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Sentenza

Sentenza n. 4686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura di alienazione e la successiva aggiudicazione dell'immobile al secondo classificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La procedura riguardava l'alienazione di un immobile comunale. L'appellante era stata inizialmente dichiarata aggiudicataria, ma era stata successivamente esclusa perché la domanda di partecipazione, presentata anche nell'interesse di altri co-offerenti, recava soltanto la sua sottoscrizione. Il bene era quindi aggiudicato al secondo classificato. Dopo una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il Comune aveva riammesso l'appellante e rinnovato la procedura, adottando una nuova aggiudicazione in suo favore. Il TAR aveva tuttavia respinto il ricorso, ritenendo che, in presenza di co-offerenti, la mancata sottoscrizione di tutti impedisse la formazione della volontà negoziale e rendesse l'offerta riferibile soltanto alla quota dell'appellante. In appello sono stati dedotti, tra gli altri, error in procedendo e violazione degli artt. 24 Cost., 395, n. 4, e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla rilevanza della nuova aggiudicazione adottata in esecuzione dell'ordinanza cautelare, nonché error in iudicando per la mancata applicazione del soccorso istruttorio. L'appellante ha evidenziato che il modello di domanda pubblicato dal Comune in formato modificabile presentava contenuti diversi a seconda del programma utilizzato: la nota a piè di pagina che richiedeva la sottoscrizione dei co-offerenti risultava visibile con alcuni programmi, ma non con quelli utilizzati dall'appellante. Ha inoltre sostenuto che la domanda e l'offerta economica consentivano comunque di ricostruire senza ambiguità la volontà di acquistare l'intero immobile insieme agli altri soggetti indicati.

La decisione

L'appello è stato accolto per la fondatezza del motivo relativo al soccorso istruttorio, ritenuto assorbente. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la documentazione presentata indicava i co-offerenti, ne riportava i dati e allegava i relativi documenti di identità; inoltre, l'offerta economica evidenziava l'intenzione di vincolare l'appellante e gli altri soggetti all'acquisto dell'intero immobile. La mancata sottoscrizione degli altri co-offerenti costituiva quindi una carenza documentale e non determinava un'incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto dell'offerta. La carenza era stata aggravata dalla discrasia informatica del modello predisposto dal Comune, poiché la clausola contenuta nella nota a piè di pagina non era leggibile con tutti i programmi di videoscrittura. L'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non essendo consentita l'esclusione automatica quando la volontà negoziale e la provenienza dell'offerta siano comunque riconoscibili e l'integrazione non comporti una modifica sostanziale dell'offerta. Il Collegio ha valorizzato una lettura sostanzialistica della lex specialis, il principio di conservazione degli atti giuridici e l'esigenza di perseguire il massimo rendimento economico per l'amministrazione, considerato che l'offerta dell'appellante era significativamente superiore a quella del secondo classificato. Quanto al primo motivo, il Collegio lo ha ritenuto infondato: la nuova aggiudicazione favorevole all'appellante era stata adottata in mera esecuzione dell'ordinanza cautelare e gli effetti degli atti dipendenti dalla pronuncia riformata erano travolti dalla riforma della sentenza ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. La sentenza del TAR è stata riformata e l'originario ricorso è stato respinto, secondo il dispositivo della decisione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, ha portata ampliata e deve essere interpretato secondo un approccio sostanziale e di leale collaborazione, nei limiti della parità di trattamento, della trasparenza e del divieto di modificare sostanzialmente l'offerta.

  • art. 56, par. 3, direttiva 2014/24/UE

    Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere ... di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

    Il soccorso istruttorio può riguardare chiarimenti, integrazioni e completamenti documentali, purché non si trasformi in una trattativa, non alteri l'offerta e sia esercitato nel rispetto della parità di trattamento e della trasparenza.

  • art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006

    La carenza documentale non giustifica l'esclusione automatica quando non comporta incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta e può essere sanata mediante soccorso istruttorio.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma ... estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata.

    La riforma della sentenza travolge automaticamente gli atti successivi che da essa dipendono o che siano stati adottati in sua mera esecuzione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La questione è stata dedotta dall'appellante in relazione alla nuova aggiudicazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato poiché l'atto era stato adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare e risultava comunque travolto dagli effetti della riforma.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione di alcuni co-offerenti non comporta automaticamente l'esclusione quando la documentazione complessiva consenta di ricostruire in modo univoco la provenienza dell'offerta, la volontà di partecipare congiuntamente e l'oggetto dell'impegno negoziale; in tale situazione la carenza è suscettibile di soccorso istruttorio, purché l'integrazione non modifichi sostanzialmente l'offerta.
  • Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per integrare o completare documenti e informazioni mancanti o incompleti, ma non può consentire una nuova offerta, una trattativa con il concorrente o la modifica sostanziale dell'offerta originaria; deve inoltre essere esercitato in condizioni di parità di trattamento e trasparenza.
  • Una clausola della documentazione di gara non può fondare l'esclusione automatica se, per una difformità informatica del modello predisposto dall'amministrazione, essa non era visualizzabile con tutti i programmi di videoscrittura ragionevolmente utilizzabili dai concorrenti.
  • Nella valutazione della regolarità formale dell'offerta deve privilegiarsi una lettura sostanziale della lex specialis, diretta a preservare il risultato economico della procedura, quando non siano compromessi la par condicio, la trasparenza o i diritti dei terzi.
  • La riforma della sentenza di primo grado travolge gli atti successivi che da essa dipendono o che siano stati adottati in sua mera esecuzione, anche quando tali atti non siano stati autonomamente impugnati.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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