Regolamento (UE) 2016/2251
Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro tecnico dettagliato per il collateral exchange nei contratti derivati OTC non compensati centralmente, in attuazione dell’EMIR. Definisce quali garanzie sono ammissibili, come vanno calcolati margine iniziale e margine di variazione, quali scarti di garanzia applicare e come segregare e detenere le garanzie. Prevede inoltre soglie, esenzioni e trattamenti speciali per alcune controparti e tipologie contrattuali, oltre a un calendario di applicazione progressiva.
Norme tecniche UE sulle tecniche di attenuazione dei rischi e sullo scambio di margini per i contratti derivati OTC non compensati tramite controparte centrale.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti di contratti derivati OTC non compensati centralmente, nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), imponendo o disciplinando scambio di margini, ammissibilità e valorizzazione delle garanzie, segregazione, gestione operativa del collateral, modelli di margine iniziale, esenzioni e trattamenti speciali. Rileva per controparti finanziarie e non finanziarie, gruppi, OICVM e fondi di investimento alternativi, schemi pensionistici, CCP autorizzate come enti creditizi e rapporti con controparti di paesi terzi; prevede esclusioni e deroghe specifiche per talune categorie di contratti e soggetti. Si applica negli Stati membri ed è anche rilevante ai fini del SEE, con una disciplina transitoria graduale per classi di controparti e prodotti.
Regolamento delegato (UE) 2016/2251 sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i derivati OTC non compensati centralmente
Il regolamento completa l’EMIR introducendo un sistema tecnico dettagliato di marginazione e collateral per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. La finalità è ridurre il rischio di controparte e il rischio sistemico attraverso requisiti armonizzati su margini, qualità delle garanzie, segregazione, modelli interni e procedure operative, in linea con il quadro CBVB-IOSCO e con la disciplina prudenziale dell’Unione.
Ambito e logica regolatoria
Il testo si applica alle controparti che concludono derivati OTC non compensati centralmente, incluse controparti finanziarie, non finanziarie, gruppi, schemi pensionistici, CCP autorizzate come enti creditizi e operazioni con controparti di paesi terzi. Il regolamento distingue fra obblighi generali e deroghe/esenzioni, e costruisce la disciplina attorno a due strumenti principali: margine di variazione, che copre le esposizioni correnti, e margine iniziale, che copre il rischio potenziale nel periodo tra l’ultimo scambio di margine e la sostituzione/copertura del portafoglio dopo il default.
Procedura generale di risk management
Le controparti devono istituire, applicare e documentare procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie. Tali procedure devono coprire almeno: ammissibilità del collateral, calcolo e raccolta dei margini, segregazione e custodia, valutazione aggiustata delle garanzie, scambio di informazioni, autorizzazione delle eccezioni, accordi contrattuali completi, verifica periodica della liquidità delle garanzie, recupero in caso di default e monitoraggio delle esposizioni infragruppo. Ogni accordo di compensazione o di scambio di garanzie richiede un riesame giuridico indipendente dell’applicabilità, salvo i casi di riconoscimento ex articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Garanzie ammissibili, qualità creditizia e concentrazione
L’articolato elenca tassativamente le attività utilizzabili come garanzia: contante, oro, titoli sovrani e di enti pubblici di UE e paesi terzi, titoli di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali, obbligazioni bancarie e corporate, tranche senior di cartolarizzazioni non ricartolarizzate, obbligazioni convertibili, strumenti di capitale su indici specifici e quote/azioni di OICVM. Per diverse categorie valgono filtri anti-correlazione: la garanzia non deve essere emessa dalla controparte, da società del suo gruppo o essere altrimenti esposta a rischio di correlazione sfavorevole.
Il merito di credito delle garanzie è valutato tramite rating interni, rating interni della controparte fornitrice se soggetta a vigilanza equivalente, oppure rating ECAI o di agenzie per il credito all’esportazione. Alcune classi di attività sono ammissibili solo entro determinate classi di merito di credito; se il rating degrada oltre soglia, la garanzia va sostituita entro un termine massimo di due mesi o immediatamente nei casi più gravi.
