenza n. 12241/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che, riformando parzialmente il provvedimento del Gip, aveva annullato la misura cautelare per il capo 6 e confermato per il capo 16 sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore ha dedotto quattro motivi: (1) inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da Emanuele Rizzuti (12/06/2020), prive di sottoscrizione e riportate solo in annotazioni della polizia giudiziaria; (2) vizio di valutazione degli elementi indizianti e mancata considerazione degli elementi che avrebbero inficiato l'attendibilità di Rizzuti; (3) erronea applicazione e motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso e dolo di agevolazione dell'associazione); (4) eccesso nella valutazione delle esigenze cautelari nonostante il "tempo silente" (fatti risalenti al 2017) e il ridimensionamento del quadro indiziario ai sensi degli artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che le censure riproducessero doglianze già esaminate e correttamente disattese dal giudice del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni di quest'ultimo. La Corte ha condiviso il principio secondo cui possono essere utilizzate in sede cautelare le dichiarazioni di persone informate sui fatti riportate in annotazioni o relazioni di servizio della polizia giudiziaria sottoscritte dall'ufficiale operante, anche se non verbalizzate. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente valutato la credibilità della vittima Rizzuti in relazione ai riscontri investigativi (intercettazioni, dichiarazioni di terzi) e che ricorrevano gli elementi del "metodo mafioso" e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto coerente la sostituzione della misura per il capo 6 con gli arresti domiciliari e la conferma di una misura cautelare per la gravità del fatto e il rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 136 c.p.p.
Richiamato insieme ad altri articoli relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni non verbalizzate; la Corte tuttavia conferma che annotazioni o relazioni di servizio sottoscritte dall'operante possono essere utilizzate in sede cautelare
art. 137 c.p.p.
Collegato alla disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni; interpretato in combinato con l'operatività delle annotazioni della polizia giudiziaria quando sottoscritte dall'ufficiale
art. 357 c.p.p.
Norma sulla verbalizzazione degli atti d'indagine; la Corte segnala la possibilità di utilizzare, in fase cautelare, le annotazioni/reazioni di servizio redatte e sottoscritte dall'operante
art. 373 c.p.p.
Riferito in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte indica che la mancanza di sottoscrizione della dichiarazione non esclude automaticamente la utilizzazione quando vi siano annotazioni ufficiali e riscontri
art. 273, 292, 309 c.p.p.
Richiamati in relazione alla valutazione degli elementi indizianti e della prova; la Corte sottolinea che la valutazione della credibilità e dei riscontri è di merito e che il giudice del riesame ha svolto adeguata valutazione degli elementi probatori
art. 416-bis.1 c.p.
Applicata in termini oggettivi e soggettivi: la Corte ha ritenuto che sussistessero il metodo mafioso (pressione, richiesta di pagamento per "protezione" e minacce) e il dolo di agevolazione dell'associazione, giustificando l'aggravante
art. 274 e 275 c.p.p.
Richiamati in ordine alle esigenze cautelari e ai criteri per l'applicazione della misura; il "tempo silente" è stato valutato ma non ritenuto sufficiente a escludere la esigenza cautelare, che è stata comunque attenuata per un capo
art. 275, comma 3 e art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Riferiti dal ricorrente per sostenere il ridimensionamento del quadro indiziario; la Corte ha ritenuto che tali profili erano stati considerati dal Tribunale e non giustificavano la cassazione
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p.
Norme sull'ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della specificità richiesta da tali disposizioni
Massime di principio
- Dichiarazioni rese a polizia giudiziaria e riportate in annotazioni o relazioni sottoscritte dall'operante possono essere utilizzate in fase cautelare anche se non verbalizzate formalmente, purché vi siano riscontri e coerenza fattuale
- La valutazione della credibilità dei testi e del peso degli elementi indizianti rimane, salvo profili di illegittimità manifesta, materia di merito e di competenza del giudice del riesame; la cassazione richiede specificità nei motivi per incidere su tali valutazioni
- Per l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso rilevano sia gli elementi oggettivi (metodo mafioso: intimidazione, richiesta di "protezione", pressione per ottenere profitti) sia l'elemento soggettivo (dolo di agevolazione dell'associazione)
- Il cosiddetto "tempo silente" non determina automaticamente l'assenza di esigenze cautelari: la valutazione deve considerare gravità del fatto, modalità esecutive e rischio di inquinamento o reiterazione; può però giustificare attenuazioni della misura
- In Cassazione i motivi generici o ripetuti senza affrontare i punti specifici della motivazione impugnata sono dichiarati inammissibili; è necessario articolare criticità concrete e specifiche rispetto alla motivazione del giudice di merito
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