Direttiva 2002/81
Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/81/CE della Commissione inserisce la flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che la contengono secondo il regime armonizzato europeo. La misura si basa sulla valutazione dei rischi effettuata nell'ambito della procedura di esame prevista dalla direttiva quadro sui prodotti fitosanitari. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di rendere disponibile il rapporto di riesame e di riesaminare le autorizzazioni nazionali entro termini precisi, con adeguamenti o revoche ove necessario.
Iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sui prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina. Incide sulla procedura di autorizzazione, riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, sia come unica sostanza attiva sia insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Non introduce esclusioni settoriali ulteriori, ma limita la propria portata alla sostanza attiva flumiossazina e ai prodotti che la contengono.
Iscrizione della flumiossazina nei prodotti fitosanitari
La direttiva 2002/81/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo la flumiossazina nell'allegato I. L'intervento si fonda sull'esito positivo della procedura di valutazione prevista dalla direttiva quadro sui prodotti fitosanitari e consente, in linea di principio, l'autorizzazione a livello nazionale dei prodotti contenenti tale sostanza, nei limiti delle condizioni fissate dal diritto UE e degli impieghi esaminati nel rapporto di riesame.
Contesto e motivazioni della misura
La Commissione richiama la domanda presentata dalla Francia nel 1994 per conto di Sumitomo SA e la successiva conferma di completezza del fascicolo nel 1997. La sostanza è stata esaminata dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente, con un progetto di relazione di valutazione presentato dal relatore e un riesame conclusosi il 28 giugno 2002. Il comitato scientifico per le piante ha formulato osservazioni specifiche sugli studi relativi alle piante acquatiche, ai lombrichi e alla tossicità per lo sviluppo; tali osservazioni sono state considerate nell'elaborazione della direttiva e del rapporto di riesame.
Effetti giuridici dell'iscrizione
L'iscrizione nell'allegato I implica che i prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina possono essere autorizzati conformemente alla direttiva 91/414/CEE. La Commissione precisa che, dagli esami svolti, tali prodotti dovrebbero soddisfare in generale i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame.
Disponibilità del rapporto di riesame
L'articolo 2 introduce un obbligo di trasparenza amministrativa: gli Stati membri devono rendere disponibile agli interessati il rapporto di riesame della flumiossazina, salvo le informazioni riservate tutelate dall'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. Il rapporto deve essere consultabile o messo a disposizione su richiesta specifica. La direttiva sottolinea che tale rapporto è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, dei principi uniformi previsti dalla normativa quadro.
Termine di recepimento e tecnica di trasposizione
L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2003 le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano dal 1º luglio 2003. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali, purché la normativa di recepimento lo contenga o sia accompagnata da un richiamo al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti flumiossazina
L'articolo 4 introduce obblighi di revisione delle autorizzazioni già rilasciate. In primo luogo, ciascuna autorizzazione di prodotti contenenti flumiossazina deve essere riesaminata per verificare il rispetto delle condizioni relative alla sostanza attiva fissate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 giugno 2003.
In secondo luogo, per i prodotti autorizzati contenenti flumiossazina come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I alla data del 1º gennaio 2003, gli Stati membri devono effettuare un ulteriore riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito del riesame, gli Stati membri devono accertare la conformità del prodotto alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2004.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2003. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi recepirla e attuarla nei termini indicati, esercitando un margine di discrezionalità limitato alla scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione, nonché alla valutazione tecnica dei singoli prodotti nel quadro dei criteri armonizzati della direttiva 91/414/CEE.
Disposizioni principali
Iscrizione della flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'aggiunta della sostanza attiva flumiossazina. L'iscrizione consente l'applicazione del regime armonizzato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Messa a disposizione del rapporto di riesame
L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a tenere il rapporto di riesame della flumiossazina a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o a fornirlo su richiesta specifica, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Termine di recepimento e decorrenza
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2003, con applicazione dal 1º luglio 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti flumiossazina
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare ciascuna autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2003.
Riesame dei prodotti con flumiossazina e altre sostanze attive
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto autorizzato contenente flumiossazina come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I alla data del 1º gennaio 2003 sia riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2004.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2003. L'articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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