Sono previsti limiti di concentrazione sia sul margine iniziale ordinario sia per i portafogli oltre 1 miliardo di EUR, con soglie percentuali e importi assoluti. Per le controparti sistemiche e per le controparti con grandi portafogli vi sono limiti ulteriori, compreso il controllo sull’esposizione verso il singolo terzo depositario nel caso di margine iniziale in contante. Gli schemi pensionistici beneficiano di un regime più leggero sui limiti di concentrazione, ma devono comunque adottare procedure di controllo del rischio.
Calcolo, scambio e gestione dei margini
Il margine di variazione va calcolato almeno giornalmente e raccolto, di regola, entro lo stesso giorno lavorativo del calcolo; il margine iniziale deve essere calcolato entro il giorno lavorativo successivo a eventi rilevanti del portafoglio e costituito entro lo stesso giorno lavorativo del calcolo. In caso di controversia, le controparti devono comunque scambiare la parte non contestata dell’importo richiesto. Il regolamento disciplina anche i casi in cui il settlement del margine di variazione può essere differito di due giorni lavorativi, purché sia adeguatamente coperto il rischio di margine.
Per il margine iniziale si può usare il metodo standardizzato dell’allegato IV, un modello interno o entrambi. Il modello interno deve riflettere tutti i rischi significativi del paniere, includere i fattori di rischio per valuta, tassi, equity, commodity e credito, rispettare un intervallo di confidenza del 99 % e un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni, essere sottoposto a backtesting almeno trimestrale, validazioni e audit periodici, e fondarsi su dati storici di 3-5 anni con almeno il 25 % di dati stressati.
Segregazione e trattamento del collateral
Il regolamento è molto rigoroso sul trattamento del margine iniziale: la garanzia deve essere segregata in modo da restare protetta dall’insolvenza della controparte che la raccoglie, e il contante deve essere detenuto presso banca centrale o ente creditizio terzo non appartenente al medesimo gruppo. La garanzia non in contante deve essere libera da vincoli giuridici o pretese di terzi, salvo oneri standard di custodia o gravami sistematicamente imposti dai sistemi di compensazione. La reipoteca, il reimpegno e il riutilizzo del margine iniziale sono vietati, mentre il terzo depositario può reinvestire il contante ricevuto.
Esenzioni, soglie e trattamenti speciali
Il regolamento prevede numerose deroghe. Non si scambiano margini con CCP autorizzate come enti creditizi; per alcune controparti non finanziarie sotto soglia di compensazione o equivalenti di paesi terzi, il collateral exchange può essere escluso; è ammesso un importo minimo di trasferimento fino a 500.000 EUR; i contratti a termine su cambi, gli swap su cambi e gli swap su valuta regolati fisicamente sono esentati dal margine iniziale. Ulteriori esenzioni riguardano nuovi contratti quando il portafoglio medio nozionale resta sotto 8 miliardi di EUR, con trattamento separato per OICVM e FIA segregati, e una riduzione fino a 50 milioni di EUR o 10 milioni di EUR del margine iniziale in talune ipotesi infragruppo/non infragruppo.
Per i derivati legati a obbligazioni garantite, il regolamento consente un regime speciale: il margine iniziale può non essere costituito o raccolto, e il variation margin deve essere in contante, se il contratto resta nel cover pool, serve solo alla copertura di mismatch di tasso o valuta, la controparte ha trattamento pari-passu e il livello di collateralizzazione è almeno del 102 %.
Controparti di paesi terzi e impossibilità giuridica
Se l’ordinamento di un paese terzo impedisce l’applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della segregazione, le controparti UE possono operare senza richiesta di margini in base a specifiche condizioni e, se neppure la raccolta lorda è possibile, può applicarsi un’esenzione più ampia purché il rapporto nozionale di tali esposizioni resti sotto il 2,5 % del totale di gruppo. È inoltre previsto che il paniere di compensazione possa includere, per i rapporti con controparti di paesi terzi, anche contratti soggetti alle regole di margine della giurisdizione terza, per evitare duplicazioni di calcolo e distorsioni.
Contratti infragruppo e autorità competenti
Per le esenzioni infragruppo l’autorità competente deve ricevere una documentazione completa, può richiedere integrazioni e deve decidere entro tre mesi. Il regolamento dettaglia i criteri per valutare impedimenti di diritto o di fatto al rapido trasferimento di fondi o al rimborso di passività, includendo controlli sui cambi, ostacoli normativi, profili di risoluzione bancaria, minoranze e impedimenti operativi o di liquidità.
