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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/207

Regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Normativa europea32017R0207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato istituisce il quadro comune di monitoraggio e valutazione previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014, allo scopo di rendere confrontabili e coerenti le valutazioni dei programmi nazionali finanziati dal FAMI e dagli strumenti del Fondo sicurezza interna. Definisce il ruolo dei coordinatori nazionali, il modello delle relazioni di valutazione, i quesiti comuni e gli indicatori da utilizzare. L'impostazione mira a consentire alla Commissione un'analisi integrata dei risultati, dell'efficienza, del valore aggiunto UE e della sostenibilità degli interventi.

Quadro comune di monitoraggio e valutazione per il Fondo asilo, migrazione e integrazione e per gli strumenti del Fondo sicurezza interna relativi a polizia, frontiere esterne e visti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e, per conseguenza, ai programmi nazionali e alle valutazioni relativi al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e agli strumenti del Fondo sicurezza interna per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità, la gestione delle frontiere esterne e i visti. Il regolamento vincola il Regno Unito e l'Irlanda; la Danimarca non è vincolata né soggetta alla sua applicazione. Disciplina in particolare l'organizzazione del monitoraggio e della valutazione, i quesiti valutativi, gli indicatori comuni e le modalità di trasmissione delle relazioni di valutazione.

Quadro comune di monitoraggio e valutazione dei fondi per asilo, migrazione, frontiere e sicurezza interna

Il regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione completa il quadro previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014, con l'obiettivo di assicurare un monitoraggio e una valutazione comparabili dei programmi nazionali finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione e dagli strumenti del Fondo sicurezza interna. La logica sottesa ai considerando è quella di favorire, per quanto possibile, un approccio uniforme tra Stati membri e consentire alla Commissione un'analisi integrata a livello di Unione, basata su indicatori comuni e su quesiti valutativi omogenei.

Ambito soggettivo e collegamenti con gli atti di base

Il regolamento si innesta sul regolamento (UE) n. 514/2014, che contiene disposizioni generali per il FAMI e per lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. I quesiti e gli indicatori richiamano inoltre i regolamenti (UE) n. 513/2014, n. 515/2014 e n. 516/2014, che disciplinano rispettivamente lo strumento per polizia/criminalità/crisi, lo strumento per frontiere esterne e visti e il Fondo asilo, migrazione e integrazione. Il Regno Unito e l'Irlanda risultano vincolati; la Danimarca è espressamente esclusa.

Coordinamento nazionale e rete di monitoraggio

Ogni Stato membro deve designare, presso l'autorità responsabile, un coordinatore del monitoraggio e della valutazione, con compiti definiti a livello nazionale. Tali coordinatori operano in una rete facilitata dalla Commissione e svolgono funzioni di raccordo pratico: scambio di esperienze e migliori prassi, supporto all'attuazione del quadro comune, facilitazione della valutazione dei programmi nazionali e collaborazione alla predisposizione di un documento di orientamento sulla valutazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Relazioni di valutazione e modalità di trasmissione

Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 devono conformarsi al modello che la Commissione elaborerà, includendo i quesiti valutativi contenuti negli allegati I e II. Le relazioni devono inoltre utilizzare gli indicatori elencati negli allegati III e IV; per questi ultimi la Commissione deve precisare definizione, fonte e dati di riferimento nel documento di orientamento metodologico. La trasmissione delle relazioni avviene tramite il sistema di scambio elettronico di dati SFC 2014, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014. Prima dell'invio alla Commissione, l'autorità responsabile deve consultare il comitato di sorveglianza sulle relazioni annuali di esecuzione e sulle azioni conseguenti rispetto a conclusioni e raccomandazioni emerse dalle valutazioni.

Contenuto valutativo: FAMI

L'allegato I struttura la valutazione del FAMI attorno a sette profili classici: efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, complementarità, valore aggiunto UE, sostenibilità e semplificazione amministrativa. Sul piano dell'efficacia, la valutazione deve misurare il contributo del Fondo al rafforzamento del sistema europeo comune di asilo, alla migrazione legale e all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, alle strategie di rimpatrio eque ed efficaci, alla solidarietà tra Stati membri e alla gestione delle situazioni di emergenza. Le domande di valutazione richiedono di verificare i progressi ottenuti e il nesso causale con il sostegno del Fondo, includendo anche trasferimenti di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.

Sul piano dell'efficienza, i quesiti chiedono se i risultati siano stati ottenuti a costi ragionevoli, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie impiegate e delle misure anti-frode e anti-irregolarità. La pertinenza impone di verificare se gli obiettivi nazionali e annuali rispondessero ai bisogni effettivi, anche in presenza di nuovi fabbisogni emersi in corso d'opera. Coerenza e complementarità richiedono di esaminare i rapporti con altri interventi finanziati dall'Unione o con altre politiche nazionali, evitando sovrapposizioni e contraddizioni.

Il valore aggiunto UE va apprezzato in termini di volume, portata, ruolo e processo: occorre verificare se gli Stati membri avrebbero potuto attuare le politiche senza il Fondo, quali conseguenze avrebbe avuto l'interruzione del sostegno e quale beneficio si sia prodotto a livello dell'Unione. La sostenibilità mira a capire se i risultati permangano dopo la cessazione del finanziamento e quali misure siano state adottate per garantirne la continuità. È infine prevista una valutazione sulla semplificazione delle procedure, con riferimento a opzioni semplificate di costo, programmazione pluriennale, norme nazionali di ammissibilità e maggiore flessibilità dei programmi.

