Cassazione Civile, Ordinanza n. 05015/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione Modello 730/2015 relativa all’anno d’imposta 2014, presentata con visto di conformità apposto da un professionista abilitato incaricato da un CAF. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Enna ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; seguì la notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Il professionista impugnò la cartella sostenendo, tra l’altro, che la modifica normativa del 2019 avesse introdotto un trattamento più favorevole, limitando la pretesa al 30% della maggiore imposta, e che l’ufficio competente a contestare la violazione e formare il ruolo fosse la direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore, non l’ufficio provinciale del contribuente assistito. La CTP accolse il ricorso; l’Agenzia appellò. La CGT di secondo grado ritenne preliminarmente fondato e assorbente il motivo sull’incompetenza dell’ufficio, affermando che la contestazione e l’iscrizione a ruolo dovevano essere effettuate dalla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 per avere la sentenza attribuito l’iscrizione a ruolo a un ufficio incompetente; 2) violazione dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 e dell’art. 3 d.lgs. 472/1997 per avere riconosciuto l’applicabilità del favor rei e della disciplina sopravvenuta, limitando la sanzione al 30% e negando la debenza di imposta e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, aderendo all’orientamento già formatosi secondo cui, per le violazioni relative al rilascio di visto di conformità infedele, l’iscrizione a ruolo della somma prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997 compete alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza non è derogabile e la sua violazione determina illegittimità dell’atto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito si fondava infatti sull’assorbente rilievo dell’incompetenza dell’ufficio, mentre la questione dello ius superveniens e del favor rei era stata assorbita e dunque non costituiva autonoma ragione decisoria censurabile. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che anche tale profilo sarebbe stato assorbito dalla conferma della nullità/illegittimità della cartella per incompetenza a monte. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale; non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza di una amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
disciplina la responsabilità del soggetto che rilascia visto di conformità infedele; la Corte ne ribadisce la funzione anche punitiva e la debenza della somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi nella versione ratione temporis applicabile
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
attribuisce la competenza all’iscrizione a ruolo alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è inderogabile
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato per il favor rei e per la retroattività della disciplina più favorevole; il motivo è però dichiarato inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi
art. 13 del d.m. n. 164 del 1999
richiamato quale disciplina delle dichiarazioni rese con visto di conformità
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
ha modificato l’art. 39 d.lgs. 241/1997 in senso più favorevole quanto al quantum della pretesa
L. 28 marzo 2019, n. 26
legge di conversione con modifiche del d.l. n. 4/2019, richiamata come ius superveniens e possibile lex mitior
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Per le violazioni consistenti nel rilascio di un visto di conformità infedele, la competenza all’iscrizione a ruolo della somma dovuta dal trasgressore spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo.
- La competenza territoriale/funzionale così delineata dalla disciplina speciale è inderogabile e la sua violazione incide sulla validità della cartella o del ruolo.
- In cassazione, il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione su un vizio assorbente, è inammissibile la censura che si rivolga a una questione rimasta assorbita e non decisiva.
- Quando la statuizione impugnata è integralmente sorretta da un vizio genetico dell’atto presupposto, le questioni sul quantum della pretesa o sull’applicazione dello ius superveniens restano assorbite e non mutano l’esito della lite.
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