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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1762

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1762 della Commissione, del 3 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione di alcuni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata. La Commissione li adotta sulla base della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità di applicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e origini dei paesi terzi, con efficacia immediata dalla pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata applicabile nel settore.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, in relazione ai codici NC e alle origini-paese ivi indicate. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di mercato dei prodotti agricoli; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1762 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati secondo criteri derivanti dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati quotidianamente, nei giorni feriali, sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato. L'applicazione è limitata ai codici NC elencati e alle corrispondenti origini da paesi terzi, con valori espressi in EUR/100 kg. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare le altre origini.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori applicabili sono quelli contenuti nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con i valori per ciascun prodotto e per ciascuna origine, tra cui, a titolo esemplificativo, le voci per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per paese terzo di origine, includendo il codice "ZZ" per le altre origini.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Elenco dei prodotti interessati

L'allegato riporta i valori per specifici prodotti ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, US, BR, NZ e ZZ).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutta

Testo integrale

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