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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1769

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1769 della Commissione, del 4 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1769 stabilisce, per un elenco puntuale di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico di esecuzione, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011 e dei criteri collegati ai negoziati dell'Uruguay Round. I valori sono aggiornati su base giornaliera feriale e il regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato del regolamento, per le specifiche combinazioni di codice NC e paese terzo di origine ivi indicate. I valori fissati servono esclusivamente ai fini del calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento produce effetti immediati dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri prodotti o altre fasi della filiera.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1769 della Commissione è un atto tecnico di applicazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il sistema dei valori forfettari discende dai criteri elaborati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e serve a determinare il prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Meccanismo di fissazione dei valori

Il considerando evidenzia che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili. Il presente regolamento fotografa quindi i valori applicabili per le combinazioni prodotto/origine indicate nell'allegato, con importi espressi in EUR per 100 kg.

Ambito applicativo e contenuto dell'allegato

L'allegato contiene una tabella con i codici NC dei prodotti interessati e i corrispondenti codici dei paesi terzi di origine, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Tra i casi riportati figurano, ad esempio, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in funzione dell'origine dichiarata.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l'aggiornamento dei valori di riferimento utilizzati in dogana per il prezzo di entrata.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La funzione dell'atto è fissare i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli.

Criterio di determinazione dei valori

Il considerando richiama che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. I valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori forfettari fissati nell'allegato

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che elenca i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, US, BR, NZ e codice ZZ per altre origini).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofruttacommercio esterodazi doganali

Testo integrale

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