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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2250

Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

Normativa europea32016R2250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua, per il periodo 2017-2018, un piano in materia di rigetti per specifiche attività di pesca demersale nel Mare del Nord, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa. Definisce l’ambito dell’obbligo di sbarco, introduce esenzioni basate sull’alto tasso di sopravvivenza e de minimis, fissa una taglia minima di riferimento per lo scampo e mantiene alcune misure tecniche nello Skagerrak. Prevede inoltre obblighi di comunicazione e l’aggiornamento degli elenchi delle navi soggette al regime.

Istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa, disciplinando l’obbligo di sbarco, alcune esenzioni e misure tecniche correlate.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale svolte nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa, limitatamente alle attività di pesca e agli attrezzi indicati nell’allegato. Riguarda i pescherecci dell’Unione interessati dall’obbligo di sbarco per le specie elencate, nonché gli Stati membri con interesse di gestione diretto nel Mare del Nord, tenuti a fornire dati scientifici e a predisporre elenchi delle navi. Si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; l’articolo 9 si applica dalla data di entrata in vigore. Restano rilevanti le interazioni con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e con il regolamento (CE) n. 850/98, oltre al regolamento (CE) n. 1342/2008 per il merluzzo bianco.

Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione: piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa

Il regolamento, adottato sulla base dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98, inserisce un quadro settoriale per l’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord, nel Kattegat/Skagerrak e nella divisione CIEM IIa. Il provvedimento recepisce la raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati il 3 giugno 2016 e si fonda sulle valutazioni scientifiche del CSTEP, con l’obiettivo di ridurre progressivamente i rigetti e disciplinare le deroghe consentite.

Ambito di applicazione e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e si applica alle attività di pesca demersale svolte nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa. Il considerando precisa che, ai fini del regolamento, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV, ma il piano viene esteso anche alla CIEM IIa per includere stock demersali pertinenti. La durata del piano è limitata al periodo 1o gennaio 2017 - 31 dicembre 2018, in coerenza con il calendario dell’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

Obbligo di sbarco e specie interessate

L’articolo 1 dispone che l’obbligo di sbarco si applica alle attività elencate nell’allegato. L’allegato individua le specie e gli attrezzi rilevanti, distinguendo tra reti da traino, sfogliare, reti da imbrocco e tramagli, ami e palangari, e trappole. Per più combinazioni di attrezzi e maglie, l’obbligo riguarda, tra l’altro, scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberello boreale, passera di mare e nasello, con differenziazioni tra il 2017 e il 2018. Per le navi adibite alla cattura di merluzzo carbonaro valgono criteri specifici indicati nell’allegato, basati sulla media annuale degli sbarchi nel periodo di riferimento.

Merluzzo bianco e coordinamento con il piano sullo sforzo di pesca

L’articolo 3 prevede una disciplina particolare per il merluzzo bianco: l’obbligo di sbarco previsto dal regolamento si applica soltanto se il regolamento (CE) n. 1342/2008, o il suo capo III, è abrogato prima del 1o gennaio 2017. Il considerando spiega che ciò serve a evitare la sovrapposizione tra il regime di gestione dello sforzo di pesca e l’obbligo di sbarco, ritenuta potenzialmente ostativa alla necessaria flessibilità operativa delle flotte.

Esenzioni fondate sull’alto tasso di sopravvivenza

Per lo scampo, l’articolo 4 introduce un’esenzione dall’obbligo di sbarco per le catture effettuate con nasse, con reti a strascico nella divisione CIEM IIIa dotate di griglia di selezione o di pannello Seltra, e nel 2017 con reti a strascico nella divisione CIEM IV dotate di dispositivo NetGrid. Le catture escluse dall’obbligo devono essere rilasciate immediatamente, intere, nella zona di cattura. Per l’esenzione relativa al NetGrid, gli Stati membri interessati devono trasmettere dati scientifici supplementari entro il 1o maggio 2017 e lo CSTEP deve valutarli entro il 1o settembre 2017.

Per la sogliola, l’articolo 5 riconosce nel 2017 un’esenzione per esemplari sotto taglia catturati nella zona CIEM IVc, entro sei miglia dalla costa e al di fuori delle zone di riproduzione designate, con reti da traino a divergenti aventi maglie del sacco tra 80 e 99 mm. L’esenzione è limitata a navi con lunghezza inferiore a 10 metri, potenza motrice inferiore a 180 kW, operanti fino a 15 metri di profondità e con durate di traino non superiori a 90 minuti. Anche in questo caso i pesci devono essere rilasciati immediatamente e gli Stati membri devono fornire ulteriori dati scientifici entro il 1o maggio 2017.

Esenzioni de minimis e limiti quantitativi

L’articolo 6 disciplina le esenzioni de minimis, consentendo il rigetto di quantità limitate di catture quando l’applicazione piena dell’obbligo di sbarco risulterebbe sproporzionata o difficilmente gestibile. I limiti sono espressi come percentuale del totale annuo delle catture pertinenti e variano in funzione della specie, della zona e dell’attrezzo. Tra i principali casi figurano:

  • sogliola con tramagli e reti da imbrocco: fino al 3 %;
  • sogliola sotto taglia con sfogliare nella CIEM IV: fino al 7 % nel 2017 e al 6 % nel 2018;
  • scampo sotto taglia con reti a strascico nella CIEM IV e nelle acque dell’Unione della IIa: fino al 6 %;
  • catture combinate con griglia di selezione nella pesca dello scampo in IIIa: 2 % nel 2017 e 4 % nel 2018 per alcune combinazioni di specie;
  • catture combinate con nasse nella pesca dello scampo in IIIa: fino allo 0,5 %;
  • merlano nella pesca multispecifica in CIEM IVc: fino al 7 % nel 2018.

