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Sentenza

Sentenza n. 4090/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - di tutti gli atti di gara e di indizione della: “procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel cimitero San Lazzaro e nei cimiteri delle frazioni - CIG: B9D1CB6FE2” per una durata pari a due anni da parte del Comune di Viterbo; - dell’art. 3 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che: “Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri (codice CNEL: IB11)”; - dell’art. 6.2. del disciplinare di gara nella parte in cui prevede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, la: “Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di uno o più servizi cimiteriali analoghi, che abbiano anche cumulativamente previsto, per un periodo non inferiore a 3 anni all’interno di detto periodo, l'esecuzione dei seguenti servizi (il periodo di tre anni deve riferirsi a tutti i servizi): - Gestione dei servizi cimiteriali; - Gestione della manutenzione ordinaria; - Gestione dei servizi di cremazione; - Gestione dell'illuminazione votiva"; - della determinazione a contrarre n. registro generale 3682 del 23/12/2025; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato a quello principale comprese le comunicazioni, i verbali e ogni altro atto idonei ad arrecare un danno al ricorrente.

Giustizia amministrativa202601599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione e documenti della procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali, inclusi la clausola sul CCNL applicabile, il requisito di capacità tecnica relativo all'esperienza triennale nei servizi di cremazione e la determinazione a contrarre

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di gara deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 per l'errata individuazione del CCNL applicabile al personale impiegato nella concessione. Secondo la ricorrente, il CCNL relativo alle imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri non sarebbe compatibile con tutte le prestazioni oggetto della concessione, comprendenti anche cremazione, illuminazione votiva, gestione della sala autoptica, manutenzione, pulizia e gestione dei rifiuti cimiteriali; sarebbe stato preferibile un contratto collettivo più ampio e coerente con tali attività. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e favor partecipationis, nonché degli artt. 1, 3, 10 e 100 del d.lgs. 36/2023, contestando il requisito di capacità tecnica consistente nell'aver gestito per almeno tre anni, nel decennio precedente, anche un servizio di cremazione. La ricorrente ha sostenuto che tale requisito restringesse ingiustificatamente la concorrenza e che avrebbe dovuto essere ammessa la prova mediante servizi analoghi. In terzo luogo, ha lamentato la violazione dei principi di trasparenza e massima partecipazione e del Regolamento UE 213/2008 per la mancata indicazione di specifici CPV relativi alla manutenzione degli immobili, alla manutenzione del verde e alla gestione delle luci votive. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per tardività, rilevando che il bando e la documentazione di gara erano stati pubblicati sulla BDNCP il 30 dicembre 2025 e che il ricorso era stato notificato il 30 gennaio 2026, oltre il termine di trenta giorni.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione relativa ai presupposti processuali e l'ha accolta, senza esaminare nel merito le censure sulle clausole di gara. Ha ritenuto che la clausola relativa al requisito di esperienza triennale nella gestione del servizio di cremazione fosse immediatamente escludente, poiché la ricorrente assumeva che essa le impedisse di partecipare alla gara. Le clausole immediatamente escludenti devono essere impugnate direttamente contro il bando, anche senza partecipazione alla procedura, entro il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione prevista dal codice dei contratti pubblici. Poiché l'intera documentazione di gara era stata pubblicata sulla BDNCP il 30 dicembre 2025, il termine è scaduto il 29 gennaio 2026. La notificazione del ricorso, effettuata il 30 gennaio 2026, è quindi tardiva. La ricorrente non ha allegato alcun legittimo impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Le parti sono state sentite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Per i bandi e gli avvisi “autonomamente lesivi” il predetto termine: “decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici”.

    Per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione prevista dal codice dei contratti pubblici.

  • art. 85, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione [...] decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

    La pubblicazione nella BDNCP determina la decorrenza degli effetti giuridici degli atti di gara e, per i bandi autonomamente lesivi, del termine decadenziale di impugnazione.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Costituisce la base processuale della declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivo.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura aperta indetta dal Comune.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all'individuazione del contratto collettivo applicabile, ma la relativa censura non è stata esaminata per la tardività del ricorso.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale, senza esame nel merito per la tardività del ricorso.

Massime di principio

  • Le clausole del bando che impediscono direttamente la partecipazione alla gara, comprese quelle che impongono un requisito di qualificazione asseritamente non posseduto dall'operatore economico, sono immediatamente lesive e devono essere impugnate autonomamente, senza attendere un atto applicativo o la partecipazione alla procedura.
  • Per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, il termine decadenziale di trenta giorni decorre dalla pubblicazione prevista dagli artt. 84 e 85 del d.lgs. 36/2023; in particolare, gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
  • La notificazione del ricorso effettuata anche un solo giorno dopo la scadenza del termine decadenziale determina l'irricevibilità del ricorso, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri un legittimo impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini.
  • Quando il ricorso contro gli atti di gara è tardivo, il giudice deve definire prioritariamente la questione relativa ai presupposti processuali e non è tenuto a esaminare le censure di merito concernenti le clausole della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDecadenza e tardività

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