Regolamento (UE) 2016/1768
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a specifiche specie suine e avicole, stabilendone condizioni d'uso, limiti e prescrizioni di sicurezza. Contestualmente abroga il precedente regolamento (CE) n. 904/2009, che aveva autorizzato la sostanza per i polli da ingrasso. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato secondo la disciplina precedente.
Autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi per polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso, con abrogazione del regolamento (CE) n. 904/2009.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riferimento alla messa sul mercato e all'impiego dell'acido guanidinoacetico quale additivo nutrizionale, nonché delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi che lo contengono. Riguarda in particolare i polli da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso. Sono previste disposizioni transitorie per le scorte prodotte ed etichettate prima del 25 aprile 2017 e per i mangimi composti e le materie prime per mangimi immessi sul mercato fino al 25 ottobre 2017 secondo la normativa precedente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'autorizzazione ha validità fino al 25 ottobre 2026.
Autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione autorizza l'acido guanidinoacetico quale additivo per mangimi per polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso, nell'ambito della categoria degli additivi nutrizionali e del gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell'EFSA del 27 gennaio 2016, che ha escluso effetti avversi per salute animale, consumatori e ambiente nelle condizioni proposte, raccomandando tuttavia misure di protezione per gli utilizzatori.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La Commissione richiama che l'autorizzazione è stata richiesta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che la domanda era corredata della documentazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3. Dalla valutazione è emerso che la sostanza è una fonte di creatina e può sostituire gli integratori di creatina; l'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi del laboratorio di riferimento. La Commissione conclude che le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte e che l'autorizzazione può essere concessa alle condizioni tecniche riportate nell'allegato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'additivo autorizzato è identificato con il numero 3c372 e può essere impiegato nei mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso. L'allegato ne specifica la composizione, la formula chimica C3H7N3O2, il numero CAS 352-97-6 e i limiti di impurità consentiti. È inoltre indicato il metodo analitico per la determinazione dell'acido guanidinoacetico nei mangimi, basato su cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).
Condizioni d'uso e limiti quantitativi
Per le specie interessate, l'allegato prevede un tenore minimo di 600 mg/kg e un tenore massimo di 1.200 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. È precisato che il tenore di umidità deve essere indicato in etichetta. La sostanza può essere commercializzata e utilizzata anche come additivo costituito da un preparato. Inoltre, nell'impiego dell'additivo occorre considerare l'integrazione di agenti metilanti diversi dalla metionina nella dieta degli animali.
Sicurezza degli utilizzatori
L'EFSA ha raccomandato misure di protezione contro l'inalazione da parte degli utilizzatori. In coerenza con tale indicazione, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre al minimo i rischi da inalazione. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o sufficientemente mitigati, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Abrogazione del regolamento precedente e regime transitorio
L'articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 904/2009, che aveva autorizzato l'acido guanidinoacetico per i polli da ingrasso per un periodo di dieci anni. Per evitare impatti immediati sulle scorte già presenti sul mercato, l'articolo 3 introduce una disciplina transitoria: le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 25 aprile 2017 secondo la normativa precedente possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte; i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza possono essere immessi sul mercato fino al 25 ottobre 2017 e poi impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'autorizzazione dell'additivo, come indicata nell'allegato, ha termine il 25 ottobre 2026.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'acido guanidinoacetico è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L'autorizzazione opera alle condizioni stabilite nell'allegato del regolamento, per polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso.
Abrogazione del precedente regime
Il regolamento (CE) n. 904/2009 è abrogato, in quanto il presente atto concede una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Disposizioni transitorie
La sostanza e le premiscele contenenti la sostanza, prodotte ed etichettate prima del 25 aprile 2017 conformemente alle norme applicabili prima del 25 ottobre 2016, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza possono essere immessi sul mercato fino al 25 ottobre 2017 e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Condizioni tecniche e limiti di impiego
L'allegato fissa per l'additivo 3c372 una composizione minima del 98% di acido guanidinoacetico (sostanza secca), con formula chimica C3H7N3O2 e numero CAS 352-97-6. Sono previste impurità massime pari allo 0,03% di cianammide e allo 0,5% di diciandiammide. Per i polli da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso sono indicati un tenore minimo di 600 mg/kg e un tenore massimo di 1.200 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità.
Prescrizioni per l'etichettatura e l'uso
Il tenore di umidità deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo. L'acido guanidinoacetico può essere immesso sul mercato e impiegato anche come additivo costituito da un preparato. Nell'impiego occorre prestare attenzione all'integrazione di agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione degli animali.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Per evitare i rischi potenziali da inalazione a carico degli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Durata dell'autorizzazione e applicabilità
L'autorizzazione ha termine il 25 ottobre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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