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo

L’articolo 7 fissa, in deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa. Le misure stabilite sono 105 mm di lunghezza totale, 59 mm di lunghezza della coda e 32 mm di lunghezza del carapace. Il considerando chiarisce che queste misure si collegano alle taglie già previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2440 e ne integrano il contenuto.

Misure tecniche nello Skagerrak

L’articolo 8 mantiene misure tecniche specifiche per lo Skagerrak, finalizzate ad aumentare la selettività degli attrezzi e a ridurre le catture indesiderate. È vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi con maglie inferiori a 120 mm. Sono tuttavia previste deroghe per talune reti da traino con pannello Seltra o griglia di selezione, per la pesca di specie industriali o pelagiche a condizione che oltre l’80 % delle catture sia costituito da tali specie, e per la pesca di Pandalus con specifici requisiti di maglia e di selezione. Per la pesca di Pandalus è inoltre possibile utilizzare un dispositivo di trattenimento del pesce se vi siano sufficienti possibilità di pesca a copertura delle catture accessorie e se il dispositivo rispetti precisi requisiti dimensionali.

Obblighi di controllo e liste delle navi

L’articolo 9 impone agli Stati membri di individuare i pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca, in base ai criteri dell’allegato. Entro il 31 dicembre 2016 devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro; gli elenchi devono essere mantenuti aggiornati.

Entrata in vigore, durata e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi. La disciplina si applica per il periodo 2017-2018, mentre l’articolo 9 ha efficacia immediata dalla data di entrata in vigore.

Disposizioni principali

Ambito territoriale e applicazione dell’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa alle attività di pesca indicate nell’allegato. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Definizioni tecniche dei dispositivi di selettività

Sono definiti il "pannello Seltra" e il "dispositivo di selettività Netgrid", con specifiche tecniche dettagliate sulle dimensioni di maglia, sulla struttura della rete e sulla posizione del dispositivo nell’attrezzo.

Norma speciale per il merluzzo bianco

In deroga all’articolo 1, l’obbligo di sbarcare le catture di merluzzo bianco si applica soltanto se il regolamento (CE) n. 1342/2008 o il suo capo III sono abrogati prima del 1o gennaio 2017.

Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza: scampo

È prevista un’esenzione per specifiche catture di scampo effettuate con nasse, con reti a strascico nella divisione CIEM IIIa dotate di griglia di selezione o di pannello Seltra, e nel 2017 con reti a strascico nella divisione CIEM IV dotate di dispositivo NetGrid. Gli scampi devono essere rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura. Gli Stati membri interessati devono trasmettere dati e informazioni scientifiche aggiuntive entro il 1o maggio 2017; lo CSTEP valuta tali elementi entro il 1o settembre 2017.

Esenzione per alto tasso di sopravvivenza: sogliola

Per il 2017 è prevista un’esenzione per sogliole sotto taglia catturate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc, fuori dalle zone di riproduzione designate, con reti da traino a divergenti e determinate dimensioni di maglia. L’esenzione si applica solo a navi inferiori a 10 metri, con potenza motrice inferiore a 180 kW, operanti in acque fino a 15 metri di profondità e con traini non superiori a 90 minuti. Le sogliole devono essere rilasciate immediatamente. È richiesta la trasmissione di ulteriori dati scientifici entro il 1o maggio 2017 e la valutazione dello CSTEP entro il 1o settembre 2017.

Esenzioni de minimis

Sono stabilite varie esenzioni de minimis che consentono il rigetto di quantità limitate di catture, entro percentuali massime del totale annuo, per sogliola, scampo, e combinazioni di sogliola, eglefino e merlano, in diverse zone e con specifici attrezzi. I limiti includono, tra gli altri, il 3 % per la sogliola con tramagli e reti da imbrocco, il 7 % nel 2017 e 6 % nel 2018 per sogliola sotto taglia con sfogliare in CIEM IV, il 6 % per scampo sotto taglia con reti a strascico, il 2 % nel 2017 e 4 % nel 2018 per catture combinate nella pesca dello scampo con griglia di selezione, lo 0,5 % per alcune catture con nasse e il 7 % nel 2018 per il merlano nella pesca multispecifica in CIEM IVc.

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo

In deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, per lo scampo nella divisione CIEM IIIa sono fissate le seguenti taglie minime di riferimento per la conservazione: 105 mm di lunghezza totale, 59 mm di lunghezza della coda e 32 mm di lunghezza del carapace.

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi con maglie inferiori a 120 mm. Sono previste deroghe per alcune reti da traino con caratteristiche selettive specifiche, per la pesca di specie industriali o pelagiche con determinate condizioni, e per la pesca di Pandalus con griglia di selezione e, in certi casi, dispositivo di trattenimento del pesce con requisiti dimensionali minimi.

Elenco delle navi soggette all’obbligo di sbarco

Gli Stati membri devono stabilire, secondo i criteri dell’allegato, i pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Entro il 31 dicembre 2016 devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro e mantenerli aggiornati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’articolo 9 si applica dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse marinemisure tecniche di pescacontrollo e gestione degli sbarchi

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