Cassazione Penale, Sentenza n. 40750/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha rilevato che, in quanto parte pubblica, il PM è esonerato dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dall'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende. Gli atti sono stati trasmessi direttamente al Tribunale di Siracusa. Decisione del 02/12/2025.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM, in limine, ha comunicato la rinuncia formale all'impugnazione dichiarando la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza impugnata; per tale motivo la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione da parte dell'impugnante
regola procedurale sull'esenzione della parte pubblica dalle spese
La Corte ha interpretato che la qualifica di parte pubblica esonera il Pubblico Ministero dalla condanna alle spese processuali e dall'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende, anche in assenza di una concreta soccombenza
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione da parte dell'appellante comporta, salvo specifiche eccezioni, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La correzione di un errore materiale nella sentenza impugnata può rendere superflua l'impugnazione e giustificare la rinuncia, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di merito.
- La qualifica di parte pubblica (es. Pubblico Ministero) comporta l'esonero dalla condanna alle spese processuali e dall'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende, anche se non si verifica una soccombenza concreta.
- In casi simili, chi intende impugnare dovrebbe verificare preventivamente la possibilità di correzione di errori materiali nella decisione impugnata per evitare ricorsi inutili; la comunicazione formale di rinuncia deve essere tempestiva per determinare l'inammissibilità del gravame.
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