Contenuto valutativo: strumenti del Fondo sicurezza interna

L'allegato II contiene una struttura analoga per i programmi finanziati dagli strumenti del Fondo sicurezza interna. Per i visti, le domande valutano il contributo alla politica comune in materia di visti, alla qualità del servizio ai richiedenti, alla parità di trattamento e al contrasto all'immigrazione illegale, includendo anche il sostegno ai sistemi informatici e il sostegno operativo previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014. Per le frontiere esterne, i quesiti coprono la gestione integrata delle frontiere, il livello uniforme di controllo e protezione, l'attraversamento agevole delle frontiere in conformità con l'acquis di Schengen, la salvaguardia dell'accesso alla protezione internazionale e l'assistenza emergenziale in situazioni debitamente circostanziate.

Per il regolamento (UE) n. 513/2014, la valutazione riguarda la prevenzione dei reati gravi transfrontalieri e della criminalità organizzata, compreso il terrorismo, il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione tra autorità di contrasto e altri soggetti competenti, nonché il miglioramento della capacità di gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi e della protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche. Anche qui sono previsti quesiti su efficienza, pertinenza, coerenza, complementarità, valore aggiunto, sostenibilità e semplificazione; in aggiunta, si considera il valore aggiunto del sostegno operativo e la continuità delle attività finanziate.

Indicatori comuni di risultato e di impatto

Gli allegati III e IV forniscono il nucleo quantitativo del sistema comune. Per il FAMI, gli indicatori riguardano, tra l'altro, posti per minori non accompagnati, tempi dei procedimenti di asilo, tassi di riconoscimento, capacità di accoglienza, integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi, rimpatri e riammissione, strutture di trattenimento e tasso di assorbimento del Fondo. Sono inoltre previsti indicatori di efficienza amministrativa, come gli equivalenti a tempo pieno impiegati, i costi di assistenza tecnica e amministrativi e il tasso di assorbimento.

Per visti e frontiere, gli indicatori misurano, tra l'altro, missioni e raccomandazioni Schengen, documenti di viaggio fraudolenti individuati, numero di valichi e attraversamenti irregolari, interrogazioni SIS II, apparecchiature utilizzate nelle operazioni coordinate da Frontex e capacità di risposta alle emergenze. Per criminalità e crisi, gli indicatori includono risultati di operazioni contro le organizzazioni criminali, importi congelati/sequestrati/confiscati, volume di informazioni scambiate tramite Prüm, SIENA e il Sistema di informazione Europol, numero di vittime assistite e volume di attentati terroristici. Per il profilo di efficienza e sostenibilità, si misurano anche i costi amministrativi, l'assorbimento del Fondo, la durata dell'utilizzo delle apparecchiature e il peso della loro manutenzione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri, secondo i trattati.

Disposizioni principali

Designazione del coordinatore nazionale di monitoraggio e valutazione

Ciascuno Stato membro deve designare, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione, definendone i compiti. I coordinatori operano in rete con il supporto della Commissione per scambiare buone pratiche, contribuire all'attuazione del quadro comune, agevolare la valutazione dei programmi nazionali e collaborare alla redazione degli orientamenti metodologici di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Relazioni di valutazione e uso degli indicatori

Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 devono conformarsi al modello elaborato dalla Commissione e includere i quesiti di valutazione di cui agli allegati I e II. Le relazioni devono usare gli indicatori di cui agli allegati III e IV; la Commissione ne chiarisce definizione, fonte e dati di riferimento negli orientamenti di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

Trasmissione elettronica delle relazioni e consultazione del comitato di sorveglianza

Le relazioni di valutazione devono essere trasmesse tramite il sistema elettronico SFC 2014, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014. L'autorità responsabile deve consultare il comitato di sorveglianza sulle relazioni annuali di esecuzione e sul seguito dato a conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni prima della trasmissione alla Commissione.

Quesiti di valutazione per il FAMI

L'allegato I definisce quesiti comuni su efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, complementarità, valore aggiunto UE, sostenibilità e semplificazione. I quesiti coprono asilo, migrazione legale e integrazione, rimpatrio, solidarietà e ricollocazione, nonché gli interventi di emergenza, richiedendo di valutare risultati, contributo del Fondo e capacità di risposta ai bisogni nazionali.

Quesiti di valutazione per gli strumenti del Fondo sicurezza interna

L'allegato II stabilisce quesiti comuni per i programmi relativi ai visti e alle frontiere esterne del regolamento (UE) n. 515/2014 e per la cooperazione di polizia, la prevenzione e lotta alla criminalità e la gestione delle crisi del regolamento (UE) n. 513/2014. I quesiti riguardano efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, complementarità, valore aggiunto UE, sostenibilità, semplificazione e, per taluni casi, l'assistenza emergenziale e il sostegno operativo.

Indicatori comuni per il FAMI

L'allegato III elenca indicatori di risultato e impatto per gli obiettivi specifici del FAMI, tra cui capacità di accoglienza, tempi dei procedimenti di asilo, riconoscimento, integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi, rimpatri, riammissione, trattenimento e assorbimento del Fondo. Include anche indicatori per efficienza, valore aggiunto e sostenibilità, come il personale impiegato, i costi amministrativi e il tasso di assorbimento.

Indicatori comuni per visti, frontiere, criminalità e crisi

L'allegato IV prevede indicatori per misurare i risultati degli obiettivi del regolamento (UE) n. 515/2014 in materia di visti e gestione integrata delle frontiere, nonché del regolamento (UE) n. 513/2014 in materia di criminalità transfrontaliera, terrorismo, cooperazione di polizia, protezione delle vittime e gestione dei rischi e delle crisi. Sono inoltre previsti indicatori per efficienza, valore aggiunto, sostenibilità e manutenzione delle apparecchiature finanziate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materieasilo e migrazionefondo asilo, migrazione e integrazionefrontiere esterne e visticooperazione di polizia e sicurezza internamonitoraggio e valutazione dei programmi ue

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