Entrata in vigore e applicazione progressiva
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma l’applicazione degli obblighi è scaglionata in funzione della dimensione del portafoglio nozionale medio aggregato delle controparti, con soglie decrescenti fino a 8 miliardi di EUR e date diverse per i contratti con controparti di paesi terzi. Sono previsti rinvii specifici per i contratti a termine su cambi, per le opzioni su singole azioni e su indici, nonché un regime transitorio per i contratti già in essere dal 16 agosto 2012. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e presupposti generali
L’articolo 1 definisce margine iniziale, margine di variazione e paniere di compensazione. L’articolo 2 impone alle controparti di istituire, applicare e documentare procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie, comprendenti ammissibilità delle garanzie, calcolo e raccolta dei margini, gestione e segregazione del collateral, valutazione aggiustata della garanzia, scambio di informazioni, autorizzazione delle eccezioni, comunicazioni all’alta dirigenza, accordi contrattuali obbligatori, verifiche di liquidità e monitoraggio delle operazioni infragruppo. È richiesto un riesame giuridico indipendente dell’applicabilità degli accordi di compensazione e di scambio di garanzie, salvo il caso di accordi di compensazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le procedure devono essere testate, riesaminate e aggiornate almeno annualmente.
Accordo di scambio di garanzie
L’articolo 3 richiede che l’accordo bilaterale disciplini almeno livello e tipologia delle garanzie, segregazione, paniere di compensazione, procedure di comunicazione/conferma/aggiustamento delle margin call, modalità di regolamento per ciascun tipo di garanzia, metodi e tempistiche di calcolo e valutazione, eventi di default o cessazione, nonché legge applicabile al contratto e all’accordo di collateral.
Garanzie ammissibili e requisiti di qualità
L’articolo 4 elenca le classi di attività ammissibili: contante, oro, titoli sovrani e di enti pubblici UE e di paesi terzi, titoli di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali, titoli di debito di enti creditizi e imprese di investimento, obbligazioni societarie, tranche senior di cartolarizzazioni non ricartolarizzazioni, obbligazioni convertibili verso strumenti di capitale indicizzati, strumenti di capitale su indici specifici e quote/azioni di OICVM. Per molte categorie è vietato l’uso di attività emesse dalla controparte, da entità del suo gruppo o soggette a significativo rischio di correlazione sfavorevole. L’articolo 5 disciplina i requisiti per le quote/azioni di OICVM, inclusa quotazione giornaliera, investimento solo in attività ammissibili e rispetto dei criteri del regolamento (UE) n. 575/2013; sono previste regole specifiche in caso di fondi sottostanti o investimenti non interamente ammissibili. L’articolo 6 stabilisce le metodologie per la valutazione del merito di credito delle garanzie, ammettendo rating interni, rating interni della controparte fornitrice se equivalente, oppure ECAI/agenzie per il credito all’esportazione, con corrispondenza alle classi di merito di credito dell’allegato I. L’articolo 7 limita l’uso di determinate garanzie alle classi di merito migliori e impone la sostituzione entro non oltre due mesi se la qualità creditizia degrada oltre determinate soglie.
Limiti di concentrazione per il margine iniziale
L’articolo 8 introduce limiti di concentrazione sul margine iniziale raccolto. Per alcune classi di attività, la concentrazione verso un singolo emittente o gruppo non può superare il maggiore tra il 15 % del collateral raccolto e 10 milioni di EUR; per talune tranche/strumenti il limite è il maggiore tra 40 % e 10 milioni di EUR. Per controparti con margine iniziale superiore a 1 miliardo di EUR e appartenenti a categorie rilevanti (G-SII, O-SII o controparti non pensionistiche sopra 1 miliardo di EUR di garanzie da raccogliere), si applicano limiti ulteriori del 50 % per emittente o paese sul margine oltre 1 miliardo di EUR; per il contante si considera anche il rischio del terzo depositario. Gli schemi pensionistici sono sottoposti a procedure di gestione del rischio ma non ai limiti di concentrazione, con monitoraggio specifico. Per gli enti sistemici che raccolgono margine iniziale in contante presso un’unica controparte sistemica, non più del 20 % del margine può essere detenuto da un unico terzo depositario.
