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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1773

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1773 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

Normativa europea32016R1773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per l'anno contingentale 2017, come devono essere ripartiti i quantitativi richiesti nelle domande di titoli di esportazione per alcuni formaggi destinati agli Stati Uniti. Per alcuni contingenti i quantitativi richiesti superano la disponibilità, per altri sono inferiori: in entrambi i casi la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione applicabili. Il testo opera nell'ambito della disciplina speciale prevista dal regolamento (CE) n. 1187/2009 per il settore latte e lattiero-caseario.

Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli di esportazione di formaggi destinati agli Stati Uniti nel 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 1187/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di esportazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1187/2009 per l'esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti d'America, limitatamente ai gruppi di prodotti e ai contingenti indicati nell'allegato. Riguarda gli operatori che presentano tali domande nell'ambito dei contingenti 2017 identificati dai codici 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17-Uruguay, 18-Uruguay, 20-Uruguay, 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Coefficienti di attribuzione per titoli di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti nel 2017

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1773 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti d'America per l'anno contingentale 2017. Esso attua la procedura speciale prevista dal regolamento (CE) n. 1187/2009 per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quando le domande superano o non raggiungono i quantitativi disponibili.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama l'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che costituisce la base della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché il regolamento (CE) n. 1187/2009, che contiene le modalità particolari di applicazione per i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario. I considerando precisano che, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, le domande per il 2017 superano i quantitativi disponibili, mentre per altri risultano inferiori; di conseguenza, occorre fissare coefficienti di attribuzione per garantire una ripartizione proporzionale e conforme alla normativa di settore.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento si applica alle domande di titoli di esportazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1187/2009 per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti. Sono interessati solo i contingenti e i gruppi di prodotti indicati nell'allegato, identificati dai codici 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17-Uruguay, 18-Uruguay, 20-Uruguay, 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay. Il regolamento produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e si applica agli operatori che presentano le relative domande nell'ambito dei contingenti 2017.

Ripartizione dei quantitativi richiesti

Per alcuni contingenti, la domanda eccede l'offerta disponibile per il 2017. In tali casi, l'articolo 1 dispone l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato, in modo da ridurre proporzionalmente i quantitativi assegnabili ai richiedenti.

L'allegato riporta, per ciascun gruppo e contingente interessato, i quantitativi disponibili per il 2017 e il coefficiente di attribuzione applicabile. Tra i gruppi interessati figurano, ad esempio:

  • gruppo 16, "Not specifically provided for (NSPF)";
  • gruppo 17, "Blue Mould";
  • gruppo 18, "Cheddar";
  • gruppo 20, "Edam/Gouda";
  • gruppo 21, "Italian type".

Domande integralmente accolte e quantitativi supplementari

Per i gruppi e contingenti identificati dai codici 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay, l'articolo 2 prevede che le domande siano accettate per i quantitativi richiesti. Tuttavia, possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti applicando i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 dell'allegato.

Tale attribuzione suppletiva è subordinata a due condizioni cumulative:

  • l'operatore deve accettare i quantitativi entro una settimana dalla pubblicazione del regolamento;
  • deve essere costituita la cauzione richiesta.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Dati quantitativi rilevanti dell'allegato

L'allegato individua i quantitativi disponibili per il 2017 e i coefficienti di attribuzione sia per i casi di riduzione proporzionale sia per l'eventuale attribuzione di quantitativi supplementari. In particolare, per i contingenti 16-Tokyo e 16-Uruguay risultano quantitativi disponibili rispettivamente pari a 908 877 kg e 3 446 000 kg; per 17-Uruguay 350 000 kg; per 18-Uruguay 1 050 000 kg; per 20-Uruguay 1 100 000 kg; per 21-Uruguay 2 025 000 kg. Per i contingenti 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay l'allegato indica anche i coefficienti relativi ai quantitativi supplementari, subordinati alla procedura di accettazione e alla cauzione.

Disposizioni principali

Applicazione dei coefficienti di attribuzione per alcuni contingenti

Per i gruppi di prodotti e contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay indicati nell'allegato, ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di esportazione si applicano i coefficienti di attribuzione riportati nella colonna 5 dell'allegato. La misura riguarda le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Accettazione integrale e riparto di quantitativi supplementari

Per i gruppi di prodotti e contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay indicati nell'allegato, le domande sono accettate per i quantitativi richiesti. Sono inoltre previsti quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti applicando i coefficienti di attribuzione della colonna 6 dell'allegato, ma solo se l'operatore accetta i quantitativi entro una settimana dalla pubblicazione del regolamento e costituisce la cauzione richiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionalesettore lattiero-caseariocontingenti tariffari

Testo integrale

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