Calcolo e tempistica dei margini
L’articolo 9 impone il calcolo del margine di variazione almeno giornaliero e del margine iniziale entro il giorno lavorativo successivo a specifici eventi (nuovo contratto, scadenza/rimozione, evento di pagamento/consegna, riclassificazione per riduzione della durata residua, oppure assenza di calcolo per dieci giorni lavorativi). L’articolo 10 formula il calcolo del margine di variazione come differenza tra l’aggregazione dei valori di mercato del paniere e i margini di variazione già scambiati, tenendo conto del valore netto iniziale dei contratti. L’articolo 11 prevede che il margine iniziale sia calcolato con il metodo standardizzato dell’allegato IV, con modelli interni della sezione 4 o con entrambi; non vi è compensazione tra gli importi dovuti dalle due controparti, ma i metodi devono essere coerenti per singolo contratto. L’articolo 12 stabilisce che il margine di variazione vada costituito entro lo stesso giorno lavorativo del calcolo, salvo talune ipotesi che consentono un differimento fino a due giorni lavorativi se accompagnato da adeguati meccanismi di copertura del periodo di rischio di margine; in caso di contestazione, va comunque trasferita la parte non contestata. L’articolo 13 impone il versamento del margine iniziale entro lo stesso giorno lavorativo del calcolo, con obbligo di versare almeno la parte non contestata in caso di disputa.
Modelli del margine iniziale
Gli articoli 14-18 disciplinano i requisiti dei modelli interni. Il modello può essere sviluppato da una o entrambe le controparti o da un terzo, ma la responsabilità resta in capo all’utilizzatore. Deve coprire tutti i rischi significativi del paniere, incorporare i fattori di rischio per valuta, tasso di interesse, equity, commodity e credito, riflettere liquidità, non linearità, basis risk e disallineamenti di scadenza, e prevedere test retrospettivi almeno trimestrali. Il modello deve essere validato inizialmente e in caso di modifiche rilevanti, almeno annualmente, e documentato in modo tale da essere verificabile da un terzo qualificato. L’articolo 15 richiede un intervallo di confidenza unilaterale del 99 % e un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni, comprensivo del tempo tra ultimo variation margin e default e del tempo stimato per sostituire o coprire il portafoglio. L’articolo 16 richiede calibrazione almeno annuale su dati storici di 3-5 anni, con almeno il 25 % di dati stressati, regole sulla qualità dei dati, uso prudente di proxy e possibilità di ricalibrazione accelerata; l’adeguamento dei margini conseguente deve poter avvenire entro 1-30 giorni lavorativi. L’articolo 17 limita diversificazione, copertura e compensazione ai contratti dello stesso paniere e della stessa classe di attività sottostante. L’articolo 18 disciplina governance, audit, documentazione delle assunzioni e tracciabilità delle modifiche.
Gestione, segregazione e trattamento delle garanzie
L’articolo 19 richiede procedure per la valutazione giornaliera delle garanzie, la detenzione tramite terzi con accesso rapido, l’uso di conti segregati per il margine iniziale detenuto dal fornitore, la custodia del contante presso banca centrale o ente creditizio terzo non appartenente al medesimo gruppo, la disponibilità di garanzie non utilizzate per il liquidatore e la pronta trasferibilità del margine iniziale. La garanzia non in contante deve essere trasferibile senza impedimenti giuridici o pretese di terzi, salvo oneri standard di custodia. È ammessa la sostituzione con garanzie alternative ammissibili e sufficienti. L’articolo 20 vieta a chi raccoglie il margine iniziale reipoteca, reimpiego o riutilizzo, mentre il terzo depositario può reinvestire il contante ricevuto.
Valutazione della garanzia e scarti di garanzia
Gli articoli 21 e 22 disciplinano l’aggiustamento del valore del collateral, secondo l’allegato II oppure con stime interne della volatilità conformi all’allegato III. Sono previsti aggiornamenti almeno trimestrali, riesami interni e integrazione nel processo di risk management. L’allegato II prevede scarti standard per rating, durata e classe di attività, uno scarto del 15 % per oro e principali strumenti di capitale/convertibili, 0 % per il variation margin in contante, e uno scarto dell’8 % per disallineamenti di valuta in specifici casi. L’allegato III consente l’uso di stime interne con percentile 99 %, liquidazione di almeno 10 giorni, periodo storico di almeno un anno e meccanismi di stress test.
Esenzioni e trattamenti speciali
L’articolo 23 consente di non scambiare garanzie con CCP autorizzate come enti creditizi. L’articolo 24 consente alle controparti di escludere dallo scambio di garanzie le operazioni con controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione e con entità equivalenti di paesi terzi. L’articolo 25 introduce un importo minimo di trasferimento fino a 500 000 EUR, con possibilità di importi separati per margine iniziale e di variazione, purché complessivamente non superino tale soglia. L’articolo 26 consente il calcolo dei margini su panieri che includano anche contratti soggetti a regole di margine del paese terzo della controparte. L’articolo 27 esenta dal margine iniziale i contratti a termine su tassi di cambio, gli swap su tassi di cambio e gli swap su valuta regolati fisicamente. L’articolo 28 prevede l’esenzione dal margine iniziale per nuovi contratti quando, nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno precedente, l’importo nozionale medio aggregato a fine mese resta sotto 8 miliardi di EUR; i fondi OICVM e FIA che soddisfano specifiche condizioni sono trattati come entità distinte. L’articolo 29 consente una riduzione dell’importo iniziale raccolto fino a 50 milioni di EUR o 10 milioni di EUR a seconda dell’appartenenza o meno a gruppi, con obblighi di monitoraggio; anche qui i fondi possono essere trattati separatamente alle condizioni indicate. L’articolo 30 introduce un trattamento speciale per i derivati associati a obbligazioni garantite, con possibile esclusione del margine iniziale e con variation margin solo in contante, se ricorrono condizioni stringenti su pari passu, registrazione nel cover pool, finalità di copertura e collateralizzazione minima del 102 %. L’articolo 31 disciplina le operazioni con controparti di paesi terzi quando il diritto locale impedisce l’applicabilità degli accordi di compensazione o della segregazione: in tal caso si può non richiedere margini, oppure, se la raccolta non è possibile neppure su base lorda, si può arrivare a un’esenzione solo entro una soglia molto prudente, pari a un rapporto inferiore al 2,5 % calcolato sul totale nozionale del gruppo.
Esenzioni infragruppo e rapporti con le autorità competenti
L’articolo 32 disciplina le domande e comunicazioni per le esenzioni infragruppo di cui all’articolo 11 EMIR: la domanda si considera ricevuta solo quando sono disponibili tutte le informazioni richieste; l’autorità competente può chiedere integrazioni e deve decidere entro tre mesi. Sono previste forme di comunicazione obbligatoria dell’esito, dei limiti delle esenzioni, delle obiezioni e delle modifiche rilevanti. Gli articoli 33 e 34 definiscono gli impedimenti di diritto e di fatto al trasferimento rapido di fondi propri o al rimborso di passività, includendo controlli valutari, limiti normativi/contrattuali, risoluzione bancaria, minoranze e carenze di liquidità o ostacoli operativi.
Disposizioni transitorie e date di applicazione
L’articolo 35 consente di mantenere le procedure di gestione del rischio già in essere per i contratti conclusi tra il 16 agosto 2012 e le rispettive date di applicazione. Gli articoli 36 e 37 fissano un’applicazione graduale in base alla dimensione media aggregata nozionale dei portafogli di derivati OTC non compensati delle controparti: prima per i soggetti sopra 3.000 miliardi di EUR, poi dal 1° settembre 2017, 2018, 2019 e 2020 per soglie decrescenti fino a 8 miliardi di EUR; per alcune operazioni con controparti di paesi terzi le date dipendono anche dalla decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, EMIR. L’articolo 37 differisce l’applicazione di taluni obblighi per i contratti a termine su tassi di cambio fino al 31 dicembre 2018 o alla data di applicazione del regolamento delegato tecnico pertinente, se posteriore. L’articolo 38 rinvia di tre anni dall’entrata in vigore l’applicazione per le opzioni su singole azioni e su indici, mentre per alcuni contratti infragruppo tra soggetti UE la decorrenza segue le date ordinarie o il 4 luglio 2017, se posteriore. L’articolo 39 specifica il calcolo dell’importo nozionale medio aggregato, basato sui dati di marzo-aprile-maggio 2016 per la prima soglia e includendo tutte le entità e i contratti del gruppo, con trattamento separato di OICVM e FIA se segregati ai fini di insolvenza. L’articolo 40 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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